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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 62-8605

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.. Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata attuati ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge 179/92. Criteri per la restituzione dei finanziamenti

A relazione dell’Assessore Botta:

La legge 17.2.1992, n. 179 all’art. 4 ha previsto al primo comma che le Regioni “nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni”. Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all’art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20.9.1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12.10.1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16.3.1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30.7.1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. Con la citata deliberazione del 20.9.1994, la Regione ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all’art. 4 della legge n. 179/92.

Il finanziamento degli interventi di cui all’art. 4 della legge n. 179/92 realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa copre le spese di realizzazione, al netto del costo dell’area o dell’edificio e delle relative urbanizzazioni e dell’I.V.A.; il costo è calcolato con riferimento ai limiti massimi di costo ammessi per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata stabiliti dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23.1.1995. Per tale fattispecie di interventi è previsto che il finanziamento corrisposto sia rimborsato dal soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 61 della legge 22.10.1971, n. 865 e dell’art. 20 della legge 5.8.1977, n. 513 e s.m.i., in 35 anni mediante il versamento di rate semestrali rivalutate.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7.7.1997 ad oggetto:"Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)" ha, tra l’altro, approvato il bando tipo di concorso contenente i requisiti dell’intervento, quelli delle cooperative a proprietà indivisa e dei loro soci, nonché gli impegni che i beneficiari devono assumere per ottenere il contributo da restituire in 35 anni e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti e l’attuazione degli interventi. In considerazione del carattere sperimentale di tali interventi la Giunta Regionale ha inoltre deciso di avvalersi degli uffici del Comune, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto regionale, per l’assegnazione dei finanziamenti e l’individuazione dei soggetti attuatori. Relativamente al rimborso del finanziamento è stato stabilito che, la restituzione decorrente dal 1° semestre successivo alla data di fine dei lavori sia rivalutata sulla base della variazione del costo della vita per operai ed impiegati accertata dall’ISTAT con un limite massimo annuo del 3%, che le somme siano introitate dalla Tesoreria provinciale presso l’A.T.C. e che restino nelle disponibilità della Regione per la programmazione anticipata.

Il Consiglio Regionale con le citate deliberazioni n. 689-15149 del 12.10.1993 e n. 879-12428 del 20.9.1994, in attuazione dell’art. 11 della legge 17.2.1992, n. 179, ha previsto inoltre la possibilità per i Comuni e le A.T.C., di finanziare l’acquisizione e il recupero di aree edificate che comprendono anche immobili non residenziali ma funzionali alla residenza ed altresì ha stabilito che le somme anticipate per tali finalità sono da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti. La restituzione del finanziamento è prevista in dieci anni se le parti non residenziali restano di proprietà pubblica e sono utilizzate a fini di pubblico interesse ed entro un anno dalla fine dei lavori negli altri casi.

Il regolamento regionale che disciplina l’attuazione degli interventi di e.r.p.s., promulgato con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 e s.m.i., stabilisce all’art. 14 le modalità per la chiusura conti; a tale articolo occorre fare riferimento anche per i programmi i cui finanziamenti devono essere restituiti. A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) sul quadro tecnico economico (Q.T.E.) di collaudo, dell’erogazione a saldo del contributo e dell’approvazione del certificato di chiusura conti (C.C.C.), gli uffici regionali procedono al rilascio dell’attestato di chiusura conti riportante l’importo definitivo ammesso a contributo e l’eventuale economia finanziaria riscontrata sull’intervento.

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, avente oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" al Titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia Residenziale Pubblica - art. 60 ha stabilito quali sono le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali, mentre l’art. 63, comma 1, ha demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante l’attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;

- in data 19.4.2001 è stato siglato sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle sedute del 2 e 16 marzo 2000, l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Direzione generale per le Aree Urbane e dell’Edilizia Residenziale e la Regione Piemonte finalizzato al trasferimento delle competenze in attuazione del richiamato art. 63, comma 1°, D.Lgs. n. 112/98;

- in data 25.7.2001 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse attribuite dall’art. 10 del citato Accordo di Programma per l’edilizia residenziale pubblica.Tale Convenzione all’art. 4 ha previsto la costituzione di un fondo di dotazione della Regione, per il quale si è reso necessario l’istituzione di apposito capitolo di bilancio;

- alla Regione compete l’espletamento delle funzioni di pianificazione e controllo degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, introdotto dall’art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Valutato che si rende necessario, per gli interventi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai sensi dell’art. 4 della legge 179/92, in attuazione di quanto stabilito con la citata D.G.R. 46-20721 del 7.7.1997, precisare e stabilire che:

- la restituzione del finanziamento, prevista in 35 annualità rivalutate suddivise in rate semestrali, avvenga successivamente all’emissione da parte della Regione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire;

- il versamento delle rate semestrali avvenga entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal semestre successivo a quello di emissione dell’attestato di chiusura conti;

- l’importo da rimborsare per la prima annualità, pari ad un trentacinquesimo del finanziamento da restituire, sia rivalutato sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai ed impiegati accertata dall’ISTAT al 30 aprile se la prima rata semestrale e’ da versare entro il 30 giugno ed al 31 ottobre se la prima rata semestrale e’ da versare entro il 31 dicembre, con una percentuale di rivalutazione massima del 3% annuale;

- l’importo da rimborsare per le annualità successive alla prima sia determinato rivalutando l’importo versato per l’annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai ed impiegati accertata dall’ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale e’ da versare entro il 30 giugno ed al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale e’ da versare entro il 31 dicembre, con una percentuale di rivalutazione massima del 3% annuale;

- in attuazione del citato decreto legislativo n. 112/98 e delle richiamate leggi regionali n. 44/2000 e n. 5/2001, a parziale modifica di quanto stabilito con la citata D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997, allegato 2, lettera E, il versamento delle rate semestrali avvenga su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica, con indicazione di specifica causale.

Si rende altresì necessario, per gli interventi realizzati dai Comuni o dalle A.T.C., ai sensi dell’art. 11 della legge 179/92, in attuazione delle citate D.C.R. n. 689-15149 del 12.10.1993 e n. 879-12428 del 20.9.1994, precisare e stabilire che:

- la restituzione del finanziamento delle parti non residenziali che restano di proprietà del soggetto attuatore e sono utilizzate a fini di pubblico interesse, prevista in 10 annualità non rivalutate, avvenga entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal semestre successivo a quello di emissione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire. Qualora nel corso dei dieci anni le parti non residenziali dell’immobile siano alienate o non più utilizzate a fini di pubblico interesse, l’importo residuo da restituire sia corrisposto in una unica soluzione alla prima scadenza utile;

- la restituzione del finanziamento delle parti non residenziali dell’immobile che non restano di proprietà pubblica o che non sono utilizzate a fini di pubblico interesse, prevista in una unica soluzione, avvenga a seguito dell’emissione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire e comunque entro un anno dalla data di fine lavori;

- in attuazione del citato decreto legislativo n. 112/98 e delle richiamate leggi regionali n. 44/2000 e n. 5/2001, il versamento degli importi avvenga su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica, con indicazione di specifica causale.

Ritenuto opportuno procedere all’adozione di ulteriori criteri per la restituzione dei finanziamenti degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata attuati ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.

La Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

di adottare, per quanto considerato e rilevato nelle premesse al presente provvedimento, ai fini della restituzione dei finanziamenti concessi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata attuati ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., i criteri seguenti:

1) Articolo 4 della legge 179/92 e s.m.i., interventi attuati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa

- la restituzione del finanziamento, prevista in 35 annualità rivalutate suddivise in rate semestrali, deve avvenire successivamente all’emissione da parte della Regione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire;

- il versamento delle rate semestrali deve avvenire entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal semestre successivo a quello di emissione dell’attestato di chiusura conti;

- l’importo da rimborsare per la prima annualità, pari ad un trentacinquesimo del finanziamento da restituire, è rivalutato sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai ed impiegati accertata dall’ISTAT al 30 aprile se la prima rata semestrale e’ da versare entro il 30 giugno ed al 31 ottobre se la prima rata semestrale e’ da versare entro il 31 dicembre, con una percentuale di rivalutazione massima del 3% annuale;

- l’importo da rimborsare per le annualità successive alla prima è determinato rivalutando l’importo versato per l’annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai ed impiegati accertata dall’ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale e’ da versare entro il 30 giugno ed al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale e’ da versare entro il 31 dicembre, con una percentuale di rivalutazione massima del 3% annuale;

- il versamento delle rate semestrali deve avvenire su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica, con indicazione di specifica causale.

2) Articolo 11 della legge 179/92 e s.m.i., per gli interventi attuati dai Comuni e dalle A.T.C.

- la restituzione del finanziamento delle parti non residenziali che restano di proprietà del soggetto attuatore e sono utilizzate a fini di pubblico interesse, prevista in 10 annualità non rivalutate, deve avvenire entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal semestre successivo a quello di emissione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire. Qualora nel corso dei dieci anni le parti non residenziali dell’immobile siano alienate o non più utilizzate a fini di pubblico interesse, l’importo residuo da restituire deve essere corrisposto in una unica soluzione alla prima scadenza utile;

- la restituzione del finanziamento delle parti non residenziali dell’immobile che non restano di proprietà pubblica o che non sono utilizzate a fini di pubblico interesse, deve avvenire in una unica soluzione a seguito dell’emissione dell’attestato di chiusura conti di accertamento dell’importo definitivo da restituire e comunque entro un anno dalla data di fine lavori;

- il versamento degli importi deve avvenire su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica, con indicazione di specifica causale.

3) Versamento degli importi da restituire

- gli uffici regionali provvederanno a comunicare gli estremi del conto, del capitolo, la causale per effettuare i versamenti e l’ammontare dell’importo da restituire.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)