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Bollettino Ufficiale n. 13 del 27 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


ASL n. 20 - Alessandria

Regolamento aziendale di organizzazione e funzionamento del dipartimento dei servizi amministrativi - Deliberazione del commissario n. 1036 del 23/12/2002

Art. 1

1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’Azienda.

2. Il dipartimento dei servizi amministrativi è un aggregato organizzativo delle seguenti strutture organizzative: s.c. Contabilità Generale e dei Costi, s.c. Gestione Unificata dei Materiali, s.c. Personale (comprensiva della s.s. Gestione economica del personale e della s.s. Ispettorato), s.c. Provveditorato, s.c. Tecnico Patrimoniale (comprensiva della s.s. Patrimonio).

3. Le strutture organizzative possono subire modificazioni, integrazioni e/o soppressioni in sede di approvazione ed aggiornamento dell’Atto aziendale.

4. Il dipartimento dei servizi amministrativi è dipartimento strutturale.

5. Fermo restando l’autonomia gestionale e tecnico - professionale delle strutture organizzative, al dipartimento compete la complessiva azione di coordinamento e supervisione tecnico - professionale delle funzioni attribuite dall’Atto aziendale alle strutture aggregate, nonché la responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Art. 2

1. Sono organi del dipartimento il Direttore del dipartimento (organo attivo) e il Comitato del dipartimento (organo consultivo).

Art. 3

1. Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

2. La durata dell’incarico è biennale. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore del Dipartimento, quest’ultimo con determinazione dirigenziale può delegare le proprie funzioni ad un Dirigente Responsabile di struttura complessa aggregata al dipartimento.

3. In caso di adozione di atti per i quali il Direttore del Dipartimento è tenuto ad astenersi per conflitto di interessi, le funzioni sono automaticamente attribuite al Responsabile della S.C. proponente l’atto.

4. Il direttore del dipartimento partecipa di diritto al Collegio di direzione dell’Azienda.

5. Il direttore del dipartimento assume la responsabilità dei propri atti e dei propri comportamenti nei confronti del Direttore generale in ordine a tutte le funzioni di gestione delegate.

6. Il direttore del dipartimento assume la responsabilità dei propri atti e dei propri comportamenti nei confronti del Direttore amministrativo in ordine al profilo giuridico ed economico dei medesimi.

7. Sono compiti e funzioni del direttore del dipartimento:

a. le competenze espressamente previste dall’Atto aziendale;

b. le altre competenze assegnate dal Direttore generale;

c. la rappresentanza del dipartimento nei confronti delle altre articolazioni aziendali, nonché nei confronti di Soggetti Terzi nel rispetto e nei limiti delle regolamentazioni in materia adottate dall’Azienda;

d. le autorizzazioni e gli altri provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili di struttura complessa aggregate al dipartimento;

e. l’adozione di ogni atto e/o comportamento finalizzato al rispetto degli indirizzi fondamentali dell’Azienda, al raggiungimento degli obiettivi e della programmazione dettati dalla Direzione generale, nonché alla concreta attuazione dei principi e delle linee guida di riferimento nazionale e regionale;

f. l’adozione di ogni atto finalizzato alla organizzazione e alla segreteria delle attività dipartimentali.

Art. 4

1. Il direttore del dipartimento adotta atti giuridici aventi natura amministrativa - autoritativa e carattere di provvedimento, ovvero di mero atto, nella forma della “determinazione dirigenziale” da trasmettersi entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua adozione al Direttore generale che, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento può ritornare la stessa al direttore del dipartimento cassandola per vizi di legittimità o di merito con gli indirizzi aziendali impartiti, ovvero invitando al riesame motivato sulla scorta di nuovi elementi di valutazione.

2. Decorso il termine di cui sopra, l’atto amministrativo risulta perfetto ed esplica i propri effetti giuridici, fermo restando il perpetuo diritto di intervento successivo di auto-tutela in capo alla Direzione generale.

3. Il direttore del dipartimento adotta atti giuridici aventi natura civilistica e carattere negoziale, ovvero di mero atto, nell’ambito dell’attuazione dei compiti e delle funzioni assegnate, obbligando l’Azienda nei limiti delle normative primarie e secondarie di riferimento, nonché delle deleghe aziendali attribuite.

4. Tutti gli atti del direttore del dipartimento sono vincolanti per i responsabili delle strutture organizzative aggregate al dipartimento.

Art. 5

1. Nell’ambito delle scelte gestionali adottate secondo il principio del decentramento dei poteri decisionali e delle responsabilità di cui all’Atto aziendale, sono di competenze del direttore del dipartimento:

a. l’adozione e la firma rappresentativa di tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di acquisto di beni e servizi e di esecuzione di lavori pubblici ad eccezione di quelli aventi natura programmatoria;

b. l’adozione e la firma rappresentativa di tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di assunzione, modificazione od estinzione dei rapporti giuridici, previdenziali ed economici relativi al personale dipendente in ruolo, fuori ruolo, ovvero in collaborazione ad eccezione di quelli aventi natura programmatoria o valutativa;

c. l’adozione e la firma rappresentativa di tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di bilancio ad eccezione di quelli espressamente previsti in capo al Direttore generale da norme primarie o secondarie.

2. Il direttore del dipartimento risponde dell’adeguatezza e della corrispondenza degli atti di cui al presente articolo alle scelte strategiche adottate dalla Direzione generale secondo uno schema di accentramento partecipato di cui all’Atto aziendale.

3. Restano, comunque, esclusi dal presente articolo tutti gli atti che, per forza di legge o di regolamento sono di esclusiva competenza del Direttore generale.

4. Sono parimenti esclusi dal presente articolo tutti gli atti espressione delle competenze di “governo” attribuite al Direttore generale dall’Atto aziendale.

5. Il Direttore generale può, comunque, in qualunque momento adottare atti amministrativi ricompresi ai precedenti punti del presente articolo, anche modificativi di atti in precedenza presi dal direttore del dipartimento, ritenendo con ciò implicitamente e temporaneamente sospesa la delega gestionale di cui all’Atto aziendale.

Art. 6

1. Il comitato di dipartimento è composto dai responsabili delle strutture aggregate al dipartimento (complesse, semplici a valenza dipartimentale, ovvero semplici) ed è presieduto dal direttore del dipartimento.

2. Al comitato di dipartimento possono partecipare in ogni momento il Direttore generale, ovvero il Direttore amministrativo dell’Azienda; in quest’ultima evenienza la presidenza spetta al Direttore più alto in grado presente.

3. Alle sedute del dipartimento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari o altri collaboratori dei responsabili in considerazione del tema trattato, ovvero della valenza organizzativa - operativa delle decisioni in via di adozione.

4. Al Comitato di dipartimento competono le funzioni ed i compiti previsti dall’Atto aziendale, nonché da ogni altro provvedimento adottato dal Direttore generale.

5. Al Comitato compete, in via principale, la funzione propositiva su tutte le materie di competenza del dipartimento, nonché su tutti gli argomenti che il Direttore generale, ovvero il direttore di dipartimento ritengano sottoporre al medesimo Comitato.

6. Il Comitato di dipartimento adotta atti denominati “pareri”, senza alcun effetto giuridico esterno, ma vincolanti per i responsabili delle strutture aggregate al dipartimento.

7. Il Comitato di dipartimento delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore del dipartimento. Le sedute si intendono valide se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il voto si esprime, di norma, in forma palese per alzata di mano, salvo diversa decisione del direttore del dipartimento.

9. Il Comitato di dipartimento è convocato, di norma, il primo venerdì lavorativo di ogni mese; può essere convocato, comunque, in qualunque momento da parte del direttore del dipartimento.

10. Della seduta è redatto un verbale sintetico relativo all’ordine del giorno trattato. I pareri adottati possono essere redatti in forma scritta specifica.

Art. 7

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento deliberativo che lo approva.

2. Il presente regolamento sarà inserito in allegato ai successivi provvedimenti di Atto aziendale di cui né costituirà parte integrante e sostanziale.