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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

Codice 11.3
D.D. 10 marzo 2003, n. 64

Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002. Contributi per investimenti in agricoltura concessi sotto forma di credito di imposta per investimenti effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Procedure per il rilascio del parere da parte della Regione Piemonte. Metodologia

La Legge 8 agosto 2002 n. 178 di conversione con modificazioni del Decreto legge n. 138 del 8.07.2002 prevede la concessione di contributi per investimenti in agricoltura, concessi sotto forma di credito di imposta;

L’articolo 11, comma 3, del citato Decreto legge prevede che il contributo sia destinato esclusivamente alle imprese che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’ articolo 51 del Reg. CE n. 1257/1999 nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee a condizione che la Regione competente abbia espresso parere favorevole;

Per disciplinare l’applicazione di tale materia la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 60-8302 del 27/01/2003 la quale rimanda, per la definizione della metodologia operativa, ad una successiva determinazione della Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

Visto l’art. 3 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. n.51/97;

Vista la L.R. n. 7/2001;

determina

di adottare le seguenti metodologie per l’applicazione della D.G.R. n. 60-8302 del 27/01/2003 riguardante il credito d’imposta.

1. Le richieste di parere dovranno essere presentate - da cooperative di imprenditori agricoli, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, e dai loro consorzi di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - utilizzando i modelli 1, 2, 3 e 4 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante; non è necessaria la presentazione di progetti, computi metrici, preventivi di spesa o simili, né contestualmente alla domanda né in fase istruttoria.

2. Le richieste di parere possono essere presentate anche da ditte che, per la stessa tipologia di investimenti, abbiano presentato o presenteranno domanda per accedere a contributi a valere sul PSR od ad altri aiuti di stato regionali.

Poiché i diversi contributi non sono cumulabili per lo stesso investimento, qualora una ditta abbia presentato due domande per gli stessi investimenti, il riconoscimento del diritto al credito di imposta comporterà il decadimento, totale o parziale, di una delle due domande e, analogamente, la concessione di un contributo diverso dal credito d’imposta, se precedente, comporterà il decadimento dal diritto al credito di imposta stesso.

3. Le richieste di parere, complete della documentazione prevista, saranno istruite nell’ordine cronologico d’arrivo.

4. In caso di conclusione positiva dell’istruttoria, il Settore Sviluppo Agroindustriale rilascerà apposito certificato, redatto utilizzando l’allegato modello 5.

Le richieste ritenute non ammissibili saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati.

5. Ulteriori eventuali disposizioni procedurali potranno essere disposte con successivi provvedimenti del Settore Sviluppo Agroindustriale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato