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Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 / 04 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Accordo di programma tra le Province di Biella, Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli e il Comune di Gattinara per la definizione di quanto previsto all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 20 del 9.8.1999 e per il funzionamento del Distretto dei vini “Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

il seguente accordo di programma tra le Province di Biella, Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli e il Comune di Gattinara per la definizione di quanto previsto all’art. 8, comma 1, della l.r. n. 20 del 9.8.1999 e per il funzionamento del distretto dei vini “Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi”

premesso che

1. La L.R. n. 20/99, disciplinante i distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte, ha istituito il “Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi”, ammettendo a far parte del medesimo i territori inclusi nelle zone a D.O.C. delle Province di Torino (esclusi quelli aggregati al Distretto Langhe, Roero e Monferrato), Biella, Vercelli e Novara nonchè altri territori di dette Province e del Verbano Cusio-Ossola in cui siano presenti produzioni viticole storiche (art. 4, commi 2 e 4).

2. La medesima normativa prevede, all’art. 6, l’istituzione del Consiglio di Distretto, nella fattispecie nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 44 del 3.5.2001.

3. per effetto della normativa di che trattasi, le Province forniscono ai Consigli di Distretto le sedi e l’organico tecnico-amministrativo occorrente al loro funzionamento e provvedono alle spese, ivi comprese le prestazioni di esperti per la formazione dei piani; il 50% di tali spese è a carico della Regione Piemonte. Tale impegno dovrà essere definito mediante accordo di programma tra le Province interessate.

4. In attuazione al disposto normativo, in data 25.9.2001 le Province interessate hanno individuato la sede del Distretto in argomento a Gattinara (Vc), presso Villa Paolotti, di proprietà del Comune di Gattinara e attuale sede dell’Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte.

5. Le motivazioni riferite a tale scelta scaturiscono da molteplici condizioni:

- la collocazione geografica del territorio di Gattinara, posto in posizione centrale rispetto all’intera area di Distretto;

- tale territorio unisce le grandi potenzialità qualitative dei propri prodotti vinicoli ad una situazione ambientale e paesaggistica pressochè unica, con il Monte Rosa a far da scenario naturale alle colline vitate e la pianura vercellese con l’altro prodotto tipico di qualità, il riso;

- la fascia territoriale rappresenta la parte di territorio vitato più ampia all’interno del Distretto, annoverando ben due DOCG (Gattinara e Ghemme) e sette DOC (Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano);

- la disponibilità, a Roasio, nelle immediate vicinanze di Gattinara, del Laboratorio Enologico della Provincia di Vercelli, utilizzabile a supporto dell’attività del Distretto.

6. presso la sede prescelta saranno garantiti l’attività di segreteria e la collaborazione tecnica, come specificato nell’articolato che segue.

Considerato che la sede del Distretto è stata individuata nel territorio provinciale di Vercelli, si ritiene che la Provincia di Vercelli possa farsi promotrice del presente Accordo di programma, previsto dall’art. 8 della L.R. 20/99.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

l’anno 2003, il giorno 3 del mese di marzo, le Province di Biella, Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli ed il Comune di Gattinara, rispettivamente rappresentate da:

- Orazio Scanzio, Presidente della Provincia di Biella (autorizzato con D.G.P. n. 478 del 3.12.2002)

- Maurizio Pagani, Presidente della Provincia di Novara (autorizzato con D.G.P. n. 513/2002 del 29.8.2002)

- Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino (autorizzata con D.G.P. n. 1072-173517/2002 del 6.8.2002)

- Ivan Guarducci, Presidente della Provincia del Verbano Cusio-Ossola (autorizzato con D.C.P. n. 52 del 21.5.2002)

- Marco Fra, Vice Presidente della Provincia di Vercelli (autorizzato con D.P.G.P. n. 4507 del 31.1.2003)

- Mario Mantovani, Sindaco del Comune di Gattinara (autorizzato con D.G.C. n. 84 del 23.4.2002)

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. La premessa costituisce parte integrante del presente articolato.

2. In attuazione dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 20/99, le parti firmatarie del presente Accordo assumono le determinazioni di seguito riportate, rivolte ad assicurare la sede, il personale tecnico-amministrativo ed il funzionamento del Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi (di seguito brevemente denominato Distretto).

3. Quanto esposto al precedente paragrafo 2 costituisce condizione necessaria per garantire la funzionalità e la capacità operativa del Consiglio di Distretto, che deve favorire la valorizzazione della produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e garantita (DOCG) e a Denominazione di Origine Controllata (DOC); la promozione, la conoscenza e la valorizzazione della cultura delle tradizioni enoiche; la formazione professionale e l’assistenza tecnica; il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate; lo sviluppo della divulgazione nel campo viticolo ed enologico; il miglioramento delle caratteristiche funzionali d’immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato.

Art. 2

Sede

1. La sede del Distretto è individuata a Gattinara, Villa Paolotti, Corso Valsesia n. 112.

2. Il Comune di Gattinara mette a disposizione del Distretto n. 2 locali posti al primo piano di Villa Paolotti, oltre al salone di rappresentanza, da utilizzare all’occorrenza.

3. La disponibilità dei locali di cui al precedente paragrafo 2 è concessa a titolo gratuito. Gli stessi saranno utilizzati quali Ufficio del Distretto.

4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 20/99, la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli assumono, ciascuna al 50%, le spese riferite alle utenze (luce, acqua, riscaldamento, pulizia dei locali).

5. Parimenti, la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli assumono, ciascuna al 50%, le spese connesse ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari presso i locali predetti.

Art. 3

Individuazione della “Provincia capofila”

1. Le Parti interessate dal presente Accordo individuano la Provincia di Vercelli quale “Provincia capofila” cui demandare la realizzazione delle intese e la gestione amministrativa-contabile delle risorse a tal fine disponibili.

2. La Provincia capofila rendiconta le spese sostenute alla Regione Piemonte e alle altre Province del Distretto, per le incombenze a ciascuna derivanti dall’applicazione della L.R. 20/99 e del presente Atto.

3. La Provincia capofila, inoltre, cura gli adempimenti tecnico-amministrativi riferiti alla liquidazione del compenso e dei rimborsi al Presidente del Distretto e dei rimborsi ai componenti degli Organi esecutivi, nel rispetto della D.G.R. n. 67-4536 del 19.11.2001. A tal fine, la Regione Piemonte mette a disposizione della Provincia capofila le risorse necessarie, così come indicato all’art. 4 dell’allegato A) della D.G.R. n. 67-4536/2001.

Art. 4

Organico

1. L’organico occorrente al funzionamento del Distretto è composto da:

- n. 1 unità con funzioni amministrative, addetta full-time ad attività di segreteria ed equiparabile, quale qualifica funzionale, alla Cat. C1

- n. 1 unità con funzioni tecniche, impiegabile part-time secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4).

2. La spesa riferita all’unità con funzioni amministrative è sostenuta al 50% dalla Regione Piemonte, mentre il restante 50% è suddiviso in parti uguali tra le cinque Province del Distretto.

3. La spesa riferita all’unità con funzioni tecniche è a carico della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli, nella misura individuale del 50% della spesa.

4. L’impegno del tecnico viene valutato in relazione alle esigenze dell’attività del Distretto e, comunque, deve essere ricompreso in un periodo di tempo non superiore alle 4 ore giornaliere e per 3 giorni alla settimana.

Art. 5

Strumenti operativi

1. I locali di cui al precedente art. 2, par. 2, sono dotati delle attrezzature necessarie al funzionamento del Distretto. In particolare, questi dispongono di:

a) n. 2 linee per telefono e fax;

b) dotazione hardware e software per n. 1 posto di lavoro (n. 1 personal computer, n. 1 stampante, n. 1 scanner), con collegamento Internet e casella E.mail;

c) n. 1 fax;

d) n. 1 fotocopiatrice;

e) arredi (n. 1 posto di lavoro, adeguati supporti per personal computer, stampante, scanner, fax, fotocopiatrice, armadi, ecc.);

f) materiale di uso e consumo (contenitori per documenti, carta, cestino, cancelleria, ecc.).

2. Tutte le spese connesse all’acquisto e alla gestione di quanto previsto al precedente paragrafo 1), ivi comprese quelle riferite all’allacciamento delle previste linee telefoniche ed al conseguente traffico, sono sostenute dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Vercelli, nella misura individuale del 50%.

3. Il collegamento ad Internet avviene attraverso la Rupar regionale, che consente l’utilizzo gratuito del servizio, fatte salve le spese riferite al traffico telefonico, da sostenere secondo quanto precisato al precedente paragrafo 2).

4. Inoltre, a supporto dell’attività tecnica la Provincia di Vercelli mette a disposizione del Distretto il proprio Laboratorio enologico sito in Roasio.

5. Le spese eventualmente connesse all’utilizzo del Laboratorio predetto, da quantificare di volta in volta, sono sostenute in egual misura dalla Regione Piemonte e dalle Province del Distretto.

Art. 6

Incarichi ad esperti

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20/99, le Province sottoscriventi il presente Accordo provvedono, in egual misura, al sostenimento delle eventuali spese riferite a prestazioni di esperti incaricati della redazione dei piani di Distretto, fermo restando che il 50% di tali somme resta comunque a carico della Regione Piemonte, in virtù della normativa citata.

2. La spesa annua riferita ad incarichi ad esperti è identificata nell’allegato sub A) al presente Accordo, da sostenere come indicato al precedente punto 1). Un’eventuale maggior spesa dovrà essere concordata e autorizzata dalle Province interessate, così come disposto al successivo art. 8, comma 2.

Art. 7

Durata

1. Il presente accordo di programma ha durata triennale a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 8

Disposizioni generali e finali

1. La Provincia capofila periodicamente trasmette alle altre Province del Distretto la richiesta di rimborso delle spese sostenute in attuazione del presente Accordo, per la parte posta a carico delle medesime. Le Province del Distretto provvedono ad effettuare il rimborso alla Provincia capofila nel termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della richiesta, che viene corredata da un dettagliato rendiconto.

2. Qualsiasi variazione che dovesse rendersi necessaria rispetto a quanto contenuto nel presente atto, in particolare per quanto attiene agli aspetti finanziari, sarà oggetto di specifiche ed apposite intese tra le parti.

3. Per quanto non contemplato nel presente Accordo si rinvia alla disciplina generale di cui al D. Lgs. 267/00, alla L.R. n. 20/99 ed alla L.R. 37/1980, nonchè alle altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Orazio Scanzio,
Presidente della Provincia di Biella

Maurizio Pagani,
Presidente della Provincia di Novara

Mercedes Bresso,
Presidente della Provincia di Torino

Ivan Guarducci,
Presidente della Provincia del Verbano Cusio-Ossola

Marco Fra,
Vice Presidente della Provincia di Vercelli

Rio Mantovani,
Sindaco del Comune di Gattinara

Allegato (fare riferimento al file PDF) sub A) all’accordo di programma tra le Province di Biella, Novara, Torino, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli ed il Comune di Gattinara per la definizione di quanto previsto all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 20 del 9.8.1999 e per il funzionamento del Distretto dei vini “Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi”

L.R. 20/99 “Distretto Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi” - ipotesi di spesa annua

- utenze (luce, acqua, riscaldamento, pulizia) e manutenzione ordinaria a carico della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nella misura individuale del 50% della spesa effettiva

- acquisto arredi e gestione ordinaria a carico della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nella misura individuale del 50% della spesa effettiva

- organico

- personale tecnico a carico della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli nella misura individuale del 50% della spesa effettiva

- personale amministrativo (cat. C1)

- totale lordo emolumenti Euro 25.000,00

- quota a carico regionale Euro 12.500,00

- quota a carico della Province del Distretto (12.500,00:5) Euro 2.500,00

- Laboratorio Enologico di Roasio: per l’utilizzo del laboratorio enologico provinciale viene ipotizzata una spesa annua di Euro 3.000,00 di cui:

- 50% a carico regionale: Euro 1.500,00

- quota a carico delle Province del Distretto (1.500,00:5) Euro 300,00

- Incarichi ad esperti: la spesa è da quantificare di volta in volta, in relazione agli incarichi affidati. Ipotizzando, per il primo anno, incarichi per Euro 22.000,00, la spesa sarà così suddivisa:

- 50% a carico regionale: Euro 11.000,00

- quota a carico delle Province del Distretto (11.000,00:5) Euro 2.200,00

Totale generale ipotesi di spesa annua: euro 50.000,00

quota annua a carico di ciascuna provincia: euro 5.000,00