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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.6
D.D. 24 dicembre 2002, n. 1740

R.D. 523/1904 - Lavori di disalveo e sistemazione difesa spondale Torrente Brobbio ai sensi della Legge n. 677 del 31.12.96 e s.m.i. in Comune di Beinette - Richiedente: Amministrazione Comunale di Beinette

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Beinette, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. siano rispettate le indicazioni contenute nel parere prot. n. 7258/PU del 20/12/2002 espresso dall’Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

4. prima dell’esecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un’adeguata salvaguardia della fauna ittica, così come prescritto dal R.D. 22.11.1914 art. 7, c. 3;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti in mesi 12 (dodici) a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

10. di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo