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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003
Ministero per i Beni e le attività Culturali
Decreto Ministeriale 25 febbraio 2003
IL SOTTOSEGRETARIO
DELEGATO PER LO SPORT
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, concernente listituzione del Ministero per il Bene e le Attività Culturali;
Visto il D.M. 9 ottobre 2001, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 29/12/01 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante di funzioni in materia di sport;
Vista la legge 6 marzo 1987 n. 65;
Vista la legge 21 marzo 1988 n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1989 n. 289;
Visto lart. 8, comma 2 della richiamata legge n. 92/888 recante disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 324 del 24 luglio 2000 con la quale, in attuazione delle norme succitate, sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con D.M. del 1.3.91 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti beneficiari;
Visto il D.M. 27 marzo 2002, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2002, con il quale è stato rideterminato nella misura del 5,50% il tasso dinteresse annuale relativo ai mutui ventennali della Cassa DD.PP.;
Considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilità riutilizzabili da parte della Regione Piemonte ammontano a euro 5.627.314,37;
Vista la determinazione del Direttore del Settore Sport della predetta Regione n. 736 del 23.12.2002 con il quale - nei limiti delle predette disponibilità e secondo i criteri dettati dal D.M. 4.12.89 - è stato approvato il nuovo programma di interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalle revoche sopra indicate;
DECRETA
Per le finalità di cui allart. 1 comma 1 ter, lett. c) della legge 6 marzo 1987 n. 65, come modificato dallart. 1, comma 5, della legge 21 marzo 1988 n. 92, i Comuni di Pinerolo ed Asti indicati nellallegato annesso al programma della Regione Piemonte approvato con decreto del Direttore del Settore Sport della predetta Regione n. 736 del 23.12.02, da attuare mediante il reimpiego delle disponibilità non utilizzate relative al programma 1989, potranno - nei limiti dellimporto a ciascuno riconosciuto e per lattuazione dei progetti specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, lIstituto per il Credito di cui allart. 14, comma 3 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, in conformità delle prescritte procedure e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano lattività, ai sensi del D.M. 16 novembre 1993, pubblicato sulla G.U. 10 marzo 1994, n. 57.
Lammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, è assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dallart. 1, comma 3 della legge 7 agosto 89 n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare allIstituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi previsto dallart. 8, 2º comma della legge 21 marzo 1988 n. 92 decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto;
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovrà essere inoltrata a cura dellente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretario Generale - Servizio X Rapporti con gli Organismi Sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 289/89.
Dopo lultimazione dellopera o dei lavori finanziati, il Ministero si riserva di riaccertare lentità del contributo definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè della documentazione relativa agli importi complessivamente erogati dallIstituto mutuante.
Eventuali eccedenze delle disponibilità finanziarie risultanti dallattuazione del programma regionale saranno utilizzate in conformità delle disposizioni di legge, secondo le modalità stabilite dalla Regione interessata previa comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti, segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Il Sottosegretario di Stato
Mario Pescante
Allegato
Codice 21.4
D.D. 23/12/2002, n. 736
Legge 6 marzo 1987 n. 65, finanziamento progetti di impiantistica sportiva, modifica tabella per mero errore materiale approvata con D.D. n. 540 del 31/10/2002.
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65 Misure urgenti per la costruzione o lammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base ... omissis, modificata e rifinanziata con le leggi 21 marzo 1988, n. 92 e 7 agosto 1989, n. 289, varate in occasione del campionato mondiale di calcio organizzato in Italia nel 1990;
vista la nota del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 22/4/2002 prot. n. 514, per il recupero e reinvestimento somme non utilizzate per impianti sportivi della legge sopracitata, nella quale si comunicava che le somme disponibili per gli investimenti di cui sopra, risultavano definite come segue:
L. 12.200.000.000 (Euro 6.300.774,17) relativamente al programma 1988
L. 10.896.000.000 (Euro 5.627.314,37) relativamente al programma 1989;
vista la D.D. n. 198 del 3/6/2002 nella quale veniva approvata la graduatoria per il finanziamento dei progetti di investimento di impiantistica sportiva di cui sopra, attuative della legge 65/87;
vista la D.D. 529 del 28/10/2002 con la quale si modifica la destinazione del finanziamento per limpianto sportivo nel Comune di Cervere, destinandolo a Realizzazione del campo di calcio e relative strutture;
vista la comunicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 16/10/2002 prot. 1003, nella quale si informa che in riferimento alla graduatoria approvata con D.D. n. 198 del 3/6/2002, è necessario predisporre due elenchi separati di Enti beneficiari indicando per ciascuno i fondi di provenienza ed il totale degli investimenti utilizzati che dovranno risultare nei limiti degli importi già comunicati con la nota del 22/4/2002 prot. n. 514;
ritenuto opportuno per mero errore materiale modificare lordine di disposizione dei fondi sopraindicati, in quanto i fondi del programma 1988 erano stati erroneamente riferiti ai Comuni di Pinerolo ed Asti e quelli relativi al programma 1989 ai Comuni di Asti, Novara, Cervere e Torino, mentre i fondi provenienti dal programma 1989 devono essere riferiti ai Comuni di Pinerolo ed Asti e quelli del programma 1988 ai Comuni di Asti, Novara, Cervere e Torino;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
vista la legge 6 marzo 1987 n. 65;
vista la D.D. n. 198 del 3/6/2002;
vista la D.D. n. 529 del 28/6/2002;
vista la D.D. n. 540 del 31/10/2002;
determina
Di modificare per mero errore materiale i fondi provenienti dai programmi anni 1988-1989 come descritto in premessa e specificato nella seguente tabella dei soggetti ammissibili della graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 3/6/2002:
di trasmettere il presente provvedimento allUfficio impiantistica sportiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini della conferma del finanziamento a disposizione per i progetti ammessi dal presente provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli