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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2003, n. 60-8892

Art. 51, l.r. 70/1996 e l.r. 17/1999. Modifica dei criteri per l’organizzazione e la gestione dei corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie venatorie volontarie

A relazione dell’Assessore Cavallera

Premesso che con le DD.G.R. n. 165-6272 del 19.2.1996, n. 162-13798 dell’11.11.1996 e n. 57-20298 del 25.6.1997 sono stati approvati i criteri per l’organizzazione e la gestione dei corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie venatorie volontarie ai sensi dell’art. 51, comma 5, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;

considerato che l’art. 2, comma 2, lett. c) della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (“Riordino dell’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”) ha attribuito alle Province, tra le altre, le funzioni amministrative relative alle “autorizzazioni allo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati”;

preso atto che sia le Province che alcune associazioni interessate alle procedure in argomento hanno manifestato l’esigenza di apportare modifiche ai predetti criteri anche in relazione all’esperienza maturata in materia negli anni successivi all’entrata in vigore della relativa disciplina;

sentiti i soggetti interessati;

ritenuto pertanto opportuno revocare le suddette DD.G.R. n. 165-6272 del 19.2.1996, n. 162-13798 dell’11.11.1996 e n. 57-20298 del 25.6.1997, fatti salvi gli atti amministrativi adottati dalla Provincia, nelle more dell’esecutività del presente atto, che conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con lo stesso;

ritenuto infine di approvare i criteri per l’organizzazione e la gestione dei corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie venatorie volontarie ai sensi dell’art. 51, comma 5, della l.r. 70/1996, riportati negli allegati (n. 4) alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare le DD.G.R. n. 165-6272 del 19.2.1996, n. 162-13798 dell’11.11.1996 e n. 57-20298 del 25.6.1997, fatti salvi gli atti amministrativi adottati dalla Provincia, nelle more dell’esecutività del presente atto, che conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con lo stesso;

- di approvare i criteri per l’organizzazione e la gestione dei corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie venatorie volontarie ai sensi dell’art. 51, comma 5, della l.r. 70/1996, riportati negli allegati (1, 1.A, 1.B e 1.C) alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle Province ed alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE.

1 - Organizzazione dei corsi.

Le Province promuovono l’organizzazione dei corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie venatorie volontarie.

I corsi sono organizzati e gestiti dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, di cui al comma 1, lett. b) dell’ art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa autorizzazione della Provincia.

Le proposte dei corsi di preparazione ed aggiornamento devono pervenire alla Provincia corredate dei dati di cui ai successivi capoversi.

In presenza di più istanze la Provincia, per economicità, può attivare iniziative volte a coordinare i soggetti richiedenti al fine di svolgere un unico corso.

Ai fini della preparazione e dell’aggiornamento di guardie ecologiche volontarie che intendono esercitare l’attività di vigilanza venatoria si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 204-17230 del 3.3.1997.

2- Requisiti per l’ammissione ai corsi di preparazione.

Possono essere ammessi ai corsi i soggetti proposti da Associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale riconosciute, che dichiarano di possedere i requisiti prescritti dal T.U.L.P.S., con specifico riferimento all’art. 11, primo comma, punti 1 e 2, ed all’art. 138, primo comma, punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e che non risultino essere stati sanzionati penalmente per illeciti attinenti la tutela della fauna omeoterma nei tre anni precedenti la chiusura delle iscrizioni.

I soggetti che intendono partecipare ad un corso autorizzato da altra Provincia devono ottenere il benestare della Provincia di residenza, in considerazione del ruolo di coordinamento alla stessa affidato dalla normativa vigente e ribadito dalle disposizioni di cui al successivo punto 15.

3 - Durata dei corsi.

a) I corsi di preparazione per gli agenti di vigilanza venatoria hanno una durata minima di 60 ore, così articolate: n. 50 ore minimo di lezioni teoriche, secondo il programma riportato nel successivo punto 5 e nel rispetto degli orari di cui alla relativa tabella (allegato 1.A); n. 10 ore minimo di lezioni pratiche sul campo, per l’approfondimento delle nozioni teoriche acquisite. I corsi non possono avere durata superiore a 4 mesi. Entro tale periodo devono essere terminati anche gli esami dei corsi.

b) I corsi di aggiornamento delle guardie di cui all’articolo 27, comma 6 della legge 157/1992, organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale vertono sulle discipline oggetto di aggiornamento ed hanno una durata minima di 12 ore, escluse eventuali lezioni pratiche sul campo, per l’approfondimento delle nozioni teoriche acquisite. I corsi non possono avere durata superiore ad 1 mese.

4 - Lezioni ed orari

Le lezioni teoriche devono avere una durata non superiore alle 3 ore continuative ed una frequenza almeno bi-settimanale.

Per le lezioni pratiche all’aperto vengono conteggiate n. 4 ore continuative per la mezza giornata e n. 8 ore continuative per l’intera giornata escludendo dal conteggio i tempi occorrenti ai trasferimenti.

5 - Programma dei corsi.

Al fine di fornire alle guardie venatorie volontarie gli elementi conoscitivi e culturali necessari allo svolgimento delle attribuzione di competenza, il programma didattico dei corsi è articolato in lezioni teorico-pratiche come segue.

ECOLOGIA E BOTANICA - LEGISLAZIONE (Minimo 9 ore)

L’ambiente unitariamente considerato nella legislazione internazionale, nazionale e regionale. Concetti fondamentali di ecologia.

Gli equilibri naturali.

Il riconoscimento dell’habitat.

Principi generali di conservazione e gestione della fauna selvatica.

I rapporti tra specie ed ambiente.

Caratteristiche peculiari della zona alpina e della zona di pianura.

Gli effetti dell’intervento dell’uomo sull’ambiente.

I possibili interventi gestionali.

Ecologia comportamentale dei vertebrati.

Nozioni di ecologia agraria.

Le specie vegetali nella L.R. 32/82.

Cenni sulla vegetazione piemontese.

ZOOLOGIA E LEGISLAZIONE (Minimo 9 ore)

Le direttive CEE e la normativa nazionale e regionale relative alla fauna selvatica.

Le specie oggetto di tutela e le specie cacciabili.

Aspetti giuridici connessi al concetto di “res communis” attribuito alla fauna selvatica.

Zoologia generale: invertebrati, anfibi e rettili.

Mammalofauna minore: riconoscimento tecniche di rilevamento, biologia, etologia, gestione dei ripopolamenti e delle reintroduzioni nel territorio.

Ungulati: riconoscimento, tecniche di rilevamento, biologia, etologia, gestione dei ripopolamenti, delle reintroduzioni nel territorio e della conservazione delle specie.

Per ciascuna specie devono essere trattati, utilizzando in aula materiale preventivamente predisposto, i seguenti temi:

- riconoscimento delle classi di sesso e di età;

- segni di presenza;

- habitat;

- alimentazione;

- interazione con le attività economiche;

- competitori e predatori;

- comportamento sociale;

- ciclo biologico annuale;

- struttura della popolazione;

- determinazione della struttura di popolazione:

- determinazione dell’età dei soggetti abbattuti;

- valutazione del trofeo.

Piccola fauna alpina: tetraonidi, coturnice e lepre bianca; aspetti eco-etologici e principali caratteristiche morfo-funzionali.

Riconoscimento delle razze canine da caccia.

VIGILANZA VENATORIA ED ATTIVITA’ VENATORIA - legislazione (Minimo 15 ore)

La guardia venatoria volontaria. Figura giuridica. Poteri e doveri del pubblico ufficiale.

Compiti della guardia venatoria volontaria.

La disciplina degli illeciti amministrativi.

Il reato ed il processo penale.

Le violazioni amministrative previste dalle Leggi regionali.

LA VIGILANZA VENATORIA E L’ATTIVITA’ VENATORIA (Minimo 15 ore)

Immagine e metodologia d’intervento della guardia venatoria volontaria.

Esercitazioni pratiche. Compilazione degli atti di polizia amministrativa.

Studio del territorio: lettura di carte topografiche ed orientamento.

Cenni di geografia fisica.

Nozioni di morfologia e di geologia.

Carta delle vocazioni faunistiche e carte tematiche in materia d’ambiente.

Pronto soccorso. Primi interventi in caso d’incidente e trasporto degli infortunati.

Protezione civile. Attività di previsione dei rischi, prevenzione e soccorso. Tecniche antincendio.

I diversi sistemi di caccia a confronto. Sistemi di caccia individuale: cerca ed aspetto. Altane e loro posizionamento. Scelta ed uso degli strumenti ottici.

Sistemi di caccia collettivi per il cinghiale: battuta, girata e braccata. Organizzazione delle squadre, scelta delle zone e delle modalità di battuta, sistemazione delle poste e norme di sicurezza, cani.

Recupero degli ungulati feriti, valutazione degli effetti del tiro, cani da traccia. Controllo dei capi abbattuti: trattamento delle spoglie, norme sanitarie, compilazione dei verbali di abbattimento, valutazione del capo e dello stato di nutrizione.

ARMI - LEGISLAZIONE (Minimo 12 ore)

Armi e munizionamento.

Uso e funzionamento delle armi da caccia e da difesa personale.

Normativa in materia di armi e munizionamento.

6 - Docenti dei corsi.

I docenti non possono essere in numero inferiore a 3 e superiore a 9, fermo restando che la materia legislazione, applicata alle singole discipline, può essere assegnata ad un singolo docente.

LEGISLAZIONE-

1) Docenti e/o ricercatori universitari di Diritto Amministrativo e di Diritto e Procedura penale.

2) Insegnanti di Diritto nelle scuole medie superiori.

3) Magistrati o Avvocati/Procuratori legali.

4) Laureati in giurisprudenza con esperienza didattica o funzionari di pubbliche amministrazioni.

ECOLOGIA-

1) Docenti e/o ricercatori universitari di Ecologia.

2) Insegnanti di Scienze naturali nelle scuole medie superiori.

3) Laureati in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Agrarie, Scienze Forestali o Veterinaria con esperienza didattica.

4) Assistente tecnico esperto in gestione e protezione della fauna.

5) Diplomato in produzioni animali con orientamento in gestione e protezione della fauna.

6) Esperti in zoologia previa presentazione di curriculum documentante esperienza didattica e conoscenza della materia.

ZOOLOGIA -

1) Docenti e/o ricercatori universitari di Zoologia.

2) Laureati in Medicina Veterinaria con esperienza didattica.

3) Assistente tecnico esperto in gestione e protezione della fauna.

4) Diplomato in produzioni animali con orientamento in gestione e protezione della fauna.

5) Esperti in Zoologia previa presentazione di curriculum documentante esperienza didattica e conoscenza della materia.

BOTANICA -

1) Docenti e/o ricercatori universitari di botanica.

2) Insegnanti di Scienze Naturali nelle scuole medie superiori.

3) Laureati in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Agrarie o Scienze Forestali con esperienza didattica.

4) Assistente tecnico esperto in gestione e protezione della fauna.

5) Diplomato in produzioni animali con orientamento in gestione e protezione della fauna.

6) Esperti in Botanica previa presentazione di curriculum documentante esperienza didattica e conoscenza della materia.

VIGILANZA VENATORIA ED ATTIVITA’ VENATORIA

1) Responsabile di un Servizio di Vigilanza venatoria.

ARMI -

1) Titolari di licenza di commercio di armi od esperti con comprovata esperienza in materia di armi da caccia e da difesa personale.

2) Istruttore sezionale di tiro con licenza prefettizia con comprovata esperienza didattica in materia di armi da caccia e da difesa personale.

STUDIO DEL TERRITORIO-PRONTO SOCCORSO-PROTEZIONE CIVILE

Il docente che tratta la materia attinente la vigilanza venatoria può essere affiancato, per l’insegnamento delle nozioni relative allo STUDIO DEL TERRITORIO, da:

1) Docenti e/o ricercatori universitari di topografia.

2) Insegnanti di topografia nelle scuole medie superiori.

3) Laureati in Lettere o Magistero indirizzo geografico oppure in Geologia con esperienza didattica.

Il docente che tratta la materia attinente la Vigilanza Venatoria può essere affiancato, per l’insegnamento delle nozioni relative al PRONTO SOCCORSO, da:

1) Docenti in materia nei corsi di formazione professionale per infermieri professionali.

2) Laureati in Medicina e Chirurgia e/o Diplomati Infermieri con esperienza didattica.

Il docente che tratta la materia attinente la Vigilanza Venatoria può essere affiancato, per l’insegnamento delle nozioni relative alla PROTEZIONE CIVILE, da:

1) Istruttore dei VV.FF.

2) Esperto in tecniche antincendio e di protezione civile con esperienza didattica in corsi di formazione.

7 - Libri e materiale didattico.

I libri ed il materiale occorrente devono essere scelti sulla base delle indicazioni del docente incaricato della singola materia.

I libri di testo non possono comunque essere superiori ad 1 per ogni singola materia.

Il gestore del corso può predisporre dispense atte allo scopo.

8 - Registro di presenza dei docenti e degli allievi.

Ogni corso come sopra costituto, deve avere un proprio registro di classe da cui risultano assenze e presenze sia degli allievi che dei docenti.

Il registro deve essere firmato giornalmente dai presenti e dai docenti. Le assenze devono essere giustificate per iscritto dagli allievi.

9 - Vigilanza sui corsi.

La vigilanza sullo svolgimento dei corsi viene attuata dalla Provincia sia sotto l’aspetto formale (registri di classe) che attraverso verifiche sopralluogo presso i corsi stessi.

Il personale incaricato di tali verifiche sarà individuato con apposito atto.

10 - Esame finale per il conseguimento dell’idoneità ad esercitare la vigilanza venatoria .

Gli allievi che hanno seguito l’80% delle lezioni possono accedere all’esame finale davanti alla commissione esaminatrice nominata dalla Provincia. Coloro che non hanno un numero sufficiente di presenze, per sostenere l’esame, potranno accedere a successivi corsi.

L’esame verte su tutte le materie trattate nel corso del programma.

L’esame è orale, max. 1 ora di colloquio, e scritto, max. 2 ore di tempo, per rispondere a domande-quiz, formulate nella forma vero-falso o che prevedano più possibilità di risposta di cui una sola valida, in numero non inferiore a 40.

La prova pratica (max. 2 ore) verte su:

- conoscenza delle parti di arma, sia da caccia che da difesa, e delle relative munizioni;

- armi da caccia a canna liscia ed a canna rigata;

- maneggio, montaggio e smontaggio delle stesse;

- esercizio delle funzioni di vigilanza sul campo (verbalizzazione, riconoscimento habitat, fauna e flora, ecc.).

In relazione alle prove d’esame la Commissione esaminatrice esprime un giudizio d’idoneità del candidato a svolgere le funzioni di guardia venatoria volontaria. Il candidato può essere ritenuto idoneo qualora abbia risposto esattamente all’80% delle domande-quiz ed abbia superato il colloquio orale.

11 - Composizione della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è costituita dalla Provincia.

La stessa è così composta:

- n. 1 rappresentante della Provincia, che la presiede, competente in materia;

- n. 2 esperti nelle materie oggetto del corso che abbiano i requisiti previsti per l’insegnamento delle materie di cui esaminatori;

- n. 1 Funzionario regionale

- n. 1 esperto designato dal Prefetto;

- n. 1 rappresentante delle associazioni venatorie;

- n. 1 rappresentante delle associazioni agricole;

- n. 1 rappresentante delle associazioni di protezione ambientale;

- n. 1 funzionario provinciale con funzioni di Segretario.

12 - Attestato provinciale di idoneità.

L’Ente o associazione organizzatore di corsi di preparazione deve trasmettere alla Provincia - Assessorato Caccia la documentazione inerente allo svolgimento degli stessi nonché i nominativi dei partecipanti e di coloro che hanno superato l’esame finale.

La Provincia rilascia l’attestato di idoneità (allegato 1.B) per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria se il giudizio delle commissione è positivo secondo le indicazioni di cui al precedente punto 10.

13 - Attestato provinciale di frequenza al corso di aggiornamento

La Provincia rilascia, a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni del corso di aggiornamento per guardie venatorie volontarie, un attestato di frequenza (allegato 1.C). L’ente o associazione organizzatore dei corsi di aggiornamento deve trasmettere all’Assessorato Caccia della Provincia la documentazione inerente allo svolgimento degli stessi nonché i nominativi dei partecipanti e di coloro che hanno seguito un numero sufficiente di lezioni.

14 - Costi

I costi di gestione del corso e dei relativi esami sono a carico del soggetto organizzatore.

15 - Regolamentazione delle funzioni di coordinamento delle guardie venatorie volontarie

Le Province per le funzioni di coordinamento della vigilanza venatoria di loro competenza definiscono:

- il numero complessivo delle guardie venatorie volontarie, in relazione alle esigenze e caratteristiche del proprio territorio;

- la programmazione periodica dell’attività;

- la disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza;

- la comparazione dei livelli di responsabilità gerarchica interni alle singole associazioni;

- l’area disciplinare.


allegato