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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 53-8806

Approvazione delle modalita’ per le operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L.n. 240/1981 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

la Regione Piemonte, al fine di garantire la qualificazione ed il rafforzamento dell’artigianato, agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane ed il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione di programmi di investimento per l’impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell’attività aziendale;

tali interventi vengono tra l’altro realizzati con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A., ai sensi della L. n. 240/1981;

a tal fine gli articoli 9 e 14 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. prevedono conferimenti regionali a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo contributo interessi presso l’Artigiancassa;

i criteri per la gestione delle predette agevolazioni regionali sono definite nella convenzione tra la Regione Piemonte e l’Artigiancassa S.p.A. rep. n. 8362 del 17.7.1997;

la citata convenzione prevede che variazioni o integrazioni ai predetti criteri sono disposte con Deliberazione della Giunta regionale;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 e s.m.i. la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione delle agevolazioni di cui alla L. 240/1981;

le operazioni di locazione finanziaria agevolata ai sensi delle citate normative statali e regionali sono attuate da Artigiancassa sulla base del Regolamento di cui all’art. 23 della L. n. 240/1981;

visto l’art. 3 dell’atto aggiuntivo alla convenzione di subentro rep. n. 5834 del 9.5.2001 che assegna al Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione le eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative degli interventi agevolativi;

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Tecnico Regionale inerente la proposta approvata dal Comitato nella seduta dell’11.12.2002, relativa:

- all’aumento della durata delle agevolazioni per le operazioni immobiliari;

- alla ridefinizione delle spese ammissibili;

- alla liberalizzazione delle condizioni di tasso per le operazioni di leasing, al fine di consentire l’agevolazione anche per le operazioni a canoni indicizzati;

- alla possibilità di disporre, con delibera della Giunta Regionale, una maggiorazione del contributo per specifiche categorie e/o tipologie di investimento;

dato atto che le agevolazioni previste dall’allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/1/2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

visto il D.Lgs. n. 112/1998;

vista la L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa di approvare le modalità operative di cui all’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, relativo alle operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. n. 240/1981 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i..

Al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da parte del soggetto gestore, le presenti modalità si applicano ai contratti di finanziamento stipulati a partire dal 30° giorno successivo alla loro integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dall’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato