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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.3
D.D. 7 novembre 2002, n. 1462

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 3726/2002 per il mantenimento di un attraversamento in sub-alveo del torrente Malonetto, con cavi telefonici, in Comune di Brandizzo. Ditta: Telecom S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, la Telecom Italia S.p.A. con sede in Torino C.so Inghilterra n. 9 a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di attraversamento dell’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio è posto ad una quota inferiore di m 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione trasversale interessata;

3. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto di attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

6. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera