Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-40880/2003 del 12.2.2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-40880/2003 del 12.2.2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Simad S.p.A. con sede legale in Torino via Boncompagni, 2 la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Leinì foglio di mappa n. 37 e particella catastale n. 3 in misura di mod. massimi 0,03 (3 l/s) e moduli medi 0,00003 (0,003 l/s - pari a 100 mc/anno) ad uso antincendio nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza restituzione;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
Art. 7 - Condizioni particolari
La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:
- lemungimento dellacqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza lAmministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali.
Il titolare della concessione si impegna a sospendere lesercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire luso dellacqua.
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire laccesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare linstallazione di eventuali dispositivi che lAmministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.
(omissis)
Art. 11 - Canone
Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per lannualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a euro 102,55 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.
Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.
(omissis)
- disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 luglio 2002.