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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-40880/2003 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 62-40880/2003 del 12.2.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Simad S.p.A. con sede legale in Torino via Boncompagni, 2 la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Leinì foglio di mappa n. 37 e particella catastale n. 3 in misura di mod. massimi 0,03 (3 l/s) e moduli medi 0,00003 (0,003 l/s - pari a 100 mc/anno) ad uso antincendio nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l’accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che l’Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11 - Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l’annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a euro 102,55 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 24 luglio 2002.