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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Codice D3S4
D.D. 11 febbraio 2003, n. 112

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti vacanti nella dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio Regionale (categoria C), per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico-geometra presso il Consiglio Regionale del Piemonte”. Organizzazione tecnica e logistica della prova preselettiva. Spese di affitto per la sede della prova: Euro 1.038,00, già impegnati con D.D. n. 16/2001 sul cap. 4030, art. 9 (imp. n. 25), esercizio finanziario 2001 (D.U.P. 5/2003)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di affidare a terzi, per le considerazioni analiticamente valutate in premessa, parte dell’organizzazione tecnica e logistica finalizzata allo svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico per esami a n. 2 posti di categoria C, per il profilo professionale di “Collaboratore tecnico - geometra presso il Consiglio Regionale del Piemonte”, indetto con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 240, del 17/12/2001 e n. 87 del 15.05.2002 (e il cui relativo bando è stato approvato con determinazione n. 351, del 05/06/2002);

2. che tale affidamento è fatto a favore della Cooperativa “CooperSport” s.c.r.l. (Via Antica Rivoli, 21), per l’utilizzo di idonea sala per l’espletamento della prova preselettiva del citato concorso, a fronte di un canone d’affitto pari a Euro 865,00 + Euro 173,00 per IVA al 20% per complessivi Euro 1.038,00, alle condizioni indicate nella migliore offerta presentata dalla stessa Cooperativa (e agli atti dell’Amministrazione regionale);

3. che, secondo il disposto dell’art. 33, lett. d), della citata L.R. n. 8/84, la stipulazione del relativo contratto, essendo di modico importo, avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio e che si provvederà alla liquidazione della fattura per il tramite della cassa economale;

4. che, ai sensi della L.R. n. 8/84, art. 37, nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla predetta Cooperativa, o di loro ritardo nell’esecuzione del contratti, saranno applicate le sanzioni previste dai contratti stessi e che, comunque, per inadempimento è da intendersi anche la oggettiva mancanza di esatta esecuzione delle prestazioni dovute (con gli effetti e le conseguenze previste dal Capo XIV, del Libro VI, del Codice Civile, relativo alla risoluzione dei contratti, e salvo sempre il diritto dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno);

5. di utilizzare per la liquidazione della spesa la relativa copertura finanziaria già impegnata con D.D. n. 16/2001 (Cap. n. 4030; art. n. 9; imp. n. 25), vista la D.U.P. n. 5 del 15.1.2003, che ha autorizzato la gestione provvisoria dei residui attivi e passivi calcolati alla data del 31.12.2002.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin