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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 1-8692

Presa d’atto delle integrazioni e modifiche dello Statuto e della Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della l.r. 4 gennaio 2000, n.° 1 di cui alla D.G.R. n. 101-6933 del 5/8/2002

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19/11/97, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali una serie di nuove funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte ha introdotto in Piemonte, con la l.r. 4/01/2000, n. 1, una nuova normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale, prevedendo tra l’altro la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Secondo quanto previsto in tale norma, si è provveduto alla stesura dello schema dello Statuto e dello schema della Convenzione, con l’individuazione dei Comuni che possono aderire all’Agenzia e dei servizi di trasporto pubblico delegati o conferiti all’Agenzia da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino.

Con la DGR n. 101-6933 del 5/8/2002 sono stati approvati gli Schemi dello Statuto e della Convenzione, successivamente trasmessi alla Provincia di Torino, al Comune di Torino ed agli altri Comuni per le relative approvazioni da parte dei rispettivi Consigli.

Con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 249-197369 e con la Delibera del Consiglio Comunale di Torino n. 200207588/06 del 10/02/2003 i due Enti hanno provveduto ad approvare gli schemi dello Statuto e della Convenzione, secondo quanto previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel luglio 2002.

In base a quanto emerso durante i lavori del tavolo tecnico, risulta da modificare:

a) l’Allegato 2 (art. 1 comma 3 dello Statuto) per la quota di partecipazione dei Comuni, in quanto il dato ISTAT relativo ai residenti nel Comune di Collegno si è rivelato errato ed è stato corretto;

b) la quota di partecipazione della Regione Piemonte viene modificata da 38,0% a 37,5% e la quota del Comune di Torino viene modificata da 37,0% a 37,5% (art. 2 comma 3 della Convenzione);

c) sulla base di quanto previsto al punto b), il conferimento della Regione al Fondo Consortile viene modificato dal valore di Euro 950.000 al valore di Euro 937.500 (art. 7 comma 1);

d) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene modificato da sei a sette oltre al Presidente dell’Agenzia (art. 3 comma 6);

e) vengono apportate altre modifiche di mero carattere formale al testo già approvato con D.G.R. n. 101-6933 del 05/08/02.

Inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza si ritiene opportuno riapprovare il testo dello Statuto e della Convenzione con il presente provvedimento.

Risulta a questo punto ultimata la fase di confronto tra gli Enti coinvolti e di approvazione formale dello Statuto e della Convenzione da firmarsi in tempi brevi, occorre procedere alla Costituzione dell’Agenzia ed alle fasi di avvio delle attività operative.

Alla presente deliberazione sono allegati:

* Allegato 1: Comuni che possono aderire al Consorzio con popolazione residente al 31/12/2001 e quota di partecipazione all’Agenzia.

* Allegato 2: Statuto dell’Agenzia.

* Allegato 3: Convenzione tra gli Enti aderenti.

Per quanto sopra;

per i motivi riportati in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

* 1) di prendere atto delle modifiche apportate al testo dello Statuto e della Convenzione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della l.r. 4 gennaio 2000, n° 1, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) di autorizzare il Presidente, o l’Assessore da lui delegato, alla stipula della Convenzione sopracitata;

3) di provvedere, con atto successivo, alla Costituzione del Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana” secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione;

4) di riapprovare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, il testo dello Statuto e della Convenzione con le modifiche di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Comuni che possono    Popolazione residente     Quote di partecipazione
aderire al Consorzio    (dati ISTAT - 14° censimento     all’Agenzia per la Mobilità
    nazionale 2001)    Metropolitana


Alpignano    16.648    0,344063%

Baldissero Torinese    3.240    0,066960%

Beinasco    17.344    0,358447%

Borgaro Torinese    12.754    0,263586%

Cambiano    5.798    0,119826%

Candiolo    5.080    0,104988%

Carignano    8.623    0,178210%

Caselle Torinese    15.437    0,319035%

Chieri    32.136    0,664152%

Collegno    48.290    0,998006%

Druento    8.228    0,170047%

Grugliasco    36.929    0,763209%

La Loggia    6.485    0,134025%

Leinì    11.948    0,246928%

Moncalieri    53.120    1,097827%

Nichelino    46.858    0,968411%

Orbassano    21.563    0,445641%

Pecetto Torinese    3.687    0,076198%

Pino Torinese    8.238    0,170254%

Piobesi Torinese    3.232    0,066795%

Settimo Torinese    45.495    0,940241%

Pianezza    11.237    0,232234%

Piossasco    16.138    0,333522%

Rivalta di Torino    17.565    0,363014%

Rivoli    49.505    1,023116%

San Mauro Torinese    17.672    0,365225%

Santena    10.019    0,207061%

Trofarello    10.352    0,213944%

Venaria Reale    34.777    0,718733%

Vinovo    13.425    0,277453%

Volpiano    13.008    0,268835%


Totale    604831    12,50%




AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA

STATUTO

CAPO 1: Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione

Art. 2 - Durata, recesso, scioglimento

Art. 3 - Scopi

CAPO 2: Organi di governo

Art. 4 - Organi di governo

Sezione I: L’Assemblea

Art. 5 - Composizione e durata dell’Assemblea

Art. 6 - Prima adunanza

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Convocazione e quorum di validità delle sedute dell’assemblea

Art. 9 - Presidenza dell’Agenzia

Sezione II: Consiglio d’Amministrazione

Art. 10 Composizione, elezione e durata

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 12 Competenze

Art. 13 Convocazioni

Art. 14 Deliberazioni

Sezione III: Il Presidente dell’Agenzia

Art. 15 - Nomina, durata, cessazione

Art. 16 - Competenza

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 - Organi di direzione amministrativa

Art. 18 - Il direttore generale dell’Agenzia

Art. 19 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 20 - Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

Art. 21 - Segretario dell’Agenzia

Art. 22 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

Art. 23 - Assunzioni tramite mobilità

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 - Comitato Tecnico

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi: disposizioni generali

Art. 25 - Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

Art. 26 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

Art. 27 - Elezione, composizione e durata

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 - Patrimonio

Art. 29 - Fonti di finanziamento

Art. 30 - Contrazione dei mutui

Art. 31 - Contabilità e bilanci

CAPO 8: Uffici

Art. 32 - Principi e criteri di organizzazione

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 - Informazione e partecipazione

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 - Norme finali e di rinvio

CAPO 1: Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione.

1. Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità metropolitana torinese.

2. Il Consorzio è denominato “Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino”, di seguito definito: “Agenzia”, siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la Mobilità Torino.

3. Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui all’Allegato 1 che aderiscano.

4. Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell’Allegato 1 ricadenti nell’ambito dell’area conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.

5. Con deliberazione dell’Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all’Allegato 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 31 , comma secondo, del T.U.E.L.

6. L’Agenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.

Art. 2 - Durata, recesso, scioglimento

1. Il Consorzio ha durata sino all’esaurimento dello scopo sociale.

2. Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, il recesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.

3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al consorzio.

4. Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.

5. Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.

6. Il consorzio si scioglie:

a) Per esaurimento dello scopo

b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino

Art. 3 - Scopi

1. L’Agenzia ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell’area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:

a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;

b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;

c) L’amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;

d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;

e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;

f) L’impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:

a) Pianificazione del sistema della mobilità dell’ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;

b) Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l’approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;

c) Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;

d) Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;

e) Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

3. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso l’Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

4. L’Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da Enti non consorziati.

CAPO 2: Organi di governo

Art. 4 - Organi di governo

1. Sono organi di governo:

a) L’assemblea,

b) Il consiglio di amministrazione,

c) Il presidente dell’Agenzia.

Sezione I: L’Assemblea

Art. 5 - Composizione e durata dell’Assemblea

1. L’assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un ente consorziato.

2. L’assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell’Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 6 - Prima adunanza

1. Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell’Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all’Agenzia.

2. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 7 - Competenze

1. L’assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L’Assemblea elegge e revoca:

a) il consiglio d’amministrazione;

b) il presidente dell’Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

c) i revisori dei conti.

3. L’Assemblea approva gli atti fondamentali dell’Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano di mobilità dell’ambito metropolitano e il piano dei trasporti;

b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;

c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l’art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;

e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.

4. E’ altresì di competenza dell’assemblea l’approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all’art. 4 e dei componenti il collegio dei Revisori.

Art. 8 - Convocazione e quorum di validità delle sedute dell’assemblea

1. L’assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente dell’Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell’assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il consiglio d’amministrazione. In caso d’urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.

2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

3. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.

4. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d’urgenza di cui al precedente comma uno.

5. Il presidente dell’Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, convoca l’assemblea per gli adempimenti di legge.

6. Le sedute dell’assemblea si svolgono presso la sede dell’Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.

7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l’assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l’intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l’organo può deliberare sulle proposte comprese nell’ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.

9. I componenti del consiglio d’amministrazione e il presidente dell’Agenzia partecipano ai lavori dell’Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.

10. L’approvazione degli atti dell’assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione.

11. Le deliberazioni dell’assemblea constano da processi verbali firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9 - Presidenza dell’Agenzia

1. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Agenzia. Al presidente dell’Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell’assemblea.

Sezione II: Consiglio d’Amministrazione

Art. 10 - Composizione, elezione e durata

1. Il consiglio d’amministrazione è composto dal presidente dell’Agenzia e da sei consiglieri.

2. L’assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d’amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.

3. Per l’elezione del consiglio d’amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l’assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.

4. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.

5. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine previsto e vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente.

6. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

7. In caso di parità di quoziente per l’ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all’elezione dei nuovi.

9. La dimissione di quattro componenti il consiglio d’amministrazione comporta la decadenza del consiglio stesso.

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere d’amministrazione non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d’amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

11. L’assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Art. 11 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d’amministrazione coloro che sono in lite con l’Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.

2. Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

3. Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere d’amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste nel precedente comma 1.

Art. 12 - Competenze

1. Il consiglio d’amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all’assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell’Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.

2. E’, altresì, di competenza del consiglio d’amministrazione:

a) l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’assemblea;

b) la nomina del direttore generale;

c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili dei servizi, l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l’ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all’attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 22 che segue;

d) l’autorizzazione al presidente dell’Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione;

e) l’adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell’assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;

f) la nomina di un vicepresidente nell’ambito del consiglio d’amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo;

g) la presa d’atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.

Art. 13 - Convocazioni

1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve arrese fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.

2. Il collegio si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purchè in Italia.

3. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattarsi nell’adunanza e deve essere trasmesso per iscritto anche a mezzo fax.

4. l’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione nel loro domicilio indicato in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.

5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 14 - Deliberazioni

1. Le sedute del consiglio d’amministrazione sono valide con l’intervento della metà più uno dei suoi membri.

2. Il consiglio d’amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Alle sedute del consiglio d’amministrazione partecipa il direttore generale dell’Agenzia, senza diritto di voto.

4. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario.

Sezione III: Il Presidente dell’Agenzia

Art. 15 - Nomina, durata, cessazione

1. Il presidente dell’Agenzia è nominato dall’assemblea tra i consiglieri di amministrazione.

2. Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.

3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell’assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

4. In caso di impedimento permanente, revoca dall’incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell’Agenzia, l’assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del consiglio d’amministrazione.

5. Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 - Competenza

1. Il presidente rappresenta l’Agenzia, nell’esercizio delle proprie competenze, in particolare:

a) convoca e presiede l’Assemblea e dirige i lavori e le attività dell’assemblea;

b) convoca il consiglio d’amministrazione e lo presiede;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all’esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell’ente, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;

d) previa deliberazione dell’organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;

e) previa deliberazione del consiglio d’amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l’amministrazione.

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 - Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell’Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 18 - Il direttore generale dell’Agenzia

1. Il consiglio d’amministrazione nomina il direttore generale dell’Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d’amministrazione.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.

3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell’ente; coordina e indirizza i dirigenti dell’Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l’equilibrio delle spese e delle entrate.

4. Il direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell’Agenzia o del consiglio d’amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

Art. 19 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il consiglio d’amministrazione provvede, sulla base di un’istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell’Agenzia, del consiglio d’amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 - Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1. Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l’Agenzia per la durata dell’incarico.

Art. 21 - Segretario dell’Agenzia

1. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione curandone la verbalizzazione.

2. Il segretario è nominato dal consiglio d’amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell’Agenzia, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.

3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.

Art. 22 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.

3. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 23 - Assunzioni tramite mobilità

1. In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all’attività dell’Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

2. A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell’Agenzia.

3. Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.

4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall’ambito contrattuale preesistente.

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 - Comitato Tecnico

1. E’ istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.

2. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell’Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

Art. 25 - Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

1. Agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 26 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il presidente dell’Agenzia, i consiglieri d’amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d’ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all’espletamento delle loro funzioni.

2. L’Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell’Agenzia, del presidente dell’assemblea, dei consiglieri d’amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all’espletamento delle funzioni del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa sin dall’avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dall’assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

Art. 27 - Elezione, composizione e durata

1. L’elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che disciplinano l’organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4. I revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell’agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l’Agenzia.

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 - Patrimonio

1. L’Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all’Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall’art. 2343 c.c..

3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall’Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell’agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.

4. All’Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.

5. In caso di cessazione dell’Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

Art. 29 - Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell’Agenzia sono rappresentate da:

a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;

b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell’utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;

c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;

d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;

e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.

2. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite all’Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l’espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d’Amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall’Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.

3. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli enti consorziati:

a) rimane a disposizione dell’Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi;

b) viene restituito all’ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall’Assemblea.

4. I proventi derivanti da sanzioni a carico dell’affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell’Agenzia.

5. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all’Agenzia sono definiti dalla convenzione.

Art. 30 - Contrazione dei mutui

1. L’Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.

3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell’Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l’onere.

Art. 31 - Contabilità e bilanci

1. Si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

CAPO 8: Uffici

Art. 32 - Principi e criteri di organizzazione

1. L’Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.

2. L’organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.

3. L’Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.

4. Ove occorra, l’Agenzia può assumere personale proprio anche con l’istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell’opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

5. Le deliberazioni d’assunzione sono assunte dal consiglio d’amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.

6. Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.

7. Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella di Torino.

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 - Informazione e partecipazione

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell’Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi Consigli. Gli organi dell’Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.

2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’ente consorziato interessato.

3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall’entità della quota di partecipazione, l’Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l’Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all’esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell’Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.

4. L’Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all’erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall’Agenzia.

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 - Norme finali e di rinvio

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall’Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dall’art. 31 comma 2 del TUEL.

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO DENOMINATO “AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N. 1 DEL 4 GENNAIO 2000.

tra

* la Regione Piemonte (C.F. 899876016), di seguito denominata “Regione”, in persona del Presidente On.le Enzo Ghigo, nato a ________ il ________, domiciliato per la carica presso la sede della stessa;

* la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), di seguito denominata “Provincia”, in persona della Presidente prof.ssa Mercedes Bresso, nata a __________ il ______, domiciliata per la carica presso la sede della stessa;

* il Comune di Torino (C.F. ), di seguito denominato “Comune di Torino”, in persona del Sindaco On.le Sergio Chiamparino, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso

PREMESSO

* che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi “Agenzia per la mobilità metropolitana”, di seguito definito: “Agenzia”;

* che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all’ambito metropolitano torinese;

* che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni, con particolare riguardo a:

a) pianificazione del sistema della mobilità nell’ambito metropolitano, attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione del piano urbano della mobilità e del piano dei trasporti metropolitani;

b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l’approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;

c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;

d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;

e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;

f) vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;

* che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

* che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell’Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

* che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell’Allegato 1 che appartengano all’ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell’Assemblea;

* che risultano applicabili all’istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall’art. 31 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;

* che si rimanda sin d’ora allo Statuto dell’istituenda “Agenzia” la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della presente convenzione.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana” per l’esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.

3. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi del citato art. 31 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, i seguenti profili organizzativi:

a) le nomine e le competenze degli organi consortili;

b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;

c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;

d) la disciplina del periodo transitorio;

rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l’ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.

4. E’ rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell’organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili (art. 31, comma III, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali).

Articolo 2

Costituzione del Consorzio denominato
“Agenzia per la mobilità metropolitana”.
Conferimenti e quote di partecipazione.

1. Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, “l’Agenzia per la mobilità metropolitana”.

2. Sono conferite all’Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano1. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell’allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d’esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell’Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all’Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.

3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:

* Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)

* Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)

* Provincia di Torino: dodicivirgolacinque per cento (12,5%)

* Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell’Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.

4. Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all’ambito metropolitano, indicate nell’Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell’ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.

Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all’ambito metropolitano non compreso nell’Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.

5. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 dello Statuto l’ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell’Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all’art. 8 dello Statuto.

Articolo 3

Nomina e competenze degli organi consortili
di direzione politica.

1. Sono organi di governo:

- l’Assemblea,

- il Consiglio di Amministrazione,

- il Presidente dell’Agenzia.

2. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.

L’Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell’Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell’Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all’Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La medesima elegge e revoca:

a) il Consiglio d’Amministrazione,

b) il Presidente dell’Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione,

c) i Revisori dei Conti.

4. L’Assemblea approva gli atti fondamentali dell’Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano di mobilità dell’ambito metropolitano e dei trasporti,

b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,

c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l’art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

d) la relazione revisionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;

e) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.

E’ altresì di competenza dell’Assemblea l’approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.

5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Agenzia. Al presidente dell’Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell’Assemblea.

6. Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente dell’Agenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio d’amministrazione devono essere scelti dall’Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.

L’Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all’elezione dei nuovi.

Le dimissioni dalla carica di consigliere d’amministrazione non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d’amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L’Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Le dimissioni di quattro componenti il Consiglio d’Amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio.

La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.

7. Il Consiglio d’Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all’Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell’Agenzia, del Direttore Generale o dei Dirigenti.

8. Il Presidente dell’Agenzia è nominato dall’Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell’Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

In caso di impedimento permanente, revoca dall’incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell’Agenzia, l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d’Amministrazione.

9. Il Presidente rappresenta l’Agenzia, nell’esercizio delle proprie competenze, in particolare:

a) convoca e presiede l’Assemblea e dirige i lavori e le attività dell’Assemblea;

b) convoca il Consiglio d’Amministrazione e lo presiede;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all’esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell’ente, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;

d) previa deliberazione dell’organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell’Assemblea e degli altri organi dell’Agenzia;

e) previa deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.

Articolo 4

Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

1. Sono organi di direzione amministrava e tecnica dell’Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.

2. Il Direttore Generale dell’Agenzia è nominato dal Consiglio d’Amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d’amministrazione, revocabile dall’Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.

Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.

3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell’ente; coordina e indirizza i dirigenti dell’Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l’obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l’equilibrio delle spese e delle entrate.

4. Il consiglio d’amministrazione provvede, sulla base di un’istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell’Agenzia, del Consiglio d’Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

5. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione curandone la verbalizzazione.

Il segretario è nominato dal consiglio d’amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell’Agenzia, previo assenso dell’amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.

6. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

7. E’ altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.

8. Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.

Articolo 5

Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti

1. L’elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che disciplinano l’organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibile.

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4. I revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell’Agenzia, anche alle adunanze del consigli di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l’Agenzia.

Articolo 6

Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell’Agenzia sono comunicati e agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell’Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.

Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell’ente consorziato interessato.

Articolo 7

Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione
degli uffici ed attività amministrativa.

1. Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinqueentomila) ripartiti come segue:

* Conferimenti di valori numerari

1. Regione Piemonte Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)

2. Provincia di Torino Euro 625.000 (seicentoventicinquemila)

3. Comune di Torino Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)

La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all’Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell’adesione, i Comuni stessi versano all’Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall’Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.

2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all’Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.

3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.

Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.

4. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all’Ambito Metropolitano, non previsto nell’elenco Allegato 1, non modifica l’entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.

5. Le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall’art. 29 comma 2 dello Statuto.

Articolo 8

Periodo transitorio

1. Per l’anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.

2. In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all’Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all’art. 7.

Articolo 9

Informazione e partecipazione.

1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell’informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell’ordinamento vigente.

Articolo 10

Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.

2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana”.

3. Le spese iniziali di costituzione dell’Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.

La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana”.