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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 58-8748

L.R. 9/2001: modifica all’allegato A della D.G.R. n. 98-4467 del 12.11.2001, sostituzione dell’allegato A della D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001 relative a: “Disposizioni Fiscali per l’acquisto delle benzine in territorio di confine”

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Con la D.G.R. del 12.11.2001 n. 98-4467, sono state definite le modalità attuative della L.R. n. 9/2001 “ Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine ” e, tra l’altro, sono state identificate tre fasce di distanza dei comuni con la Svizzera, al fine dell’applicazione del dettato di cui alla citata legge, articolo 4, prevedente agevolazioni “differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera”. Più precisamente è stata identificata la fascia A, fino a km 20 dal confine, la fascia B, da km 20,1 a 30 dal confine, la fascia C, da km 30,1 a 58. In tale atto è stata determinata l’appartenenza dei Comuni alle differenti fasce.

Con la D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001 è stata rettificata l’appartenenza dei Comuni alle predette fasce, sulla base di indicazioni pervenute dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dalla Provincia di Novara.

Nel monitoraggio condotto sull’applicazione della legge regionale 9 del 2001, si è rilevato che la definizione delle su indicate fasce, non coglie pienamente l’obiettivo della legge, che è quello di limitare, attraverso la concessione di benefici fiscali, la migrazione di risorse verso il paese confinante, da parte dei proprietari di autoveicoli e motoveicoli che si recano in Svizzera per fare rifornimento di benzina per i loro mezzi, i quali approfittano dell’occasione per compiere altri acquisti. La mera distanza del comune dal confine con la Svizzera, che non consideri anche la disponibilità, da parte del consumatore residente, di un distributore di benzina nel territorio dello stesso comune, non tiene conto del luogo in cui il servizio di distribuzione della benzina è per lo stesso più immediatamente disponibile, nel percorso verso la Svizzera.

Pertanto, con nota n. 14222 del 2.12.2002, il competente Settore regionale “Rete carburanti e commercio su aree pubbliche”, della Direzione “Commercio Artigianato”, ha chiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola di verificare e comunicare, per i Comuni sprovvisti del servizio carburanti, la distanza intercorrente tra il punto vendita più vicino agli stessi , in direzione del confine, ed il confine medesimo.

In data 25 febbraio 2003 è pervenuta la nota n. 2390/17.3 con la quale il Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Trasporti della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha trasmesso le distanze intercorrenti, per i Comuni privi del servizio carburanti, tra il punto vendita più vicino in direzione del confine, ed il confine con la Svizzera.

D’altra parte, a dimostrazione della condivisione del problema applicativo legato alla legge regionale in questione, occorre rilevare che il Consiglio regionale, con proposta di “ordine del giorno” n. 669, prot. 38555 del 3.12.2002, ha impegnato la Giunta regionale a modificare le citate D.G.R. n. 98-4467 e n. 84-4859 assegnando i Comuni ricompresi nel territorio di valli chiuse alla stessa fascia di appartenenza del fondovalle.

Si propone, di conseguenza, di modificare le definizioni delle fasce così come definite dalla citata DGR del 12.11.2001 con le seguenti:

“fascia A: comuni, dotati di distributore di benzina, la cui distanza dal confine con la Svizzera sia compresa tra 0 e 20 chilometri; comuni non dotati di distributore di benzina, la cui distanza dal confine con la Svizzera sia compresa tra 0 e 58 chilometri i quali abbiano il più vicino distributore in direzione del confine in un comune la cui distanza dal confine sia compreso tra 0 e 20 chilometri;

fascia B: comuni, dotati di distributore di benzina, la cui distanza dal confine con la Svizzera sia compresa tra 20,1 e 30 chilometri; comuni non dotati di distributore di benzina, la cui distanza dal confine con la Svizzera sia compresa tra 20,1 e 58 chilometri i quali abbiano il più vicino distributore in direzione del confine in un comune la cui distanza dal confine sia compresa tra 20,1 e 30 chilometri;

fascia C: comuni, dotati o non dotati di distributore di benzina, la cui distanza dal confine con la Svizzera sia compresa tra 30,1 e 58 chilometri, i quali, nel caso non siano dotati di distributore, abbiano il più vicino distributore in direzione del confine in un comune la cui distanza dal confine sia compresa tra 30,1 e 58 chilometri".

Conseguente tale proposta, tenuto conto della citata nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola, è la seguente proposta di collocazione dei comuni elencati nella Dgr n. 84-4859 del 17.12.2001, nelle fasce, come sopra definite;

“fascia A

Cannero Riviera, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Craveggia, Crevoladossola, Cursolo Orasso, Druogno, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Masera, Montecrestese, Oggebbio, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Varzo,Villette.

fascia B

Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Crodo, Domodossola, Miazzina, Montescheno, Pallanzeno, Premeno, Premia, San Bernardino Verbano, Seppiana, Trontano, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola.

fascia C

Anzola d’Ossola, Arola, Bannio Anzino, Baveno, Belgirate, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Formazza, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Nonio, Omegna, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Vogogna, Ameno, Armeno, Arona, Colazza, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta S.Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, S.Maurizio d’Opaglio, Invorio, Bolzano Novarese, Gozzano."

La Giunta Regionale, unanime, concorde con la relazione dell’Assessore proponente,

delibera

di modificare l’allegato A della D.G.R. n. 98-4467 del 12.11.2001, recante “Legge Regionale 23 aprile 2001 n. 9 ” Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative", nella parte relativa alla definizione delle fasce, con le definizioni in premessa contenute;

di sostituire l’allegato A della D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001, recante “Integrazioni alla D.G.R. n. 98-4467 del 12.11.2001 ”Legge Regionale 23 aprile 2001 n. 91 “ Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine”. Disposizioni attuative", con l’elenco dei comuni, suddivisi per fasce, in premessa contenuto.

Quanto sopra è deliberato ai fini della definizione del beneficio del rimborso mediante Bonus fiscale, di cui alla Legge Regionale 23 aprile 2001 n. 9 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine”, a far data dal 1 gennaio 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)