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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753
Nuove disposizioni per lattuazione del piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dellarticolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po
A relazione degli Assessori Ferrero, Botta:
Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001 è stato approvato il Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI) - adottato dal Comitato Istituzionale dellAutorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - che costituisce un traguardo qualificante e rilevante nel processo di salvaguardia del territorio, anche attraverso la costruzione di un quadro di riferimento delle problematiche geomorfologiche ed idrauliche, e di definizione delle possibili utilizzazioni sostenibili dei suoli.
Constatato che il PAI ha dato lavvio ad una serie di attività, che fanno partecipi tutti gli Enti a vario titolo interessati dai contenuti del PAI medesimo, anche in termini di attuazione del Piano attraverso azioni complesse che coinvolgono le competenze sia regionali che comunali.
A tale proposito, i principali impegni regionali, conseguenti allentrata in vigore del PAI, al fine di contribuire ad un sempre più produttivo processo di collaborazione con lAutorità di Bacino in merito alla definizione del quadro del dissesto alla scala territoriale di riferimento, sulla base di indagini condotte alla scala locale, si sono configurate nella definizione di metodologie di lavoro, regole ed indirizzi per lattuazione del PAI nel settore urbanistico, attraverso lemanazione di due deliberazioni:
1. D.G.R. n. 31-3746 del 6 agosto 2001 Adempimenti regionali conseguenti lapprovazione del Piano per lAssetto Idrogeologico (PAI). Procedure per lespressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/96",
2. D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 Indirizzi per lattuazione del PAI nel settore urbanistico.
Con tali provvedimenti la Giunta regionale ha individuato un nuovo percorso procedurale per addivenire allespressione del parere regionale sul quadro del dissesto, proposto per laggiornamento del PAI alla scala comunale, secondo gli standard definiti dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96 già citata e successiva Nota Tecnica esplicativa, attraverso la costituzione di Gruppi interdisciplinari di indirizzo e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione (oggi Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente - ARPA), Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per lespressione dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità dei piani regolatori vigenti, estesi a tutto il territorio comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circolare PGR n. 7/LAP/96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di piano da queste derivanti, oggetto del parere di cui sopra, avrebbero prodotto gli esiti da trasferire allAutorità di Bacino dopo lavvenuta adozione del progetto di variante.
Constatato che i Gruppi interdisciplinari sono stati costituiti per fornire un supporto ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici e di sintesi relativi alle fasi I e II previste dalla Circolare PGR n. 7/LAP/96, al fine di pervenire alladozione del progetto preliminare di variante al PRG, nei termini previsti dallarticolo 6 della suddetta deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale.
Pur riconoscendo lelevato standard qualitativo raggiunto nellambito dellattività condotta dai Gruppi interdisciplinari, è stato rilevato, allo scadere dei 18 mesi previsti dallarticolo 6 della deliberazione n. 18/2001, che a fronte di più di 400 Comuni che hanno fatto richiesta di attivazione del c.d. Tavolo tecnico, solo per 65 Comuni è stato possibile pervenire alla formazione del parere regionale condiviso e solamente 30 hanno adottato la variante al PRG; pertanto si è dovuto prendere atto che i tempi di istruttoria non sono compatibili con quelli della fase transitoria previsti dalla citata deliberazione.
Il Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino, verificata lomogeneità di tale situazione a livello di bacino, e tenuto conto delle esigenze tecniche e procedurali inerenti le verifiche di compatibilità idraulica e geologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dellarticolo 6 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha quindi condiviso la proposta della Regione Piemonte e delle altre Regioni del bacino del Po, di individuare un nuovo termine per lentrata in vigore dellart. 9 delle NTA del PAI, al fine di consentire ai Comuni - in particolare a quelli che già hanno intrapreso le necessarie verifiche tecniche - di pervenire alladozione delle varianti di adeguamento dei Piani Regolatori al PAI.
Il Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha deliberato di sostituire integralmente larticolo 6 con il testo che segue:
Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono allAutorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dellelaborato n.2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dellart.18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.
I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi allAlbo Pretorio.
Fino alla data di pubblicazione dellatto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dellintervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimento suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.
Dalla data 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dellatto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui allart.9 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Entro il 30 giugno 2004, lAutorità di bacino provvede allaggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dellarticolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e laffissione allAlbo Pretorio dei Comuni interessati".
I Comuni, pertanto, possono provvedere agli adempimenti di loro competenza, anche in assenza del parere regionale preventivo di cui alla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001, in conformità alle disposizioni metodologiche e tecniche contenute nella D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 circa gli Indirizzi per lattuazione del PAI nel settore urbanistico, al fine di giungere alla pubblicazione delladozione del progetto preliminare di variante al PRG di adeguamento al PAI entro il 30 settembre 2003. In tal caso, dalla data della pubblicazione delladozione del progetto preliminare di variante al PRG troveranno applicazione le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui allart. 9 delle NTA del PAI.
I Comuni che abbiano trasmesso gli elaborati adeguati per lacquisizione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi, conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare, potranno provvedere alladozione e alla pubblicazione del conseguente progetto preliminare di variante per ladeguamento del piano regolatore vigente al PAI sulla base del parere e delle valutazioni tecniche di competenza delle Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e dellARPA, che sono tenute a fornirli, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni stessi di provvedere agli adempimenti citati entro il 30 settembre 2003, al fine di rendere applicabili, a partire dalla data della pubblicazione del progetto preliminare di variante al PRG le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate anziché le prescrizioni di cui allart. 9 delle NTA del PAI. La Regione trasmetterà allAutorità di bacino, per laggiornamento dellelaborato n. 2 del PAI, il quadro del dissesto individuato negli elaborati adottati.
Per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso lAmministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per lapprovazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e lARPA esprimeranno il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto.
Lesame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.
Al fine di fornire supporto tecnico e scientifico ai Comuni, affinché possano provvedere alla redazione degli elaborati relativi alla verifica e allaggiornamento dello stato del dissesto nel proprio territorio, la Regione, le Province, le Comunità Montane, lARPA, altre Agenzie o Istituti di ricerca dovranno mettere a disposizione tutte le informazioni derivanti da studi effettuati e da banche dati residenti presso gli Enti stessi, anche ai sensi dellart. 18 comma 2 delle Norme di attuazione del PAI e per effetto dellart. 6-quater della L.365/2000.
Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime,
delibera
1. di rendere noto che il Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po, nella seduta del 25.02.2003, ha deliberato di sostituire integralmente larticolo 6 della deliberazione n.18/2001 in data 26.04.2001 di adozione del Piano stralcio per lassetto idrogeologico (PAI) secondo il testo riportato nelle premesse;
2. di precisare - atteso che è stata fissata al 1° ottobre 2003 la data di decorrenza delle disposizioni di cui allart. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA), per i Comuni che non provvedano alladozione e pubblicazione, entro il 30 settembre 2003, del progetto preliminare della variante di adeguamento del piano regolatore al PAI - che i Comuni sono tenuti agli adempimenti anzidetti e possono provvedervi anche in assenza del parere regionale preventivo, di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001; in ogni caso i Comuni devono darne notizia alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44);
3. di precisare che, ai fini anzidetti, i Comuni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002, recante Indirizzi per lattuazione del PAI nel settore urbanistico;
4. per gli stessi fini, i Comuni sono tenuti a prendere in esame e a valutare gli esiti di eventuali studi e banche dati disponibili presso la Regione e le sue Agenzie, le Province, le Comunità montane ed Istituti di ricerca, anche ai sensi dellarticolo 18, comma 2, delle NTA del PAI; le Amministrazioni, gli Enti ed Istituti sono tenuti a fornire ai Comuni tutte le informazioni disponibili, anche per effetto dellart. 6-quater della L.365/2000;
5. di stabilire che - fatto salvo quanto precisato al precedente punto n. 2, in ordine alla facoltà dei Comuni di provvedere comunque alladozione dei progetti preliminari di variante ai piani regolatori - per i Comuni che, ai fini dellespressione del parere regionale di cui alla D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001, a seguito del primo incontro orientativo del gruppo di lavoro interdisciplinare abbiano trasmesso gli elaborati conformi alle disposizioni metodologiche e tecniche di cui alla D.G.R. n. 45-6656 in data 15 luglio 2002 ovvero provvedano alla trasmissione degli stessi entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e lARPA sono tenute a fornire il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto, entro un termine congruo per consentire ai Comuni interessati di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2003, il conseguente progetto preliminare di variante per ladeguamento del piano regolatore vigente al PAI;
6. di stabilire che per i piani regolatori e loro varianti già in itinere presso lAmministrazione regionale o che saranno successivamente trasmessi per lapprovazione, le Direzioni regionali Opere Pubbliche e Difesa del suolo e lARPA esprimono il parere e le valutazioni tecniche di competenza, riferiti alle sole condizioni di dissesto;
7. lesame finale degli strumenti urbanistici, che compete alla Direzione Pianificazione e Gestione urbanistica, sarà svolto secondo i criteri che verranno dettati con successiva deliberazione anche in riferimento alla L.R. 20 novembre 2002, n. 28, e alla D.G.R. n. 37-8397 in data 10 febbraio 2003, modificando altresì la D.G.R. n. 31-3749 in data 6 agosto 2001 e la D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002;
8. di precisare - con riferimento ai Comuni che abbiano adottato o adottino e pubblichino, entro il 30 settembre 2003, piani regolatori e loro varianti volti alladeguamento del piano regolatore al PAI - che alla data del 1° ottobre 2003 non troveranno applicazione le prescrizioni di cui allart. 9 delle NTA del PAI, bensì le misure di salvaguardia delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie adottate;
9. di disporre - ai sensi e per gli effetti dellart.6 della deliberazione del Comitato Istituzionale n.18/2001, così come modificato dalla suddetta deliberazione in data 25.02.2003 - che la Regione proporrà allAutorità di bacino laggiornamento dellelaborato n. 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo) a seguito delle adozioni dei progetti preliminari e delle varianti di adeguamento dei piani regolatori al PAI, sulla base degli accertamenti tecnici, così come previsto nei precedenti punti n. 5 e n. 6 del presente provvedimento;
10. tutto ciò premesso, i Comuni che, pur avendo acquisito elementi ed informazioni utili alla ridefinizione dei dissesti già delimitati dal PAI vigente, non siano nelle condizioni di adottare il conseguente progetto preliminare di variante al piano regolatore, entro il termine del 30 settembre 2003, possono trasmettere, entro il 15 maggio 2003, alla Direzione Difesa del suolo (Torino - via Petrarca n. 44) eventuali proposte motivate di rettifica dellelaborato n. 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), anche a mezzo di adeguati supporti informatici, delle quali la Giunta regionale prenderà atto con propria deliberazione, proponendo allAutorità di bacino la conseguente adozione di un progetto di variante al vigente PAI;
11. di precisare che sulle aree in dissesto condivise a seguito delle Conferenze programmatiche, comprese le aree a rischio molto elevato (RME), si applicano le relative prescrizioni del PAI fino allapprovazione della variante di adeguamento del piano regolatore allo stesso PAI.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)