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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.3
D.D. 29 ottobre 2002, n. 1417

Autorizzazione idraulica n. 3728 per la realizzazione di un guado per l’attraversamento del Rio Balmusello, in Comune di Condove. Ditta: Consorzio di Miglioramento Fondiario due Reni e Valgravio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Miglioramento Fondiario dei Reni e Valgravio con sede in P.zza Martiri della Libertà a Condove, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’opera in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. i massi costituenti il guado dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; la profondità del cassonetto, che sarà riempito appunto con i massi, dovrà essere di 1 m a partire dal punto più depresso del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate. I massi non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

3. si dovrà prevedere, a valle dell’attraversamento, l’estensione del rivestimento del fondo alveo con massi di grossa pezzatura, al fine di prevenire erosioni che, a lungo andare, potrebbero scalzare il manufatto di alloggio della condotta di adduzione, a servizio dell’impianto idroelettrico Valgravio;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua e dovrà essere salvaguardato l’attraversamento della condotta di adduzione esistente;

7. sia previsto il posizionamento di opportuna segnaletica, lungo la pista agro-silvo-pastorale, indicante l’attraversamento in argomento; il transito dovrà essere interdetto in occasione di eventi piovosi intensi e prolungati;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione del guado.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera