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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753

Nuove disposizioni per l’attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell’articolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po

A relazione degli Assessori Ferrero, Botta:

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001 è stato approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - che costituisce un traguardo qualificante e rilevante nel processo di salvaguardia del territorio, anche attraverso la costruzione di un quadro di riferimento delle problematiche geomorfologiche ed idrauliche, e di definizione delle possibili utilizzazioni sostenibili dei suoli.

Constatato che il PAI ha dato l’avvio ad una serie di attività, che fanno partecipi tutti gli Enti a vario titolo interessati dai contenuti del PAI medesimo, anche in termini di attuazione del Piano attraverso azioni complesse che coinvolgono le competenze sia regionali che comunali.

A tale proposito, i principali impegni regionali, conseguenti all’entrata in vigore del PAI, al fine di contribuire ad un sempre più produttivo processo di collaborazione con l’Autorità di Bacino in merito alla definizione del quadro del dissesto alla scala territoriale di riferimento, sulla base di indagini condotte alla scala locale, si sono configurate nella definizione di metodologie di lavoro, regole ed indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico, attraverso l’emanazione di due deliberazioni:

1. D.G.R. n. 31-3746 del 6 agosto 2001 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96",

2. D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”.

Con tali provvedimenti la Giunta regionale ha individuato un nuovo percorso procedurale per addivenire all’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto, proposto per l’aggiornamento del PAI alla scala comunale, secondo gli standard definiti dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96 già citata e successiva Nota Tecnica esplicativa, attraverso la costituzione di Gruppi interdisciplinari di indirizzo e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione (oggi Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA), Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per l’espressione dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità dei piani regolatori vigenti, estesi a tutto il territorio comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circolare PGR n. 7/LAP/96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di piano da queste derivanti, oggetto del parere di cui sopra, avrebbero prodotto gli esiti da trasferire all’Autorità di Bacino dopo l’avvenuta adozione del progetto di variante.

Constatato che i Gruppi interdisciplinari sono stati costituiti per fornire un supporto ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici e di sintesi relativi alle fasi I e II previste dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96, al fine di pervenire all’adozione del progetto preliminare di variante al PRG, nei termini previsti dall’articolo 6 della suddetta deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale.

Pur riconoscendo l’elevato standard qualitativo raggiunto nell’ambito dell’attività condotta dai Gruppi interdisciplinari, è stato rilevato, allo scadere dei 18 mesi previsti dall’articolo 6 della deliberazione n. 18/2001, che a fronte di più di 400 Comuni che hanno fatto richiesta di attivazione del c.d. Tavolo tecnico, solo per 65 Comuni è stato possibile pervenire alla formazione del parere regionale condiviso e solamente 30 hanno adottato la variante al PRG; pertanto si è dovuto prendere atto che i tempi di istruttoria non sono compatibili con quelli della fase transitoria previsti dalla citata deliberazione.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, verificata l’omogeneità di tale situazione a livello di bacino, e tenuto conto delle esigenze tecniche e procedurali inerenti le verifiche di compatibilità idraulica e geologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha quindi condiviso la proposta della Regione Piemonte e delle altre Regioni del bacino del Po, di individuare un nuovo termine per l’entrata in vigore dell’art. 9 delle NTA del PAI, al fine di consentire ai Comuni - in particolare a quelli che già hanno intrapreso le necessarie verifiche tecniche - di pervenire all’adozione delle varianti di adeguamento dei Piani Regolatori al PAI.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha deliberato di sostituire integralmente l’articolo 6 con il testo che segue:

“Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono all’Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell’elaborato n.2 del PAI (”Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.

I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio.

Fino alla data di pubblicazione dell’atto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimento suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.

Dalla data 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell’atto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Entro il 30 giugno 2004, l’Autorità di bacino provvede all’aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati".

I Comuni, pertanto, possono provvedere agli adempimenti di loro competenza, anche in assenza del parere regionale preventivo di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, in conformità alle disposizioni metodologiche e tecniche contenute nella D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 circa gli “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”, al fine di giungere alla pubblicazione dell’adozione del progetto preliminare di variante al PRG di adeguamento al PAI entro il 30 settembre 2003. In tal caso, dalla data della pubblicazione dell’adozione del progetto preliminare di variante al PRG troveranno applicazione le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui all’art. 9 delle NTA del PAI.

I Comuni che abbiano trasmesso gli elaborati adeguati per l’acquisizione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi, conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare, potranno provvedere all’adozione e alla pubblicazione del conseguente progetto preliminare di variante per l’adeguamento del piano regolatore vigente al PAI sulla base del parere e delle valutazioni tecniche di competenza delle Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e dell’ARPA, che sono tenute a fornirli, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni stessi di provvedere agli adempimenti citati entro il 30 settembre 2003, al fine di rendere applicabili, a partire dalla data della pubblicazione del progetto preliminare di variante al PRG le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui all’art. 9 delle NTA del PAI. La Regione trasmetterà all’Autorità di bacino, per l’aggiornamento dell’elaborato n. 2 del PAI, il quadro del dissesto individuato negli elaborati adottati.

Per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso l’Amministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per l’approvazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l’ARPA esprimeranno il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto.

L’esame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.

Al fine di fornire supporto tecnico e scientifico ai Comuni, affinché possano provvedere alla redazione degli elaborati relativi alla verifica e all’aggiornamento dello stato del dissesto nel proprio territorio, la Regione, le Province, le Comunità Montane, l’ARPA, altre Agenzie o Istituti di ricerca dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni derivanti da studi effettuati e da banche dati residenti presso gli Enti stessi, anche ai sensi dell’art. 18 comma 2 delle Norme di attuazione del PAI e per effetto dell’art. 6-quater della L.365/2000.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di rendere noto che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25.02.2003, ha deliberato di sostituire integralmente l’articolo 6 della deliberazione n.18/2001 in data 26.04.2001 di adozione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) secondo il testo riportato nelle premesse;

2. di precisare - atteso che è stata fissata al 1° ottobre 2003 la data di decorrenza delle disposizioni di cui all’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA), per i Comuni che non provvedano all’adozione e pubblicazione, entro il 30 settembre 2003, del progetto preliminare della variante di adeguamento del piano regolatore al PAI - che i Comuni sono tenuti agli adempimenti anzidetti e possono provvedervi anche in assenza del parere regionale preventivo, di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001; in ogni caso i Comuni devono darne notizia alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44);

3. di precisare che, ai fini anzidetti, i Comuni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, recante “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”;

4. per gli stessi fini, i Comuni sono tenuti a prendere in esame e a valutare gli esiti di eventuali studi e banche dati disponibili presso la Regione e le sue Agenzie, le Province, le Comunità montane ed Istituti di ricerca, anche ai sensi dell’articolo 18, comma 2, delle NTA del PAI; le Amministrazioni, gli Enti ed Istituti sono tenuti a fornire ai Comuni tutte le informazioni disponibili, anche per effetto dell’art. 6-quater della L.365/2000;

5. di stabilire che - fatto salvo quanto precisato al precedente punto n. 2, in ordine alla facoltà dei Comuni di provvedere comunque all’adozione dei progetti preliminari di variante ai piani regolatori - per i Comuni che, ai fini dell’espressione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare abbiano trasmesso gli elaborati conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002 ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l’ARPA sono tenute a fornire il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni interessati di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2003, il conseguente progetto preliminare di variante per l’adeguamento del piano regolatore vigente al PAI;

6. di stabilire che per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso l’Amministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per l’approvazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e l’ARPA esprimono il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto;

7. l’esame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;

8. di precisare - con riferimento ai Comuni che abbiano adottato o adottino e pubblichino, entro il 30 settembre 2003, piani regolatori e loro varianti volti all’adeguamento del piano regolatore al PAI - che alla data del 1° ottobre 2003 non troveranno applicazione le prescrizioni di cui all’art. 9 delle NTA del PAI, bensì le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate;

9. di disporre - ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2001, così come modificato dalla suddetta deliberazione in data 25.02.2003 - che la Regione proporrà all’Autorità di bacino l’aggiornamento dell’elaborato n. 2 del PAI (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”) a seguito delle adozioni dei progetti preliminari e delle varianti di adeguamento dei piani regolatori al PAI, sulla base degli accertamenti tecnici, così come previsto nei precedenti punti n. 5 e n. 6 del presente provvedimento;

10. tutto ciò premesso, i Comuni che, pur avendo acquisito elementi ed informazioni utili alla ridefinizione dei dissesti già delimitati dal PAI vigente, non siano nelle condizioni di adottare il conseguente progetto preliminare di variante al piano regolatore, entro il termine del 30 settembre 2003, possono trasmettere, entro il 15 maggio 2003, alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44) eventuali proposte motivate di rettifica dell’elaborato n. 2 del PAI (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”), anche a mezzo di adeguati supporti informatici, delle quali la Giunta regionale prenderà atto con propria deliberazione, proponendo all’Autorità di bacino la conseguente adozione di un progetto di variante al vigente PAI;

11. di precisare che sulle aree in dissesto condivise a seguito delle Conferenze programmatiche, comprese le aree a rischio molto elevato (RME), si applicano le relative prescrizioni del PAI fino all’approvazione della variante di adeguamento del piano regolatore allo stesso PAI.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)