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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 40-8731

L.R. 18/10/1984, n. 55 e successive modificazioni: “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali” - Delibera quadro e contributi regionali - Assegnazione risorse alla Direzione regionale 15 formazione professionale - lavoro, tramite accantonamento sui capp. 11100 e 11110 del bilancio di previsione dell’anno 2003, dell’importo complessivo di Euro 1.678.485,00

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di assegnare alle Province un congruo finanziamento, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55: “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 e dalla legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62 ed in conformità alle risorse stanziate a carico dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2003, secondo il riparto effettivo indicato nel prospetto di cui all’allegato - A - alla presente deliberazione, che ne è parte integrante e sostanziale.

2a. Di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 e s.m. da corrispondersi ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, in euro, 30,99.

2b. Di stabilire la quota dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84, da corrispondersi ai disoccupati, per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in euro 15,49, mentre la rimanente quota del 50% è a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, altresì che la formazione professionale di cui all’art. 7 bis della citata legge e le azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalla L.R. 63/95 sono a completo carico del bilancio regionale.

2c. Di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi: - il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), dell’art. 6, comma 1 della predetta legge - il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione - il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per l’Impiego di cui alla L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato - il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 risulti cofinanziata da fondi Provinciali nella misura di almeno il 20%.

2d. Di stabilire l’individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie: - disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale - disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione - disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere - disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere - disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età entro il 31/12/2002 - disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro dell’esercizio dell’anno precedente. Ai lavoratori inseriti in cantieri di lavoro, seppure in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e continuativo, sono garantiti i diritti previdenziali, assicurativi e sociosanitari, dei dipendenti degli Enti Locali, fatto salvo quanto non espressamente previsto, in materia di congedi, dalla L.R. 55/84 e s.m. e i.

Di stabilire l’assegnazione a favore della Direzione regionale 15 formazione professionale - lavoro tramite accantonamento di risorse pari ad euro 1.446.079,00 sul cap. 11100 (A/100570) e pari ad euro 232.406,00 sul cap. 11110 (A/100571) del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2003, al fine dei competenti provvedimenti di spesa ed altresì, di tutti i provvedimenti necessari all’attuazione del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato