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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.11
D.D. 28 novembre 2002, n. 1615

Fornitura ed installazione di una rete nella Valle Anzasca necessaria a garantire l’attivazione dei sistemi di allertamento della popolazione e le comunicazioni di protezione civile

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni illustrate in premessa:

- di affidare mediante trattativa privata, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 4 luglio 2002 n. 3227, la Ditta: PRO-EL S.p.A. Via Palmanuova, 185 - 20132 Milano, la fornitura e l’installazione di una rete radio sincrona per la Valle Anzasca composta da:

N. 1 stazione ripetitrice master principale con link UHF;

N. 3 stazioni ripetitrici master secondarie con link UHF;

N. 2 stazioni ripetitrici satelliti con link UHF;

N. 1 stazione ripetitrice rinvio link UHF;

N. 1 sistema di telecontrollo:

N. 4 stazioni radio base VHF;

N. 12 stazioni radio veicolari VHF;

N. 30 stazioni radio portatili VHF;

N. 1 corso di addestramento;

con le caratteristiche contenute nel Disciplinare Tecnico agli atti;

- di quantificare in Euro 25.000,00 (o.f.i.) gli importi necessari per: contratti di allacciamento elettrico, per eventuali opere accessorie ed impiantistiche derivanti dalla variabilità di individuazione dei siti;

- di impegnare la spesa di Euro 317.213,94 (292.219,94+25.000,00) oneri fiscali e sconto inclusi sul capitolo 10740/02 (A/100623), del bilancio di previsione 2002 che presenta la necessaria disponibilità fatta salva qualsiasi iniziativa di rimborso da parte del Dipartimento Protezione Civile;

- di prescindere, in base all’art. 37, secondo comma, della L.R. 8/84, dal richiedere la cauzione, in quanto la ditta gode di notoria solidità ed ha applicato uno sconto di Euro 22.031,38 rispetto ai prezzi dell’offerta riportati nella tabella indicata in premessa;

- di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 comma secondo lett. d della L.R. n. 8/84;

- di stabilire che il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fattura a 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo l’espletamento favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna e dopo il visto da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile;

- di stabilire la scadenza, per la consegna della fornitura in 30 giorni lavorativi dalla data della ns. lettera d’ordine.

In caso di ritardo o inadempimento della fornitura verrà applicata una penale stabilita nella misura di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 37 comma terzo della L.R. 8/84.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni.

Il Direttore regionale
Estella Gatti