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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

Codice 10.7
D.D. 4 dicembre 2002, n. 1278

Legge regionale 26/04/1984 n. 23 - T.E.R.N.A. S.p.A. (Gruppo ENEL). Asservimento inamovibile degli immobili necessari per la costruzione della linea elettrica nª 474 ex 528 nei comuni di Biella e Ponderano

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’asservimento inamovibile degli immobili occorrenti per la costruzione delle opere citate in premessa sono stabilite nella misura indicata nell’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Le indennità per l’occupazione d’urgenza, degli immobili di cui al precedente articolo, disposta con la propria determinazione n. 135 in data 11/12/1999, sono state stabilite nella misura di un dodicesimo dell’indennità di asservimento inamovibile per ogni anno di occupazione.

Art. 3

Sull’indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data dell’immissione nel possesso alla data del pagamento diretto o del versamento delle indennità alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata, a cura del richiedente, agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Entro trenta giorni dalla notifica gli aventi diritto potranno comunicare all’Ente asservente se intendono accettare l’indennità stabilita con il presente provvedimento.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri