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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.2
D.D. 28 novembre 2002, n. 1596

Ordinanza del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3146/2001, art. 7 - Prima applicazione dei disposti di cui alla legge 267/1998, art. 1, comma 5. Attuazione del trasferimento di abitati a grave rischio idrogeologico di cui alla D.G.R. 70 - 4539 del 19.11.2001

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. E’ approvato, in riferimento a quanto stabilito con D.G.R. n. 70 - 4539 del 19.11.2001 e sulla base delle conclusioni istruttorie operate a seguito dell’esame delle documentazioni inviate dai comuni interessati, un secondo elenco di ricollocazioni da attuarsi ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno con delega alla protezione civile n. 3146 del 15 agosto 2001.

2. Le ricollocazioni in oggetto sono state riconosciute pienamente ammissibili in ordine ai criteri, requisiti e parametri di cui alla citata D.G.R. n. 70 - 4539 del 19.11.2001, ed il quadro delle motivazioni a supporto delle decisioni viene indicato specificatamente nell’elenco allegato come parte integrante del presente provvedimento.

3. Per il calcolo dei contributi da destinare ai privati, nell’ambito del finanziamento al Comune, si fa riferimento ai criteri individuati dalla L. 365/2000 e specificati nella direttiva 30 gennaio 2001 del Dipartimento della Protezione civile; in pratica si adotta il limite massimo di euro 986,43 (pari a lire 1.910.000=) per ogni metro quadrato di superficie interna abitabile netta ricostruita o riacquistata, purchè non superiore alla superficie da abbandonare, e in ogni caso non oltre i 200 mq totali. Al contributo così commisurato viene aggiunta la spesa presunta che le Amministrazioni locali dovranno sostenere per spese generali e indagini tecniche, per l’acquisizione delle aree espropriate per pubblica utilità, per le opere di urbanizzazione necessarie nonchè per la riduzione in pristino delle aree relitte che, secondo quanto previsto dagli articoli 18 bis e 40 delle Norme di attuazione del PAI, dovranno essere acquisite come inedificabili al patrimonio indisponibile del Comune, e dovranno essere oggetto di relativo adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.

4. E’ autorizzato il trasferimento a favore dei comuni interessati delle somme indicate analiticamente nello schema allegato con oneri a carico del cap. 24102/2002 (Imp. n. 5299).

5. I Sindaci dei Comuni interessati dovranno trasferire ai privati cittadini le somme ad essi assegnate secondo modalità di erogazione differenti in relazione alla scelta dei beneficiari di acquistare un immobile ex novo o di ricostruirlo. Nel primo caso verrà effettuata un’anticipazione, non superiore al 40% del contributo spettante, prima della stipula del compromesso di vendita mentre il restante 60% verrà erogato prima della stipula dell’atto definitivo. Nel secondo caso, considerata la necessità di pagamenti più articolati, l’Amministrazione Comunale, dietro l’attestazione dell’avanzamento delle opere, potrà erogare somme fino all’80% del totale del contributo lasciando il saldo a conclusione dei lavori.

6. Si rimanda la definizione degli ulteriori trasferimenti abitati a successivi atti.

Il Direttore regionale
Beniamino Napoli