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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 13

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2003, n. 77-8829

Procedure di sdemanializzazione. Parere regionale. Prime disposizioni, in particolare relativamente ad opere attinenti alle Olimpiadi invernali Torino 2006

A relazione del Presidente Ghigo e dell’Assessore Racchelli

Con l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2000, sono state date delle disposizioni in materia sottocitata nell’ottica del Processo di riforma della Pubblica Amministrazione relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, iniziato con la legge 15.03.1997, n. 59 ed il decreto legislativo 21.03.1998, n. 112 attuativo della medesima.

Preso atto che, ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, la proprietà delle aree appartenenti al demanio idrico è rimasta in capo all’Amministrazione statale e che alle Regioni sono state attribuite le funzioni amministrative in materia nonchè la facoltà di stabilire ed introitare i canoni relativi alle occupazioni delle aree succitate.

Atteso che in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20/06/2002 è stato, tra l’altro, convenuto che i provvedimenti di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico possono essere assunti dallo Stato solo a seguito di parere favorevole della Regione interessata.;

Considerato che al fine di poter dar corso alle competenze regionali in materia, occorre stabilire gli indirizzi procedurali per il rilascio del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idrico, in particolare relative ad opere attinenti alle Olimpiadi invernali Torino 2006;

considerato che il Piano stralcio dell’assetto idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24/5/2001 assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale e che le norme e gli indirizzi in materia di salvaguardia e conservazione del demanio idrico costituiscono parte integrante del piano stesso e sono formulate ai sensi della legge 5/01/1994, n. 37;

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto degli indirizzi in materia dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, si individuano i seguenti primi indirizzi procedurali per il rilascio del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idrico:

* il parere favorevole alla sdemanializzazione di aree del demanio idrico fluviale può essere rilasciato solo a seguito di positive valutazioni in ordine alla tutela della sicurezza idraulica, dell’equilibrio geostatico e geomorfologico e degli aspetti naturalistici e ambientali dell’ambito territoriale interessato;

Ritenuto che la complessità delle valutazioni connesse all’emanazione del parere regionale richiede il contributo di competenza di diverse strutture regionali e che, per una migliore considerazione degli aspetti di merito, è opportuno che tali valutazioni vengano contestualmente espresse nell’ambito di un tavolo interdisciplinare di lavoro coordinato, in via transitoria, dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;

Il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è altresì di incaricato, in via di prima applicazione, alla redazione del parere regionale in merito alla sdemanializzazione emanato con deliberazione della Giunta regionale;

* visto il d.lgs. n. 112/98, ed in particolare l’art. 86;

* vista la l.r. n. 44/2000, ed in particolare gli articoli 59 e 97;

* vista la l. n. 37/1994;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare i seguenti primi indirizzi procedurali per il rilascio del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico, in particolare relative ad opere attinenti alle Olimpiadi invernali Torino 2006:

il parere favorevole può essere rilasciato solo a seguito di positive valutazioni in ordine alla tutela della sicurezza idraulica, dell’equilibrio geostatico e geomorfologico e degli aspetti naturalistici e ambientali dell’ambito territoriale interessato;

2. di incaricare, in via transitoria, il Gabinetto della Presidenza del coordinamento del tavolo tecnico regionale interdisciplinare costituito per la valutazione contestuale degli aspetti connessi al rilascio del parere di cui al punto 1.;

3. di ricondurre in capo alla Giunta regionale la competenza all’emissione del parere regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)