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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 1-8545
Art. 11 comma 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28; modifiche allo Statuto dellA.R.P.A. a seguito dellentrata in vigore della legge regionale 28/2002; approvazione del testo coordinato con le modifiche
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le modifiche allo Statuto dellA.R.P.A. approvato con la D.G.R. 119-708 del 7 agosto 1995 riportate nellallegato A alla presente deliberazione quale parte integrante;
- di adottare il testo coordinato con le modifiche suddette e di cui allallegato B alla presente deliberazione quale parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart.65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) B
CAPO I
Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
1. LAgenzia regionale per la protezione ambientale (di seguito denominata ARPA), istituita dalla legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, così come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2002 n. 28, quale ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale e dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, è strumento attivo della politica ambientale e della prevenzione degli enti istituzionalmente competenti in materia.
2. Nellambito dei compiti stabiliti dalla legge, lARPA persegue gli obiettivi determinati dal Comitato regionale di indirizzo previsto dallarticolo 14 della l.r. 60/1995, coordinando costantemente la propria attività con quella delle strutture degli enti territoriali e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie, in coerenza con le linee operative fissate dai Comitati provinciali di coordinamento di cui allarticolo 15 della l.r. 60/1995 ed in attuazione delle convenzioni di cui agli articoli 12 e 13 della stessa legge regionale.
3. LARPA organizza e svolge le proprie attività, oltre che secondo i criteri stabiliti dallarticolo 7 della l.r. 60/1995, secondo i principi di partecipazione, cooperazione, trasparenza ed informazione.
Articolo 2 - SEDE E LOGO
1. LARPA ha sede legale in Torino o nei comuni dellarea metropolitana torinese, al recapito indicato nel decreto di costituzione di cui allarticolo 2, comma 6 della l.r. 60/1995.
2. I Dipartimenti provinciali e sub-provinciali, di norma, hanno sede presso i presidi multizonali (Laboratori di Sanità Pubblica). Le altre sedi periferiche, ivi comprese quelle dei servizi territoriali, sono individuate dal Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale in sede di prima regolamentazione, adotta il logo dellente con la dicitura Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte.
CAPO lI - ORGANI
Articolo 3 - DIRETTORE GENERALE
1. lI Direttore generale dellARPA, nellambito delle attribuzioni conferitegli dalla l.r. 60/1995, così come modificata dalla l.r. 28/2002,organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione allente in correlazione agli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed allimpiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, limparzialità, leconomicità, lefficacia e lefficienza delle attività.
2. Competono altresì al Direttore generale, se non delegati o di competenza ai sensi della normativa vigente dei Responsabili dei Centri di Responsabilità, gli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi dellente, del personale, dellentrata e della spesa (...........).
3. Con il Regolamento di cui allart. 8 della l.r. 60/1995 il Direttore generale definisce compiti e responsabilità dei Responsabili amministrativo e tecnico per il coordinamento delle attività tecnico scientifiche di cui allart. 5, comma 3 della l.r. 28/2002 nonché dei Responsabili degli Uffici amministrativi e dei Centri di Responsabilità, in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza processuale e delibera in ordine alle liti attive e passive dellente.
5. Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 ed ai mezzi messi a sua disposizione. La procedura di cui allarticolo 5, comma 8 della l.r. 60/1995, così come modificato dallart. 5 comma 5 della l.r. 28/2002, è preceduta dalla contestazione degli addebiti e successiva verifica in contraddittorio.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, svolge temporaneamente le funzioni il componente dello staff più anziano di età, ferme restando le deleghe attribuite dal Direttore generale ai sensi del comma 3.
7. In caso di assenza, anche motivata, o impedimento del Direttore generale, che si protraggano oltre sei mesi, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di indirizzo può sostituire il Direttore generale. Tale sostituzione comporta la decadenza dello staff.
8. In caso di revoca del Direttore generale, ai sensi dellarticolo 5, comma 8 della l.r. 60/1995, così come modificato dallart. 5 comma 5 della l.r. 28/2002, o di sua decadenza per altri motivi previsti dallordinamento, il Presidente della Giunta Regionale, nelle more della nomina del nuovo direttore, incarica della gestione dellente il Responsabile più anziano di una delle aree funzionali e, in caso di pari anzianità di servizio nellARPA, il più anziano di età.
9. La procedura di cui al comma 8 si applica anche in caso di sostituzione del Direttore generale prevista dal comma 7.
10. Lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale nei casi di cui ai commi 6 e 8 non dà diritto a compenso aggiuntivo.
Articolo 4 - COLLEGIO DEI REVISORI
1. La nomina, la composizione, la durata in carica e la presidenza del Collegio dei revisori sono regolate dalla legge.
2. Non possono far parte del Collegio dei revisori:
a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore generale;
b) i dipendenti dellARPA, i soggetti legati da rapporto convenzionale con la stessa;
c) i fornitori dellAgenzia, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche e private operanti in campo ambientale ovvero soggette al controllo ambientale;
d) coloro che abbiano una lite pendente per questioni attinenti allattività dellARPA ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dellarticolo 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219.
3. La funzione di revisore è altresì incompatibile con le funzioni elencate allart. 13 comma 1 della l.r. 39/95.
4. Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dellesercizio finanziario a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre sei mesi.
5. Eventuali cause sopravvenute che impediscano lattività del Collegio sono notificate dal suo Presidente, o da chi ne fa le veci ai sensi del comma 11, al Presidente della Giunta regionale entro quarantotto ore. in caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, la Giunta regionale provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui allarticolo 6 della l.r. 60/1995. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.
6. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge ed al presente Statuto, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellARPA ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze dalla gestione. A tal fine, il Collegio:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina gli atti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto consuntivo, gli impegni di spesa pluriennali e gli atti del controllo di gestione;
b) redige, almeno semestralmente, una relazione sullandamento dellARPA e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Comitato regionale di indirizzo.
c) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del medesimo alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione:
d) verifica, ogni trimestre, la consistenza di cassa e lesistenza dei valori e dei titoli di proprietà dellente o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
7. Entro otto giorni dal ricevimento degli atti soggetti ad esame, ai sensi del comma 6, lettera a) del presente articolo, il Collegio dei revisori notifica al Direttore generale gli eventuali rilievi; il mancato inoltro dei rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, il Collegio dei revisori segnala le stesse al Presidente della Giunta regionale con apposita relazione.
8. Ciascun componente del Collegio, (................................), ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili allesercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dellARPA e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
9. Il Collegio dei revisori si riunisce ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore e tramite convocazione del suo Presidente, inviata non meno di otto giorni prima della seduta; in caso di straordinaria urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta.
10. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
11. In caso di assenza o impedimento dei Presidente del Collegio le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima seduta, la regolamentazione delle modalità di convocazione (..........)
12. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
13. Ai membri dei Collegio spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore generale; al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio dei revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dellincarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
CAPO III - RAPPORTI DI COOPERAZIONE, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
Articolo 5 - RAPPORTI DI COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 2, lettera 1) della l.r. 60/1995, lARPA coopera con lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, nonché con enti ed istituzioni interregionali, nazionali ed internazionali, nellambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo e secondo le indicazioni della Regione Piemonte.
Articolo 6 - CONSULENZE E COLLABORAZIONI
1. Le convenzioni quadro che lARPA stipula, ai sensi dellarticolo 11, comma 1 della l.r. 60/95, con gli Atenei di norma piemontesi:
a) prevedono adeguate modalità per garantire un periodico e costante interscambio di informazioni ed integrazioni di esperienze di didattica, ricerca e progettualità operative tra gli Atenei, altre eventuali istituzioni scientifiche e le strutture organizzative dellARPA;
b) determinano le modalità di accesso alle consulenze, ove necessarie e ne definiscono i parametri finanziari di riferimento; dispongono le modalità di pubblicizzazione dei risultati degli studi e delle ricerche, almeno allinterno dellARPA; individuano per ogni singolo studio od ogni singola ricerca i referenti dellARPA e dellAteneo;
c) dispongono, ove necessario, in merito alle borse di studio o di specializzazione di cui allarticolo 11, comma 3 della l.r. 60/1995. a specializzazioni, borse di studio, master e altre istituti previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia.
2. In conformità allarticolo 11, comma 2 della l.r. 60/1995, lARPA può avvalersi dellopera di enti di ricerca o specializzati, pubblici o privati, di cui sia notoria la competenza tecnico scientifica, tramite contratti o convenzioni a contenuto specifico; tali convenzioni o contratti
a) sono stipulati sulla base di una documentata preesistenza scientifica e comprovata esperienza dellente contraente sulle materie oggetto di indagine;
b) individuano il referente dellARPA e il responsabile dellente contraente per la specifica indagine;
c) dispongono adeguate modalità di pubblicizzazione dei risultati della ricerca.
3. Sempre in conformità allarticolo 11, comma 2 della l.r. 60/1995, il Direttore generale dellARPA può avvalersi dellopera di esperti, di cui sia notoria e documentata la competenza in materia, per specifiche problematiche e a tempo determinato, qualora non sia possibile utilizzare le strutture dellente e gli strumenti di collaborazione di cui ai commi precedenti.
4. Per laffidamento di ricerche, indagini, studi e consulenze allesterno dellARPA il Direttore Generale dispone la regolamentazione della materia, comprendendo la tenuta e cura di un repertorio annuale, consultabile da chiunque ne faccia richiesta.
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE
Articolo 7 - REGOLAMENTO
1. Lorganizzazione dellARPA é definita dal Regolamento del Direttore generale di cui allarticolo 8 della l.r. 60/1995 nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 9 (così come modificato dallart. 7 della l.r. 28/2002) e 10 della stessa legge regionale ed in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Nellambito del Regolamento di cui al comma 1, il Direttore generale disciplina le modalità di convocazione e di funzionamento dellUfficio di direzione previsto dallarticolo 9, commi 1 e 8 della l.r. 60/1995 (così come modificati dallart. 7, commi 1 e 2 della l.r. 28/2002), garantendo in modo continuativo la partecipazione attiva ai processi decisionali afferenti alla gestione dellente.
CAPO V - PARTECIPAZIONE E ACCESSO
Articolo 8 - PARTECIPAZIONE
1. Presso la sede dellARPA è tenuto lalbo regionale e provinciale delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, nonché delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi in attuazione dellarticolo 16, comma 1 della l.r. 60/1995, secondo le modalità di istituzione, di suddivisione in categorie e di aggiornamento periodico definite con apposito atto del Direttore generale.
2. 1 soggetti di cui al comma 1 possono essere consultati su problematiche che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse, anche mediante incontri per categorie omogenee; gli stessi sono sentiti sul programma annuale di attività e partecipano di diritto alla conferenza annuale di cui ai comma 3.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, lARPA indice una pubblica conferenza sulla situazione regionale della prevenzione e della tutela ambientale, nellambito della quale sono illustrati il resoconto delle attività svolte, le prospettive e le direttrici dei programmi annuali e pluriennali di attività. Nei quindici giorni successivi alla conferenza possono essere inviate allARPA osservazioni, di cui la stessa terrà conto ai fini della stesura definitiva dei programmi. in quanto pertinenti e rilevanti.
4. Fatte salve le specifiche normative del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dellARPA, il Direttore generale concorda con le organizzazioni sindacali firmatarie apposito protocollo dintesa per la regolamentazione delle reciproche relazioni.
Articolo 9 - DIRITTO DI ACCESSO
1. Entro sei mesi dalla costituzione dellARPA, il Direttore generale redige il regolamento per laccesso agli atti amministrativi, indicando le categorie di documenti sottratti allo stesso ai sensi dellarticolo 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 10 - ALBO DEGLI ATTI E LORO PUBBLICAZIONE
1. Il Direttore Generale istituisce presso la sede centrale dellARPA apposito albo per la pubblicazione dei provvedimenti assunti. Tali atti sono pubblicati in ordine cronologico e affissi per quindici giorni consecutivi presso la sede centrale e le sedi periferiche dellARPA.
CAPO VI - CONTABILITÀ ECONOMICA
Articolo 11 - CENTRI DI COSTO - CONTROLLO DI GESTIONE - CONTO ECONOMICO
1. Ai sensi dellart. 18 della legge regionale 60/1995, così come modificato dallart. 9 della l.r. 28/2002, lARPA adotta un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici della gestione. A tal fine, in concomitanza con la programmazione annuale e pluriennale delle attività, il Direttore Generale, attenendosi ai criteri di cui al comma successivo, individua opportuni centri di costo e ne predispone il piano.
2. I centri di costo dovranno:
a) considerare lattività complessiva dellente riaggregata per prodotti e/o servizi omogenei e significativi;
b) riferirsi alle strutture organizzative ed ai singoli centri di responsabilità;
c) permettere la confrontabilità dei costi sia a livello temporale che territoriale;
d) consentire il controllo finanziario, economico gestionale e di qualità
3. Il controllo di gestione, inteso a conoscere e verificare landamento della gestione e dello stato di attuazione dei programmi, è realizzato mediante analisi, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sullequilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici delle attività, luso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. I risultati della gestione sono rilevati in conformità alla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 nel rendiconto generale; il Direttore generale, con una relazione allegata al rendiconto generale, esprime le proprie valutazioni in merito allefficacia dellazione condotta, sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi, alle risorse disponibili ed ai costi sostenuti.
CAPO VII
Articolo 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive dello Statuto sono deliberate dalla Giunta regionale, su parere del Comitato regionale di indirizzo e sentito il Direttore generale dellARPA.