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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503

Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

In applicazione ed a completamento delle indicazioni già impartite con nota regionale prot. n. 3560/27 del 18.03.1998 e con DGR n. 115-6947 del 05.08.2002 di approvare, temporaneamente e fino all’emanazione dei provvedimenti normativi di cui in premessa, le seguenti norme:

1) Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dell’ordinamento dello stato civile, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n.23 del 22.12.82 dall’UOA Medicina Legale.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso , salvo i casi previsti dagli articoli 8,9,10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.

2) Per il trasporto all’estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino , la salma deve essere racchiusa in duplice cassa , l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio.

3) Temporanea sospensione, sino all’emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, del trattamento antiputrefattivo.

Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all’estero.

4) Il Direttore dell’UOA Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma uno dell’art. 37 D.P.R. 285/90 e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell’UOA Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell’UOA Anatomia Patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati.

5) Il Direttore dell’UOA Medicina Legale dell’ASL, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all’istituto universitario di ossa deposte nell’ossario comune del cimitero.

6) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell’UOA Medicina Legale

ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne comunicazione al sindaco ed al Direttore dell’UOA Medicina Legale.

7) I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del

procedimento che intende seguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuerà;

b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell’UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

8) L’autorizzazione di cui al comma 1dell’art.79 D.P.R. 285/90 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo , con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell’UOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

9) di stabilire che quanto stabilito con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1.4.2003

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)