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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503
Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
In applicazione ed a completamento delle indicazioni già impartite con nota regionale prot. n. 3560/27 del 18.03.1998 e con DGR n. 115-6947 del 05.08.2002 di approvare, temporaneamente e fino allemanazione dei provvedimenti normativi di cui in premessa, le seguenti norme:
1) Le funzioni di medico necroscopo di cui allart. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dellordinamento dello stato civile, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n.23 del 22.12.82 dallUOA Medicina Legale.
La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso , salvo i casi previsti dagli articoli 8,9,10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.
2) Per il trasporto allestero, fuori dei casi previsti dalla convenzione di Berlino , la salma deve essere racchiusa in duplice cassa , luna di metallo e laltra di tavole di legno massiccio.
3) Temporanea sospensione, sino allemanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, del trattamento antiputrefattivo.
Il trattamento antiputrefattivo deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate allestero.
4) Il Direttore dellUOA Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma uno dellart. 37 D.P.R. 285/90 e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dellUOA Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dellUOA Anatomia Patologica in locali idonei e preventivamente autorizzati.
5) Il Direttore dellUOA Medicina Legale dellASL, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna allistituto universitario di ossa deposte nellossario comune del cimitero.
6) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dellUOA Medicina Legale
ed al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui allart. 1.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nellapposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato lautopsia deve darne comunicazione al sindaco ed al Direttore dellUOA Medicina Legale.
7) I trattamenti per ottenere limbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati allesercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
Per fare eseguire su di un cadavere limbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato delloperazione con lindicazione del
procedimento che intende seguire, del luogo e dellora in cui la effettuerà;
b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dellUOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
8) Lautorizzazione di cui al comma 1dellart.79 D.P.R. 285/90 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo , con parere vincolante espresso da parte del Direttore dellUOA Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
9) di stabilire che quanto stabilito con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1.4.2003
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart.65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)