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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 65-8541

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per l’assegnazione delle risorse alle Comunità Montane per l’anno 2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base di quanto considerato in premessa,

1 - di assegnare alle Comunità Montane le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui all’Ordine del giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999 per il 70% in proporzione diretta all’estensione del territorio eligibile individuato con D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002 e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori;

2 - le Comunità montane nel cui territorio siano comprese zone eligibili al finanziamento presentano alla Regione Piemonte, entro il 30 aprile 2003, i progetti definitivi, i cui interventi siano localizzati o abbiano ricaduta prevalente nelle zone eligibili, finalizzati alla realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui all’art. 29 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, che prevedano il concorso regionale al finanziamento nei limiti delle risorse loro assegnate secondo il criterio sopra descritto.

3 - l’istruttoria dei progetti di cui al punto 2 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2003;

4 - l’appalto dei lavori dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2003 ed entro il 30 aprile 2004 dovranno essere rendicontati lavori per almeno il 30%, pena la revoca automatica del contributo regionale;

5 - alla presentazione della rendicontazione di cui al punto 4 verrà erogato il 50% del contributo assegnato secondo i criteri succitati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)