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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.3
D.D. 30 ottobre 2002, n. 1423

Autorizzazione Idraulica n. 3729 per la realizzazione di opere di sistemazione spondale e di attraversamento del Torrente Germanasca di Massello e del Rio Colmiano (Coulmian), in Comune di Massello. Ditta: Comune di Massello

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Massello, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere longitudinali (scogliera, spalle e muri d’ala dei ponti) e trasversali (guadi e ponti) previsti nei corsi d’acqua in argomento, nei riguardi sia della tenuta e della capacità portante delle strutture che costituiscono i manufatti, sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti alle rispettive quote individuate negli elaborati progettuali;

3. l’opera di difesa longitudinale e i muri d’ala di protezione delle spalle dei ponti dovranno essere risvoltati per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsati a monte e/o a valle nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; inoltre, i muri d’ala in corrispondenza dei due punti dovranno essere adeguatamente attestati e strutturalmente collegati sia con le rispettive spalle di sostegno degli impalcati, sia con il manufatto di difesa esistente in sponda sinistra in località Pro Loco, al fine di prevenire eventuali fenomeni di scalzamento e di aggiramento da parte della corrente;

4. i manufatti di difesa longitudinale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti la prevista scogliera in destra orografica dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

9. dovrà essere predisposta ed attuata, da parte del soggetto richiedente, opportuna segnaletica ed ogni altro idoneo accorgimento che si renderà all’uopo necessario, atti a prevenire ed impedire il transito, lungo i guardi e lungo i ponti, di persone e/o mezzi non autorizzati, soprattutto in occasione di possibili e prevedibili eventi di piena del corso d’acqua, ovvero, durante e a seguito di ogni evento meteorico anche non particolarmente intenso;

10. il soggetto richiedente, inoltre, dovrà predisporre ed attuare tempestivamente, con cadenza periodica (almeno semestralmente), ovvero, in occasione di eventi di piena, un adeguato piano di manutenzione del Torrente Germanasca di Massello e del Rio Colmiano lungo tratte d’alveo di sufficiente lunghezza a monte e a valle di ciascun attraversamento in progetto, prevedendo opportuni interventi di pulizia e di rimozione degli accumuli di materiale litoide di sovralluvionamento e/o di ostruzione in alveo in corrispondenza dei manufatti, allo scopo di garantire sia l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua suddetti, sia la stabilità dei manufatti di attraversamento medesimi, in considerazione della necessità, altresì, di garantire, per entrambi i ponti previsti, il mantenimento del franco minimo richiesto dalla vigente normativa (almeno 1 m), previa autorizzazione di questo Settore;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

16. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di attraversamento.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera