INDICE
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
LEGGI E REGOLAMENTI
Legge regionale 4 marzo 2003, n. 3.
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dellentrata)
1. Il totale generale delle entrate di cui allallegato A: Bilancio di previsione per lanno finanziario 2003 della Regione Piemonte, e approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza e in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nellanno finanziario 2003.
Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)
1. Il totale generale delle spese di cui allallegato A e approvato in euro 15.553.889.003,26 in termini di competenza ed in euro 18.459.693.639,35 in termini di cassa.
2. E autorizzata lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2003.
3. E autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per lanno 2003.
Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per lanno finanziario 2003 con gli allegati prospetti di cui allarticolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 4.
(Bilancio pluriennale)
1. E approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005, allegato B alla presente legge.
Art. 5.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza limpegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dellesercizio finanziario 2003, e autorizzata, ai sensi dellarticolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 871.681.906,37.
2. Le spese, al cui finanziamento e possibile provvedere mediante lassunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per lanno finanziario 2003, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dellammortamento di 15 anni.
4. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dallammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 70.000.000,00 per lanno finanziario 2003 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nellambito delle disponibilita delle Unita previsionali di base (UPB) 09021 Bilanci e finanze - ragioneria - spese correnti e UPB 09023 Bilanci e finanze - ragioneria - spese per rimborso di mutui e prestiti del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 6.
(Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nellelenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7.
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. E approvato, ai sensi dellarticolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui allelenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8.
(Fondi speciali)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 22 della l.r. 7/2001, e autorizzata liscrizione nello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 2003:
a) del fondo denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali individuato nellUPB 09011 Bilanci e finanze-bilanci-spese correnti (capitolo 15910);
b) del fondo denominato: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, individuato nella UPB 09012-Bilanci e finanze - bilanci - spese di investimento (capitolo 27170) (elenco n. 3 fondi speciali).
Art. 9.
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)
1. E approvato lelenco* relativo alla utilizzazione del fondo di cui alla UPB 08032 Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - spese di investimento (capitolo 27167) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E approvato lelenco* relativo allutilizzazione del fondo di cui alla UPB 09012 (capitolo 27165) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.
3. E autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.
4. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nellelenco n. 4.
Art. 10.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui allarticolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dellesercizio finanziario 2003, sui singoli capitoli di spesa, e determinato in euro 50.000.000,00 ed e iscritto alla UPB 09011 (capitolo 15970).
Art. 11.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per lorganizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per ladesione ad Enti ed associazioni e per lacquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 1.100.000,00 ed e iscritta alla UPB 06011 Comunicazione istituzionale della Giunta - relazioni esterne - spese correnti (capitolo 10330).
2. La spesa per lerogazione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 900.000,00 ed e iscritta alla UPB 06011 (capitolo10930).
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 1.662.456,00 ed e iscritta alla UPB S1991 Gabinetto Presidenza della Giunta - spese correnti (capitolo 10940).
Art. 12.
(Contributo allIstituto di ricerche economico sociali del Piemonte)
1. La spesa per la concessione allIstituto di ricerche economico-sociali (IRES) del contributo di cui allarticolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dellIstituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 3.408.616,00 ed e iscritta alla UPB 08041 Programmazione e statistica - rapporti con societa a partecipazione regionale - spese correnti (capitolo 10960).
Art. 13.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dellinformazione)
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dellinformazione (CSI) del contributo di cui allarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dellinformazione) e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 103.291,00 ed e iscritta alla UPB 08041 (capitolo 10900).
Art. 14.
(Spese per il funzionamento dellUfficio del Difensore civico e della sua segreteria)
1. La spesa per il funzionamento dellUfficio del Difensore civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dellUfficio del Difensore Civico) e determinata per lanno finanziario 2003 in euro 72.820,00 ed e iscritta alla UPB 09021 (capitolo 10100).
Art. 15.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. Ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali) la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e determinata, per lanno finanziario 2003, in euro 14.461.086,00 ed e iscritta alla UPB 21061 Turismo Sport Parchi - gestione aree protette - spese correnti (capitolo 15180).
Art. 16.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1. La spesa per lattuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) e stabilita, per lanno finanziario 2003, in euro 6.972.000,00 ed e iscritta alla UPB 21061 (capitolo 15315).
Art. 17.
(Equilibrio faunistico)
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate) e stabilita, per lanno finanziario 2003, in euro 150.000,00 ed e iscritta alla UPB 21051 Turismo Sport Parchi - pianificazione aree protette - spese correnti (capitolo 15730).
Art. 18.
(Protezione civile)
1. Per lattuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), e autorizzata, per lanno finanziario 2003, la spesa di euro 2.250.000,00 ed e iscritta alla UPB S1051 Gabinetto Presidenza della Giunta - protezione civile - spese correnti (capitolo 10920) dello stato di previsione della spesa.
Art. 19.
(Museo Ferroviario Piemontese)
1. Il contributo per il funzionamento del Museo ferroviario piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese) e determinato, per lanno finanziario 2003, in euro 129.115,00 ed e iscritto alla UPB 26021 Trasporti - viabilita ed impianti fissi - spese correnti (capitolo 14410).
Art. 20.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2003 e iscritta alla UPB 09011 (capitolo 15965) la spesa di euro 315.450.144,72 in termini di competenza e di euro 265.451.144,72 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al comma 1, in attuazione al disposto dellarticolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
Art. 21.
(Utilizzo dellavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2002)
1. Lavanzo finanziario presunto alla chiusura dellesercizio 2002 ed applicato al bilancio di previsione per lanno 2003, nellammontare di euro 315.450.144,72 e utilizzato per la copertura delle spese iscritte alla UPB 09011 (capitolo 15965) per limporto di euro 315.450.144,72.
Art. 22.
(Variazioni compensative)
1. Per lanno finanziario 2003 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
Art. 23.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 24.
(Sostegno alla conservazione e protezione del Lupo italiano)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del Lupo italiano) e stabilita, per lanno finanziario 2003, in euro 25.823,00 ed e iscritta alla UPB S1011 Gabinetto Presidenza della Giunta - rapporti Stato Regioni - spese correnti (capitolo 15720).
Art. 25.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 marzo 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 469.
Bilancio di previsione per lanno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005.
- Presentato dalla Giunta regionale in data 27 novembre 2002.
Assegnato alla I Commissione in sede referente e alla II, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione in sede consultiva in data 27 novembre 2002
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 14 gennaio 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in aula il 27 febbraio 2003, con 32 voti favorevoli, 11 voti contrari, 1 astenuto.
La presente legge regionale è già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 - Parte I - del 6 marzo 2003