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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Codice 15.10
D.D. 17 gennaio 2003, n. 37

L.R. 21 dicembre 1994, n. 67; art. 6, commi 1 e 2. Attuazione della D.G.R. n.  31-8205 del 13.1.2003. Determinazione delle modalità per la presentazione e l’esame delle domande presentate da cooperative e piccole società cooperative, di cui all’art. 2 della predetta legge

Vista la L.R. n. 67/94 avente per oggetto:"Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni";

vista la L.R. 08.08.1997 n. 51, che disciplina “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

vista la D.G.R. n. 31-8205 del 13.01.2003, predisposta ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge in oggetto, che ha approvato i criteri generali applicativi della legge;

visto il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’ applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

preso atto che la citata deliberazione prevede, ai sensi della L.R. n. 51/97 che con apposita determinazione vengano stabilite:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;

b) l’entità e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) al fine dell’ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonchè le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;

c) l’entità massima, espressa in valore assoluto, del finanziamento previsto dall’articolo 4, comma 1;

sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 16.12.2002, la quale ha espresso il proprio parere in modo conforme, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 09.01.2003;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

visto l’art. 22 della L. R. n. 51/97;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-8205 del 13.01.2003;

determina

Di stabilire, come segue, le modalità applicative della L.R. n. 67/94:

1) Modalità per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento (art. 6, comma 1, lett. a, della L.R. n. 67/94).

Le imprese cooperative che intendono accedere ai benefici della legge regionale in oggetto devono presentare domanda all’Amministrazione Regionale secondo le modalità definite negli allegati “A” e “B” costituenti parte integrante della presente determinazione, utilizzando gli appositi moduli predisposti in conformità alla legge ed alla presente determinazione.

1.1. Le piccole società cooperative che intendono accedere ai benefici della legge regionale in oggetto devono presentare domanda all’Amministrazione Regionale secondo le modalità definite nell’allegato “A”.  

2) Limite del finanziamento (art. 6, comma 1, lett.d, della L.R. n. 67/94).

2.1. nell’esame e nell’accoglimento delle domande presentate dalle cooperative, fermo restando il limite percentuale direttamente stabilito dalla legge, il tetto massimo in valore assoluto del finanziamento concedibile con fondi regionali per spese di investimento previste nel progetto di sviluppo è fissato in Euro 200.000,00 (importo complessivo del finanziamento Euro 400.000,00).

2.2. nell’esame e nell’accoglimento delle domande presentate dalle Cooperative, che prevedono nell’ambito del progetto di sviluppo anche un investimento immobiliare non inferiore a Euro 200.000,00, fermo restando il limite percentuale direttamente stabilito dalla legge, il tetto massimo in valore assoluto del finanziamento concedibile con fondi regionali è fissato in Euro 250.000,00 (importo complessivo del finanziamento Euro 500.000,00).

2.3. nell’esame e nell’accoglimento delle domande presentate dalle piccole Società Cooperative, ai sensi dell’art. 2 lett.a) e b), fermo restando il limite percentuale direttamente stabilito dalla legge, il tetto massimo in valore assoluto del finanziamento concedibile con fondi regionali per spese di investimento previste nel progetto di sviluppo è fissato in Euro 50.000,00 (importo complessivo del finanziamento Euro 100.000,00).

3) Condizioni di ammissibilità (art. 6, comma 1, lett. b della L.R. n. 67/94) per le domande presentate dalle imprese cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) escluse le piccole Società Cooperative della suddetta legge:

- le imprese cooperative, per essere ammesse a finanziamento all’atto di presentazione della domanda debbono avere un numero di soci lavoratori superiore a quello dei lavoratori dipendenti (non debbono essere conteggiati tra questi ultimi i lavoratori dipendenti assunti con contratto di formazione - lavoro, con contratto di lavoro a termine e con contratto di apprendistato) e mai comunque inferiore a cinque unità;

- le imprese cooperative, per essere ammesse a finanziamento, devono prevedere nell’ambito del piano occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, di cui all’art. 3, della L.R. n. 67/94, che gli incrementi occupazionali, siano in misura di almeno:

- n. 3 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia compreso tra le 5 e le 15 unità;

- n. 4 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia compreso tra le 16 e le 40 unità;

- n. 9 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia compreso tra le 41 e le 50 unità;

- n. 11 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia compreso tra le 51 e le 70 unità;

- n. 15 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia compreso fra le 71 e le 100 unità;

- n. 20 unità per le imprese cooperative il cui totale degli occupati sia superiore alle 100 unità.

Il totale degli occupati è da intendersi riferito all’atto di presentazione della domanda.

Ferma restando l’entità degli incrementi occupazionali previsti per ogni anno dal piano occupazionale, questi potranno anche avvenire mediante contratti di formazione - lavoro di cui alla normativa vigente, a condizione che essi siano trasformati in rapporti ordinari di lavoro a orario pieno e a tempo indeterminato, nell’arco temporale di durata del progetto di sviluppo.

Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con l’impresa e conseguentemente, per la realizzazione di un incremento occupazionale pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale.

3.1 Le imprese cooperative di cui all’art. 2, lett.c) della L.R. n. 67/94 che siano state ammesse a contributo con un numero di occupati, dichiarato all’atto della domanda, inferiore alle 100 unità, possono presentare ulteriore domanda a condizione che mantengano la base occupazionale e almeno il 50% degli incrementi occupazionali previsti nel precedente progetto.

3.2. Le imprese cooperative di cui all’art. 2, lett.c) della L.R. n. 67/94 che siano state ammesse a contributo con un numero di occupati, dichiarato all’atto della domanda, superiore alle 100 unità, possono presentare ulteriore domanda a condizione che mantengano la base occupazionale e almeno 1/3 degli incrementi previsti nel precedente progetto di sviluppo.

4) I beni immobili, di cui al comma 1 dell’art. 4, della L.R. n. 67/94, acquisiti o costruiti in economia dalla cooperativa e ammessi a finanziamento regionale, devono essere vincolati per cinque anni all’utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo di cui all’art. 3 della L.R. n. 67/94 e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

5) Le spese per investimenti riguardanti gli impianti, di cui al comma 1, dell’art. 4, della L.R. n. 67/94, che sono incorporati nelle strutture di un edificio non in proprietà della Cooperativa devono essere vincolati per cinque anni all’utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo, di cui all’art. 3 della predetta legge e non possono essere alienati.

Ai sensi del Regolamento n. 69/01, citato in premessa, sono escluse dai benefici della legge in oggetto indicata le cooperative e le piccole società cooperative che operano nei seguenti settori di attività: Agricoltura (sezione A della classificazione ISTAT ‘91), Pesca (sezione B della Classifica ISTAT ‘91 e Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62).

Il Dirigente responsabile
Olga Sartirana

Allegato A

ALLEGATO “A” ALLA DETERMINA N. 37 DEL  17/1/2003 AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DELLA L.R. N. 67/94, DELLE MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE E L’ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE COOPERATIVE E DA PICCOLE SOCIETA’ COOPERATIVE (DI SEGUITO CHIAMATE GENERICAMENTE COOPERATIVE) DI CUI ALL’ART. 2, LETT. A) E LETT.B) DELLA LEGGE STESSA.

Cooperative di nuova costituzione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), della L.R. n. 67/94.

1. Modalità per la presentazione delle domande di finanziamento (art. 6, comma 1, lett. a) e lett. b) della L.R. n. 67/94).

1.1 Tipologie delle cooperative ammissibili:

sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 67/94, le cooperative che all’atto della loro costituzione, nonchè al momento di presentazione della domanda, risultino formate:

per almeno il 60% dei soci da soggetti appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:

- lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore” o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa;

- lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi;

- soggetti iscritti da almeno sei mesi, alla data della loro associazione nella cooperativa, nelle liste presso il Centro per l’ impiego di appartenenza, di cui al D.lgs n. 181/2000;

- emigrati piemontesi così come definiti dall’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni;

- lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

- giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della loro associazione nella cooperativa, unitamente a soggetti appartenenti a una o più delle precedenti categorie;

oppure

per almeno l’80% dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della loro associazione nella cooperativa;

oppure

per almeno l’80% dei soci da donne che siano anche in maggioranza nell’organo dirigente della cooperativa;

non possono essere contemplati all’interno della predetta quota del 60% i soci che, pur avendo originariamente le caratteristiche di soggetti iscritti da almeno sei mesi alla data di associazione in cooperativa nelle liste presso il Centro per l’ impiego di appartenenza, di cui all’art. 2, lett. a) della L.R. n. 67/94, svolgono attività retribuite all’esterno della cooperativa;

le composizioni societarie delle cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) che presentano domanda di ottenimento dei benefici della L.R. n. 67/94, dovranno permanere per l’intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge;

le imprese cooperative sociali che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi (tipologia A della L. n. 381/91) le quali, oltre a collocare le proprie prestazioni sul versante della domanda privata, acquisiscono in tutto o in parte richieste di fornitura dalla Pubblica Amministrazione (in particolare nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in generale della pubblica assistenza), per l’ammissione a finanziamento regionale, devono prevedere che il progetto di sviluppo non debba contemplare l’attribuzione in possesso o in comodato, all’impresa cooperativa medesima, di tutti i beni strumentali, materie prime o quant’altro possa servire all’assolvimento della fornitura richiesta, ivi compresi eventuali crediti, da parte di chi ha promosso l’appalto, tale da fare desumere che si tratti di un vero e proprio servizio in concessione da espletare a nome e per conto del servizio pubblico, in sua sostituzione o supplenza. Tale condizione deve essere evidenziata nella convenzione, che deve essere allegata al progetto di sviluppo;

2. Scadenze e riferimenti temporali:

le domande tendenti all’ottenimento degli incentivi, devono essere presentate dalle imprese cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) della L.R. n. 67/94 mediante la compilazione di un apposito modulo prestampato dall’Amministrazione regionale, entro 18 mesi dalla loro costituzione, nelle scadenze previste dalla legge, cioè nei periodi compresi tra l’1 ed il 31 gennaio, ovvero tra l’1 ed il 30 giugno di ogni anno;

il termine massimo dei 18 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, valido per l’ammissione della domanda, è da considerarsi tassativo ed inderogabile;

la durata del progetto di sviluppo è biennale o triennale (art. 3, comma 1, della L.R. n. 67/94);

l’arco temporale di durata del progetto di sviluppo è determinato considerando come primo anno quello entro cui è contenuta la scadenza, in riferimento alla quale è stata presentata la domanda di contributo. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno, si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le annualità del progetto fanno riferimento al 31 dicembre di ogni anno;

3. Condizioni per le spese di avviamento:

le spese di avviamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 67/94, per il primo anno di attività sono considerate ammissibili in riferimento alla data di inizio dell’attività di esercizio di impresa; tale data è comprovata dal certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato; può non riferirsi alla citata data, solo ed esclusivamente la parcella notarile e/o professionale inerente la predisposizione dell’atto costitutivo e dello Statuto;

3.1 le spese di avviamento ammissibili a contributo, sono quelle generali connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio, per le seguenti voci:

Si considerano anche come spese di costituzione quelle relative alla consulenza ed assistenza alla costituzione, i contratti per l’effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’iniziativa cooperativistica e le spese per la pubblicità (compresa la realizzazione de logo);

predisposizione del progetto di sviluppo. Si intendono le spese per la liquidazione delle parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto medesimo, nonchè le eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;

acquisto di materie prime e semilavorati;

eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività produttive;

4. Condizioni per le spese di investimento:

per ragioni oggettivamente motivate, sono ammissibili variazioni di singoli beni ammessi a finanziamento, a condizione che appartengano alla stessa tipologia, fermo restando che devono rientrare nel valore dell’investimento originale ammesso a finanziamento. In tutti gli altri casi si rientra nel concetto di “variazione rilevante del progetto di sviluppo” che deve essere autorizzata con determinazione della Direzione regionale competente ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. n. 67/94;

le spese per investimenti riguardanti gli impianti, sono ammesse a finanziamento quando tali beni sono direttamente connessi all’attività produttiva;

le spese per investimenti riguardanti macchinari ed attrezzature, compresi accessori e componenti necessari per il loro funzionamento, nonchè l’utensileria e gli arredi, sono ammessi a finanziamento quando tali beni sono connessi e necessari alle attività produttive- lavorative previste nel progetto di sviluppo. Sono esclusi suppellettili ordinarie e materiali di consumo;

le spese per investimenti riguardanti gli automezzi, sono ammesse a finanziamento quando il loro utilizzo é inequivocabilmente definito ed individuabile nel progetto di sviluppo, in quanto necessario e direttamente connesso alle attività di produzione o di lavoro ivi previste, escluse quindi le attività relative alle funzioni amministrative, commerciali, di rappresentanza proprie degli amministratori o dei dirigenti della Cooperativa;

le spese per investimenti riguardanti sistemi informatici e relativi programmi applicativi riguardano le spese relative a sistemi elettronici ed informatici per scrittura e relativi programmi applicativi, compresi accessori e componenti necessari per il loro funzionamento, quando tali beni sono connessi alle attività produttive - lavorative previste nel progetto di sviluppo;

le spese per investimenti riguardanti l’acquisizione o la costruzione in economia di immobili, sono ammesse a finanziamento quando il loro utilizzo sia inequivocabilmente definito ed individuabile nel progetto di sviluppo in quanto necessario alle attività di lavoro.

5. Documentazione da allegare alle domande di contributo e finanziamento (art. 6, comma 1, lett. a) L.R. n. 67/94)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda, nonchè copia dell’eventuali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (o della Assemblea dei soci) relative alle ammissioni od alle dimissioni di soci, successive alla costituzione della cooperativa o della piccola società cooperativa;

autocertificazione inerente l’iscrizione nel registro prefettizio, di cui al DLCPS 14.12.1947 n. 1577, con l’indicazione del numero e la specificazione della relativa sezione di appartenenza;

elenco nominativo, redatto secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione regionale, di tutti i soci della cooperativa o della piccola società cooperativa con la specifica evidenziazione di quelli appartenenti alle categorie previste dall’ art. 2, lett. a) e lett. b) della L.R. n. 67/94, nonchè eventuale copia conforme all’ originale del libro matricola della cooperativa;

attestazioni individuali dei soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lett. a) e lett. b), della legge, circa la sussistenza dei requisiti medesimi alla data di associazione di ogni singolo socio alla cooperativa o alla piccola società cooperativa, redatto secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione regionale;

copia della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo e finanziamento; copia della delibera dell’ Assemblea dei soci per la piccola società cooperativa;

per le imprese cooperative sociali che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi, deve essere allegata copia della convenzione nella quale sono definiti i termini del contratto stipulato tra la cooperativa stessa e l’Ente che ha promosso l’appalto;

testo del progetto di sviluppo di cui all’ art. 3 della L.R. n. 67/94, contenente le informazioni indicate nella determinazione delle modalità per la presentazione e l’esame delle domande, di cui all’ art. 6, comma 1 della suddetta Legge, redatto secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione regionale.

6. Indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo (art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 67/94):

6.1 definizione delle caratteristiche della cooperativa:

origine, organizzazione della cooperativa, caratteristiche e provenienza dei soci, loro eventuali precedenti esperienze lavorative;

situazione dei beni mobili (attrezzature, macchinari, altro) o immobili già in possesso della cooperativa e destinati all’attività produttiva, del loro titolo di possesso e valore, nonchè dei relativi impegni finanziari assunti o assolti;

situazione finanziaria e delle disponibilità liquide della cooperativa, notificando in particolare:

- il capitale sociale sottoscritto complessivamente dai soci;

- l’ammontare delle quote versate e le previsioni di completamento dei versamenti, allegando gli atti deliberativi già assunti al riguardo;

- precisazioni circa l’ammontare e le condizioni di eventuali prestiti contratti con i soci , allegando copia del Regolamento del prestito sociale;

situazione delle eventuali scorte e/o altre giacenze di magazzino;

informazioni relative ad eventuali finanziamenti richiesti ad Istituti Bancari, ivi compresi i fidi dei quali, se accordati, occorre specificarne il tipo, nonchè le garanzie concesse dalla cooperativa o dai singoli soci;

ammontare dei debiti e dei crediti verso terzi, distinguendo i debiti verso fornitori dagli altri debiti ed i crediti verso clienti dagli altri crediti;

individuazione degli sbocchi produttivi, argomentando le ragioni della scelta del settore o dei settori merceologici (professionalità dei soci, beni già posseduti dalla cooperativa, particolari occasioni di mercato, altro);

situazione clienti attuali e potenziali futuri, chiarendo le modalità di commercializzazione dei prodotti o dei servizi che la cooperativa prevede di realizzare;

situazione degli ordini in portafoglio, con la relativa descrizione della documentazione (contratto di appalto, conferimento di incarico, lettera contenente gli estremi ed i termini dell’ordine, convenzioni, altro), precisando importi ed eventuali riferimenti temporali (contratto annuale, semestrale, altro);

6.2 definizione delle caratteristiche del progetto di sviluppo:

OBIETTIVI PRODUTTIVI ED OCCUPAZIONALI: modalità e tempi di loro attuazione con specifica ed analitica precisazione circa l’evoluzione dell’attività produttiva dei singoli anni di sua attuazione, nonchè dell’analoga evoluzione della cooperativa, sotto il profilo occupazionale, delle opportunità e degli spazi di mercato (settori merceologici e territorio) che si intendono acquisire per la sua attuazione, con una sintetica analisi degli stessi.

6.3 PIANO ECONOMICO - PREVISIONALE E SITUAZIONE FINANZIARIA PREVISIONALE per gli anni di attuazione del progetto che, prevedendo una adeguata capacità di autofinanziamento dell’impresa, dimostrino l’idoneità della cooperativa, a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e l’adeguata remunerazione del lavoro.

6.4 PIANO DEGLI INVESTIMENTI che risultano essere necessari per l’attuazione del progetto comprensivo anche di eventuali investimenti per cui non è richiesto il finanziamento regionale (da indicare specificatamente) e che in particolare deve:

riportare la descrizione delle spese necessarie per la realizzazione del progetto di sviluppo, i loro tempi di realizzazione, il loro costo e le modalità di finanziamento e pagamento delle stesse;

riportare l’illustrazione specifica dell’utilizzo previsto degli investimenti in relazione agli obiettivi produttivi ed occupazionali della cooperativa contenuti nel progetto di sviluppo;

specificare per quali investimenti si richiede il finanziamento regionale;

contenere una relazione descrittiva analitica dei beni che si intendono acquisire con specificazione, quanto agli immobili, delle loro dimensioni ed ubicazioni, della conformità di destinazione urbanistica in atto e relativa all’utilizzo previsto, degli eventuali mutui ad essi relativi e dimostrare la necessità per la cooperativa della loro acquisizione;

riportare la descrizione analitica degli investimenti raggruppati secondo le categorie previste dalla legge (acquisizione immobili, impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali, programmi applicativi informatici, licenze e brevetti);

riportare la distinta riassuntiva degli investimenti per cui è richiesto il finanziamento, indicando per ogni bene l’anno previsto di acquisizione e il costo (esclusi IVA e/o oneri accessori).

6.5 Nel progetto di sviluppo inoltre devono essere riportate:

le spese di avviamento riferibili al primo anno di esercizio dell’impresa mediante una relazione descrittiva contenente l’analisi delle spese già effettuate e/o degli impegni contrattualmente assunti in relazione alle categorie previste dalla legge (costituzione della cooperativa, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati all’attività produttiva) e l’importo complessivo di tali spese.

Allegato B

ALLEGATO “B” ALLA DETERMINA N.  37 DEL  17/1/2003, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DELLA L.R. N. 67/94 DELLE MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE E L’ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 2, LETT. C) DELLA LEGGE STESSA.

Cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. n. 67/94

1. Modalità per la presentazione delle domande di finanziamento (art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 67/94)

1.1 tipologie delle cooperative:

sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 67/94, le cooperative che all’atto di presentazione della domanda possiedono i requisiti dimensionali previsti al punto 3 della determinazione delle modalità per la presentazione e l’esame delle domande (art. 6, comma 1, L.R. n. 67/94) e che si impegnano al conseguimento degli incrementi occupazionali di cui al medesimo punto 3 della predetta Determinazione.

Per quanto attiene alle dimensioni ed all’incremento occupazionale relativi alle cooperative di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge, si formulano le seguenti specificazioni:

nel conteggiare la quantità di lavoratori occupati (soci lavoratori più lavoratori dipendenti), al fine di determinare gli incrementi occupazionali, si considerano tutti i lavoratori iscritti a libro paga alla data di presentazione della domanda ( ad esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, con contratto a termine e con contratto di apprendistato)

gli incrementi occupazionali, invece, debbono avvenire attraverso l’inserimento di soggetti aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 della Legge (giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore” o in disoccupazione speciale, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, soggetti iscritti da almeno sei mesi, alla data della loro associazione nella cooperativa, nelle liste presso il Centro per l’ impiego di appartenenza di cui al D.lgs n. 181/2000, emigrati piemontesi di cui alla L.R. n. 1/87 e sue successive modificazioni, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa, donne) con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

non sono pertanto utilmente conteggiabili ai fini della verifica dell’incremento occupazionale, i contratti di lavoro a termine, di apprendistato e i contratti di formazione-lavoro. Questi ultimi sono comunque ammessi se trasformati in rapporti ordinari di lavoro a orario pieno e tempo indeterminato nell’arco temporale di durata del progetto di sviluppo. Nel caso di inserimenti occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time) ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con l’impresa e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale;

nel caso di cooperative operanti anche all’esterno della regione, gli incrementi occupazionali si calcolano sui lavoratori iscritti a libro paga impiegati nel territorio regionale piemontese; parimenti l’inserimento occupazionale deve essere realizzato nell’ambito del territorio piemontese. La cooperativa deve avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva in Piemonte. La prevalenza dell’attività produttiva nell’area regionale implica che oltre la metà degli iscritti a libro paga siano addetti a stabilimenti e/o uffici aventi sede nel territorio della regione e che l’attività produttiva-lavorativa si svolga almeno nella medesima proporzione (oltre la metà) nel territorio regionale;

l’esistenza delle caratteristiche di cui all’art. 2, lett. a) e lett. b), per i soggetti inseriti nella cooperativa, deve essere dimostrata con idonea documentazione come verrà disposto nella determinazione di ammissione al finanziamento;

1.2 gli incrementi occupazionali previsti devono permanere per tutta la durata dell’arco temporale del progetto di sviluppo. Eventuali soggetti dimissionari o licenziati devono essere sostituiti. Se trattasi di soggetti aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 lett. a) e lett. b) della legge, la sostituzione deve avvenire con soggetti aventi analoghe caratteristiche;

1.3 le imprese cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipologia A della L. n. 381/91), le quali oltre a collocare le proprie prestazioni sul versante della domanda privata, acquisiscono in tutto o in parte richieste di fornitura dalla Pubblica Amministrazione (in particolare nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in generale della pubblica assistenza), per l’ammissione a finanziamento regionale, devono prevedere che il progetto di sviluppo non debba contemplare l’attribuzione in possesso o in comodato all’impresa cooperativa medesima, di tutti i beni strumentali, materie prime o quant’altro possa servire all’assolvimento della fornitura richiesta, ivi compresi eventuali crediti, da parte di chi ha promosso l’appalto, tale da fare desumere che si tratti di un vero e proprio servizio in concessione, da espletare a nome e per conto del servizio pubblico, in sua sostituzione o supplenza. Tale condizione deve essere evidenziata nella convenzione, di cui si richiede l’allegazione al testo del progetto di sviluppo medesimo;

2. Scadenze e riferimenti temporali:

le domande tendenti all’ottenimento del finanziamento devono essere presentate dalle imprese cooperative mediante la compilazione di un apposito modulo prestampato dall’Amministrazione regionale entro le scadenze previste dalla legge, cioè nei periodi compresi tra l’1 ed il 31 gennaio, ovvero tra l’1 ed il 30 giugno di ogni anno;

la durata del progetto di sviluppo è biennale o triennale (art. 3, comma 1, della L.R. n. 67/94);

l’arco temporale di durata del progetto di sviluppo è determinato considerando come primo anno quello entro cui è contenuta la scadenza, in riferimento alla quale è stata presentata la domanda di finanziamento. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno, si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le annualità del progetto fanno riferimento al 31 dicembre di ogni anno;

3. Condizioni per le spese di investimento:

per ragioni oggettivamente motivate, sono ammissibili variazioni di singoli beni ammessi a finanziamento, a condizione che appartengano alla stessa tipologia, fermo restando che devono rientrare nel valore dell’investimento originale ammesso a finanziamento. In tutti gli altri casi si rientra nel concetto di “variazione rilevante del progetto di sviluppo” che deve essere autorizzata con determinazione della Direzione regionale competente ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. n. 67/94;

le spese per investimenti riguardanti gli impianti sono ammesse a finanziamento quando tali beni sono direttamente connessi all’attività produttiva;

le spese per investimenti riguardanti macchinari ed attrezzature, compresi accessori e componenti necessari per il loro funzionamento, nonchè l’utensileria e gli arredi, sono ammessi a finanziamento quando tali beni sono connessi e necessari alle attività produttive-lavorative previste nel progetto di sviluppo. Sono esclusi suppellettili ordinarie e materiali di consumo;

le spese per investimenti riguardanti gli automezzi, sono ammesse a finanziamento quando il loro utilizzo é inequivocabilmente definito ed individuabile nel progetto di sviluppo in quanto necessario e direttamente connesso alle attività di produzione o di lavoro ivi previste, escluse quindi le attività relative alle funzioni amministrative, commerciali, di rappresentanza proprie degli amministratori o dei dirigenti della cooperativa;

le spese per investimenti riguardanti sistemi informatici e relativi programmi applicativi riguardano le spese relative a sistemi elettronici ed informatici per scrittura e relativi programmi applicativi compresi accessori e componenti necessari per il loro funzionamento, quando tali beni sono connessi alle attività produttive - lavorative previste nel progetto di sviluppo;

le spese per investimenti riguardanti l’acquisizione o la costruzione in economia di immobili, sono ammesse a finanziamento quando il loro utilizzo sia inequivocabilmente definito ed individuabile nel progetto di sviluppo in quanto necessario alle attività di lavoro.

4. Documentazione da allegare alle domande di finanziamento (art. 6, comma 1, lett. a) L.R. n. 67/94)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia dell’ atto costitutivo e dello Statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda;

autocertificazione inerente l’iscrizione nel Registro Prefettizio, di cui al DLCPS 14.12.1947 n. 1577, con l’ indicazione del numero e la specificazione della relativa sezione di appartenenza;

elenco nominativo dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti, risultanti dall’estratto del libro paga o libro presenze (vistato dal legale rappresentante) all’atto di presentazione della domanda. Tale elenco deve specificare gli eventuali lavoratori addetti a stabilimenti e/o uffici ubicati fuori dal territorio regionale piemontese;

copia della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di finanziamento ;

per le imprese cooperative sociali che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi, deve essere allegata copia della convenzione nella quale sono definiti i termini del contratto stipulato tra la cooperativa stessa e l’Ente che ha promosso l’appalto;

testo del progetto di sviluppo di cui all’ art. 3 della L.R. n. 67/94, contenente le informazioni indicate nella determinazione delle modalità per la presentazione e l’esame delle domande, di cui all’ art. 6, comma 1, della suddetta Legge redatto secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione regionale.

5. Indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo (art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 67/94):

5.1 definizione delle caratteristiche della cooperativa:

origine, organizzazione della cooperativa, caratteristiche e provenienza dei soci, loro eventuali precedenti esperienze lavorative;

quantificazione della forza lavoro totale (soci lavoratori più lavoratori dipendenti) a libro paga. Specificazione della sede legale, amministrativa e degli stabilimenti e/o uffici presso cui vengono svolte le attività produttive-lavorative della cooperativa;

tipologia e quantificazione della produzione o dei servizi realizzati o in corso di realizzazione (quantità, numero dei beni o servizi realizzati, valore del fatturato), nonchè dei principali clienti, specificazione di quale e quanta parte di attività è eventualmente svolta all’esterno del territorio piemontese;

principali clienti attuali e loro importanza (in termini di percentuale di acquisti da loro effettuati sul totale della produzione e del servizio realizzato, in riferimento al fatturato già conseguito e/o agli ordini già acquisiti);

termini di pagamento della clientela e dei fornitori;

mercati presso i quali viene prevalentemente collocato il prodotto o il servizio realizzato;

fidi bancari e finanziamenti agevolati in corso alla data di presentazione della domanda (importo dei fidi concessi, delle modalità di utilizzazione, delle garanzie concesse dalla cooperativa e/o dai singoli soci);

contributi già acquisiti dalle cooperative (soggetto concedente, causale, importo, utilizzo);

situazione economico - patrimoniale riferita al capitale sociale sottoscritto ed al capitale sociale versato (programma dei versamenti del capitale sociale sottoscritto da ciascun socio), nonchè all’eventuale prestito sociale versato (condizioni e modalità di attuazione) di cui deve essere fornita copia del regolamento, descrizione dati dei beni posseduti dalla cooperativa (macchinari, impianti, attrezzature, brevetti, ecc...) e della loro ubicazione;

situazione degli ordini in corso o in portafoglio, relativi ai tipi di prodotti o servizi realizzati, riferiti al periodo di attuazione del progetto di sviluppo, allegando la relativa documentazione (contratto di appalto, conferimento di incarico, lettera contenente gli estremi ed i termini dell’ordine, convenzioni, altro), precisando importi ed eventuali riferimenti temporali (contratto annuale, semestrale, altro);

5.2 definizione delle caratteristiche del progetto di sviluppo:

OBIETTIVI PRODUTTIVI ED OCCUPAZIONALI: modalità e tempi di loro attuazione con specifica ed analitica precisazione circa l’evoluzione dell’attività produttiva nei singoli anni di sua attuazione, nonchè dell’analoga evoluzione della cooperativa sotto il profilo occupazionale, delle opportunità e degli spazi di mercato (settori merceologici e territorio) che si intendono acquisire per la sua attuazione, con una sintetica analisi degli stessi.

5.3 PIANO ECONOMICO - PREVISIONALE E SITUAZIONE FINANZIARIA PREVISIONALE per gli anni di attuazione del progetto che, prevedendo una adeguata capacità di autofinanziamento dell’impresa, dimostrino l’idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e l’adeguata remunerazione del lavoro.

5.4 PIANO DEGLI INVESTIMENTI che risultano essere necessari per l’attuazione del progetto, comprensivo anche di eventuali investimenti per cui non è richiesto il finanziamento regionale (da indicare specificatamente) e che in particolare deve:

riportare la descrizione delle spese necessarie per la realizzazione del progetto di sviluppo, i loro tempi di realizzazione e il loro costo;

riportare l’illustrazione specifica dell’utilizzo previsto degli investimenti in relazione agli obiettivi produttivi ed occupazionali della cooperativa contenuti nel progetto di sviluppo;

specificare per quali investimenti si richiede il finanziamento regionale;

contenere una relazione descrittiva analitica dei beni che si intendono acquisire con specificazione, quanto agli immobili, delle loro dimensioni ed ubicazioni, della conformità di destinazione urbanistica in atto e relativa all’utilizzo previsto, degli eventuali mutui ad essi relativi e dimostrare la necessità per la cooperativa della loro acquisizione;

riportare la descrizione analitica degli investimenti raggruppati secondo le categorie previste dalla legge (acquisizione o costruzioni immobili, impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali, programmi applicativi informatici, licenze e brevetti);

riportare la distinta riassuntiva degli investimenti per cui è richiesto il finanziamento, indicando per ogni bene l’anno previsto di acquisizione, il costo (esclusi IVA e/o oneri accessori).

5.5 PIANO OCCUPAZIONALE redatto secondo i modelli predisposti dall’Amministrazione regionale e sottoscritti dal legale rappresentante della cooperativa, nel quale sia definito il numero dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge, che la cooperativa si impegna ad inserire nella propria struttura produttiva specificando:

- se il loro inserimento è previsto in qualità di soci lavoratori, ovvero di lavoratori dipendenti;

- l’anno previsto di inserimento;

- il tipo di rapporto di lavoro con l’impresa.