Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 1-8692
Presa datto delle integrazioni e modifiche dello Statuto e della Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ai sensi e per gli effetti dellart. 8 della l.r. 4 gennaio 2000, n.° 1 di cui alla D.G.R. n. 101-6933 del 5/8/2002
A relazione del Vicepresidente Casoni:
Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 19/11/97, n. 422, che ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali una serie di nuove funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la Regione Piemonte ha introdotto in Piemonte, con la l.r. 4/01/2000, n. 1, una nuova normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale, prevedendo tra laltro la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
Secondo quanto previsto in tale norma, si è provveduto alla stesura dello schema dello Statuto e dello schema della Convenzione, con lindividuazione dei Comuni che possono aderire allAgenzia e dei servizi di trasporto pubblico delegati o conferiti allAgenzia da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino.
Con la DGR n. 101-6933 del 5/8/2002 sono stati approvati gli Schemi dello Statuto e della Convenzione, successivamente trasmessi alla Provincia di Torino, al Comune di Torino ed agli altri Comuni per le relative approvazioni da parte dei rispettivi Consigli.
Con la Delibera del Consiglio Provinciale n. 249-197369 e con la Delibera del Consiglio Comunale di Torino n. 200207588/06 del 10/02/2003 i due Enti hanno provveduto ad approvare gli schemi dello Statuto e della Convenzione, secondo quanto previsto nel Protocollo dIntesa sottoscritto nel luglio 2002.
In base a quanto emerso durante i lavori del tavolo tecnico, risulta da modificare:
a) lAllegato 2 (art. 1 comma 3 dello Statuto) per la quota di partecipazione dei Comuni, in quanto il dato ISTAT relativo ai residenti nel Comune di Collegno si è rivelato errato ed è stato corretto;
b) la quota di partecipazione della Regione Piemonte viene modificata da 38,0% a 37,5% e la quota del Comune di Torino viene modificata da 37,0% a 37,5% (art. 2 comma 3 della Convenzione);
c) sulla base di quanto previsto al punto b), il conferimento della Regione al Fondo Consortile viene modificato dal valore di Euro 950.000 al valore di Euro 937.500 (art. 7 comma 1);
d) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene modificato da sei a sette oltre al Presidente dellAgenzia (art. 3 comma 6);
e) vengono apportate altre modifiche di mero carattere formale al testo già approvato con D.G.R. n. 101-6933 del 05/08/02.
Inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza si ritiene opportuno riapprovare il testo dello Statuto e della Convenzione con il presente provvedimento.
Risulta a questo punto ultimata la fase di confronto tra gli Enti coinvolti e di approvazione formale dello Statuto e della Convenzione da firmarsi in tempi brevi, occorre procedere alla Costituzione dellAgenzia ed alle fasi di avvio delle attività operative.
Alla presente deliberazione sono allegati:
* Allegato 1: Comuni che possono aderire al Consorzio con popolazione residente al 31/12/2001 e quota di partecipazione allAgenzia.
* Allegato 2: Statuto dellAgenzia.
* Allegato 3: Convenzione tra gli Enti aderenti.
Per quanto sopra;
per i motivi riportati in premessa;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
* 1) di prendere atto delle modifiche apportate al testo dello Statuto e della Convenzione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ai sensi e per gli effetti dellart. 8 della l.r. 4 gennaio 2000, n° 1, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2) di autorizzare il Presidente, o lAssessore da lui delegato, alla stipula della Convenzione sopracitata;
3) di provvedere, con atto successivo, alla Costituzione del Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione;
4) di riapprovare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, il testo dello Statuto e della Convenzione con le modifiche di cui sopra.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
Comuni che possono Popolazione residente Quote di partecipazione
aderire
al Consorzio (dati ISTAT - 14° censimento allAgenzia per la Mobilità
nazionale
2001) Metropolitana
Alpignano 16.648 0,344063%
Baldissero Torinese 3.240 0,066960%
Beinasco 17.344 0,358447%
Borgaro Torinese 12.754 0,263586%
Cambiano 5.798 0,119826%
Candiolo 5.080 0,104988%
Carignano 8.623 0,178210%
Caselle Torinese 15.437 0,319035%
Chieri 32.136 0,664152%
Collegno 48.290 0,998006%
Druento 8.228 0,170047%
Grugliasco 36.929 0,763209%
La Loggia 6.485 0,134025%
Leinì 11.948 0,246928%
Moncalieri 53.120 1,097827%
Nichelino 46.858 0,968411%
Orbassano 21.563 0,445641%
Pecetto Torinese 3.687 0,076198%
Pino Torinese 8.238 0,170254%
Piobesi Torinese 3.232 0,066795%
Settimo Torinese 45.495 0,940241%
Pianezza 11.237 0,232234%
Piossasco 16.138 0,333522%
Rivalta di Torino 17.565 0,363014%
Rivoli 49.505 1,023116%
San Mauro Torinese 17.672 0,365225%
Santena 10.019 0,207061%
Trofarello 10.352 0,213944%
Venaria Reale 34.777 0,718733%
Vinovo 13.425 0,277453%
Volpiano 13.008 0,268835%
Totale 604831 12,50%
AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA
STATUTO
CAPO 1: Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione
Art. 2 - Durata, recesso, scioglimento
Art. 3 - Scopi
CAPO 2: Organi di governo
Art. 4 - Organi di governo
Sezione I: LAssemblea
Art. 5 - Composizione e durata dellAssemblea
Art. 6 - Prima adunanza
Art. 7 - Competenze
Art. 8 - Convocazione e quorum di validità delle sedute dellassemblea
Art. 9 - Presidenza dellAgenzia
Sezione II: Consiglio dAmministrazione
Art. 10 Composizione, elezione e durata
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 12 Competenze
Art. 13 Convocazioni
Art. 14 Deliberazioni
Sezione III: Il Presidente dellAgenzia
Art. 15 - Nomina, durata, cessazione
Art. 16 - Competenza
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica
Art. 17 - Organi di direzione amministrativa
Art. 18 - Il direttore generale dellAgenzia
Art. 19 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
Art. 20 - Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati
Art. 21 - Segretario dellAgenzia
Art. 22 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne
Art. 23 - Assunzioni tramite mobilità
CAPO 4: Comitato Tecnico
Art. 24 - Comitato Tecnico
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi: disposizioni generali
Art. 25 - Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo
Art. 26 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti
Art. 27 - Elezione, composizione e durata
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria
Art. 28 - Patrimonio
Art. 29 - Fonti di finanziamento
Art. 30 - Contrazione dei mutui
Art. 31 - Contabilità e bilanci
CAPO 8: Uffici
Art. 32 - Principi e criteri di organizzazione
CAPO 9: Informazione e partecipazione
Art. 33 - Informazione e partecipazione
CAPO 10: Norme finali e di rinvio
Art. 34 - Norme finali e di rinvio
CAPO 1: Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione, Sede e Costituzione.
1. Ai sensi dellart. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità metropolitana torinese.
2. Il Consorzio è denominato Agenzia per la mobilità dellarea metropolitana di Torino, di seguito definito: Agenzia, siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la Mobilità Torino.
3. Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui allAllegato 1 che aderiscano.
4. Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio dAmministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nellAllegato 1 ricadenti nellambito dellarea conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti previsti dallart. 31, comma secondo, del T.U.E.L.
5. Con deliberazione dellAssemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui allAllegato 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dallart. 31 , comma secondo, del T.U.E.L.
6. LAgenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
Art. 2 - Durata, recesso, scioglimento
1. Il Consorzio ha durata sino allesaurimento dello scopo sociale.
2. Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, il recesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.
3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al consorzio.
4. Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.
5. Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.
6. Il consorzio si scioglie:
a) Per esaurimento dello scopo
b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino
Art. 3 - Scopi
1. LAgenzia ha lobiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nellarea metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
c) Lamministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
f) Limpiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.
2. LAgenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
a) Pianificazione del sistema della mobilità dellambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
b) Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso lapprovazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
c) Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per laffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
d) Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
e) Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
3. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso lAgenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
4. LAgenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da Enti non consorziati.
CAPO 2: Organi di governo
Art. 4 - Organi di governo
1. Sono organi di governo:
a) Lassemblea,
b) Il consiglio di amministrazione,
c) Il presidente dellAgenzia.
Sezione I: LAssemblea
Art. 5 - Composizione e durata dellAssemblea
1. Lassemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un ente consorziato.
2. Lassemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dellAgenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
Art. 6 - Prima adunanza
1. Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dellAssemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti allAgenzia.
2. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Art. 7 - Competenze
1. Lassemblea è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. LAssemblea elegge e revoca:
a) il consiglio damministrazione;
b) il presidente dellAgenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
c) i revisori dei conti.
3. LAssemblea approva gli atti fondamentali dellAgenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano di mobilità dellambito metropolitano e il piano dei trasporti;
b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con lart. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.
4. E altresì di competenza dellassemblea lapprovazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui allart. 4 e dei componenti il collegio dei Revisori.
Art. 8 - Convocazione e quorum di validità delle sedute dellassemblea
1. Lassemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente dellAgenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dellassemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il consiglio damministrazione. In caso durgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e lora delladunanza e lelenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza.
3. In mancanza delle formalità suddette, lassemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti allordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi durgenza di cui al precedente comma uno.
5. Il presidente dellAgenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dellente, convoca lassemblea per gli adempimenti di legge.
6. Le sedute dellassemblea si svolgono presso la sede dellAgenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, lassemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con lintervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; lorgano può deliberare sulle proposte comprese nellordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9. I componenti del consiglio damministrazione e il presidente dellAgenzia partecipano ai lavori dellAssemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.
10. Lapprovazione degli atti dellassemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione.
11. Le deliberazioni dellassemblea constano da processi verbali firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 9 - Presidenza dellAgenzia
1. Lassemblea è presieduta dal presidente dellAgenzia. Al presidente dellAgenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dellassemblea.
Sezione II: Consiglio dAmministrazione
Art. 10 - Composizione, elezione e durata
1. Il consiglio damministrazione è composto dal presidente dellAgenzia e da sei consiglieri.
2. Lassemblea consortile sceglie i componenti del consiglio damministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per lelezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3. Per lelezione del consiglio damministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, lassemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
4. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
5. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nellordine previsto e vengono disposti in ununica graduatoria decrescente.
6. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
7. In caso di parità di quoziente per lultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
8. Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino allelezione dei nuovi.
9. La dimissione di quattro componenti il consiglio damministrazione comporta la decadenza del consiglio stesso.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere damministrazione non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri damministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11. Lassemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.
Art. 11 - Ineleggibilità ed incompatibilità
1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere damministrazione coloro che sono in lite con lAgenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2. Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali.
3. Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere damministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite nel Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste nel precedente comma 1.
Art. 12 - Competenze
1. Il consiglio damministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto allassemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dellAgenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2. E, altresì, di competenza del consiglio damministrazione:
a) ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallassemblea;
b) la nomina del direttore generale;
c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili dei servizi, lattribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento lordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto allattività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 22 che segue;
d) lautorizzazione al presidente dellAgenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti lamministrazione;
e) ladozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dellassemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
f) la nomina di un vicepresidente nellambito del consiglio damministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di questultimo;
g) la presa datto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.
Art. 13 - Convocazioni
1. Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve arrese fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
2. Il collegio si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nellavviso di convocazione purchè in Italia.
3. Lavviso di convocazione deve contenere il giorno, lora, il luogo della riunione e lindicazione degli oggetti da trattarsi nelladunanza e deve essere trasmesso per iscritto anche a mezzo fax.
4. lavviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione nel loro domicilio indicato in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Art. 14 - Deliberazioni
1. Le sedute del consiglio damministrazione sono valide con lintervento della metà più uno dei suoi membri.
2. Il consiglio damministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del consiglio damministrazione partecipa il direttore generale dellAgenzia, senza diritto di voto.
4. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario.
Sezione III: Il Presidente dellAgenzia
Art. 15 - Nomina, durata, cessazione
1. Il presidente dellAgenzia è nominato dallassemblea tra i consiglieri di amministrazione.
2. Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dellassemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4. In caso di impedimento permanente, revoca dallincarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dellAgenzia, lassemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del consiglio damministrazione.
5. Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 16 - Competenza
1. Il presidente rappresenta lAgenzia, nellesercizio delle proprie competenze, in particolare:
a) convoca e presiede lAssemblea e dirige i lavori e le attività dellassemblea;
b) convoca il consiglio damministrazione e lo presiede;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, allesecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dellente, sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
d) previa deliberazione dellorgano competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
e) previa deliberazione del consiglio damministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti lamministrazione.
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica
Art. 17 - Organi di direzione amministrativa
1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dellAgenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 18 - Il direttore generale dellAgenzia
1. Il consiglio damministrazione nomina il direttore generale dellAgenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio damministrazione.
2. Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per laccesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dellente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dellente; coordina e indirizza i dirigenti dellAgenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso lequilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dellAgenzia o del consiglio damministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro
Art. 19 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
1. Il consiglio damministrazione provvede, sulla base di unistruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dellAgenzia, del consiglio damministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 20 - Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati
1. Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dellamministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso lAgenzia per la durata dellincarico.
Art. 21 - Segretario dellAgenzia
1. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dellassemblea e del consiglio damministrazione curandone la verbalizzazione.
2. Il segretario è nominato dal consiglio damministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dellAgenzia, previo assenso dellamministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
Art. 22 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne
1. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
3. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.
Art. 23 - Assunzioni tramite mobilità
1. In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie allattività dellAgenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
2. A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dellAgenzia.
3. Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
4. Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dallambito contrattuale preesistente.
CAPO 4: Comitato Tecnico
Art. 24 - Comitato Tecnico
1. E istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dellAgenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali
Art. 25 - Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo
1. Agli atti amministrativi degli organi dellAgenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali.
Art. 26 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
1. Il presidente dellAgenzia, i consiglieri damministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili dufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti allespletamento delle loro funzioni.
2. LAgenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dellAgenzia, del presidente dellassemblea, dei consiglieri damministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente allespletamento delle funzioni del servizio e alladempimento dei compiti dufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto dinteresse, ogni onere di difesa sin dallavvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, lente ripeterà dallassistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti
Art. 27 - Elezione, composizione e durata
1. Lelezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali che disciplinano lorgano di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dellAssemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dellagenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per lAgenzia.
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria
Art. 28 - Patrimonio
1. LAgenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente allAgenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dallart. 2343 c.c..
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dallAgenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dellagenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
4. AllAgenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5. In caso di cessazione dellAgenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.
Art. 29 - Fonti di finanziamento
1. Le entrate dellAgenzia sono rappresentate da:
a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dellutenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;
c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
2. Gli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni conferite allAgenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per lespletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio dAmministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dallAssemblea contestualmente al bilancio di previsione.
3. Leventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli enti consorziati:
a) rimane a disposizione dellAgenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi;
b) viene restituito allente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dallAssemblea.
4. I proventi derivanti da sanzioni a carico dellaffidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dellAgenzia.
5. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati allAgenzia sono definiti dalla convenzione.
Art. 30 - Contrazione dei mutui
1. LAgenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dellAgenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi lonere.
Art. 31 - Contabilità e bilanci
1. Si applicano allAgenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.
CAPO 8: Uffici
Art. 32 - Principi e criteri di organizzazione
1. LAgenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2. Lorganizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3. LAgenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4. Ove occorra, lAgenzia può assumere personale proprio anche con listituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dellopera di quello dipendente dagli enti consorziati.
5. Le deliberazioni dassunzione sono assunte dal consiglio damministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6. Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7. Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella di Torino.
CAPO 9: Informazione e partecipazione
Art. 33 - Informazione e partecipazione
1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dellAgenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi Consigli. Gli organi dellAgenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dellente consorziato interessato.
3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dallentità della quota di partecipazione, lAgenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; lAgenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene allesercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dellAgenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.
4. LAgenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e allerogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dallAgenzia.
CAPO 10: Norme finali e di rinvio
Art. 34 - Norme finali e di rinvio
1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dallAssemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dallart. 31 comma 2 del TUEL.
AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA
CONVENZIONE
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO DENOMINATO AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 8 DELLA L.R. N. 1 DEL 4 GENNAIO 2000.
tra
* la Regione Piemonte (C.F. 899876016), di seguito denominata Regione, in persona del Presidente On.le Enzo Ghigo, nato a ________ il ________, domiciliato per la carica presso la sede della stessa;
* la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), di seguito denominata Provincia, in persona della Presidente prof.ssa Mercedes Bresso, nata a __________ il ______, domiciliata per la carica presso la sede della stessa;
* il Comune di Torino (C.F. ), di seguito denominato Comune di Torino, in persona del Sindaco On.le Sergio Chiamparino, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso
PREMESSO
* che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dellart. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi Agenzia per la mobilità metropolitana, di seguito definito: Agenzia;
* che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti allambito metropolitano torinese;
* che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni, con particolare riguardo a:
a) pianificazione del sistema della mobilità nellambito metropolitano, attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione del piano urbano della mobilità e del piano dei trasporti metropolitani;
b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso lapprovazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per laffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;
d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;
f) vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;
* che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
* che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nellAllegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
* che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nellAllegato 1 che appartengano allambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dellAssemblea;
* che risultano applicabili allistituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dallart. 31 del Testo Unico sullOrdinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;
* che si rimanda sin dora allo Statuto dellistituenda Agenzia la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.
TUTTO CIO PREMESSO
le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto della presente convenzione.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana per lesercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
3. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi del citato art. 31 del T.U. sullOrdinamento degli Enti Locali, i seguenti profili organizzativi:
a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;
c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato;
d) la disciplina del periodo transitorio;
rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti lulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4. E rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dellorganizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili (art. 31, comma III, del T.U. sullordinamento degli Enti Locali).
Articolo 2
Costituzione del Consorzio denominato
Agenzia per la mobilità metropolitana.
Conferimenti
e quote di partecipazione.
1. Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dellart. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sullOrdinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, lAgenzia per la mobilità metropolitana.
2. Sono conferite allAgenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano1. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nellallegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi desercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dellAgenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare allAgenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:
* Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)
* Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)
* Provincia di Torino: dodicivirgolacinque per cento (12,5%)
* Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nellAllegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.
4. Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti allambito metropolitano, indicate nellAllegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nellipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.
Il subentro o il recesso di un Comune appartenente allambito metropolitano non compreso nellAllegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.
5. Salvo quanto previsto dallart. 1, comma 4 dello Statuto lammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dellAssemblea, assunta secondo le modalità descritte allart. 8 dello Statuto.
Articolo 3
Nomina e competenze degli organi consortili
di direzione politica.
1. Sono organi di governo:
- lAssemblea,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente dellAgenzia.
2. LAssemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
LAssemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dellAgenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.
Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dellAssemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti allAgenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. LAssemblea è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
La medesima elegge e revoca:
a) il Consiglio dAmministrazione,
b) il Presidente dellAgenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione,
c) i Revisori dei Conti.
4. LAssemblea approva gli atti fondamentali dellAgenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano di mobilità dellambito metropolitano e dei trasporti,
b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,
c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con lart. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
d) la relazione revisionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
e) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.
E altresì di competenza dellAssemblea lapprovazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.
5. LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAgenzia. Al presidente dellAgenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dellAssemblea.
6. Il Consiglio dAmministrazione è composto dal Presidente dellAgenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio damministrazione devono essere scelti dallAssemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per lelezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
LAssemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino allelezione dei nuovi.
Le dimissioni dalla carica di consigliere damministrazione non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri damministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. LAssemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.
Le dimissioni di quattro componenti il Consiglio dAmministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio.
La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.
7. Il Consiglio dAmministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto allAssemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dellAgenzia, del Direttore Generale o dei Dirigenti.
8. Il Presidente dellAgenzia è nominato dallAssemblea.
Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dellAssemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
In caso di impedimento permanente, revoca dallincarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dellAgenzia, lAssemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio dAmministrazione.
9. Il Presidente rappresenta lAgenzia, nellesercizio delle proprie competenze, in particolare:
a) convoca e presiede lAssemblea e dirige i lavori e le attività dellAssemblea;
b) convoca il Consiglio dAmministrazione e lo presiede;
c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, allesecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dellente, sovrintende allespletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
d) previa deliberazione dellorgano competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dellAssemblea e degli altri organi dellAgenzia;
e) previa deliberazione del Consiglio dAmministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.
Articolo 4
Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.
1. Sono organi di direzione amministrava e tecnica dellAgenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2. Il Direttore Generale dellAgenzia è nominato dal Consiglio dAmministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio damministrazione, revocabile dallAssemblea secondo quanto previsto dallo statuto.
Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per laccesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dellente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dellente; coordina e indirizza i dirigenti dellAgenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e lobbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso lequilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il consiglio damministrazione provvede, sulla base di unistruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dellAgenzia, del Consiglio dAmministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
5. Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dellassemblea e del consiglio damministrazione curandone la verbalizzazione.
Il segretario è nominato dal consiglio damministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dellAgenzia, previo assenso dellamministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
6. Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. E altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
8. Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.
Articolo 5
Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti
1. Lelezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico delle leggi sullordinamento degli enti locali che disciplinano lorgano di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibile.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dellAssemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dellAgenzia, anche alle adunanze del consigli di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per lAgenzia.
Articolo 6
Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri
1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dellAgenzia sono comunicati e agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dellAgenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dellente consorziato interessato.
Articolo 7
Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione
degli uffici
ed attività amministrativa.
1. Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinqueentomila) ripartiti come segue:
* Conferimenti di valori numerari
1. Regione Piemonte Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)
2. Provincia di Torino Euro 625.000 (seicentoventicinquemila)
3. Comune di Torino Euro 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)
La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui allAllegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento delladesione, i Comuni stessi versano allAgenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dallAgenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.
2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati allAgenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.
Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.
4. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente allAmbito Metropolitano, non previsto nellelenco Allegato 1, non modifica lentità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
5. Le spese derivanti dallesercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dallart. 29 comma 2 dello Statuto.
Articolo 8
Periodo transitorio
1. Per lanno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.
2. In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti allAgenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui allart. 7.
Articolo 9
Informazione e partecipazione.
1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dellinformazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dellordinamento vigente.
Articolo 10
Registrazione e spese
1. Il presente atto è esente dallimposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.
3. Le spese iniziali di costituzione dellAgenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.
La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.