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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.4
D.D. 23 ottobre 2002, n. 1372

Comune di Predosa. Sistemazione idraulica dell’area agricola in località Colombara sul rio Bertino e sistemazione idraulico agraria dal rio Bertino al torrente Orba

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Predosa ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati (che formano parte integrante della presente determinazione), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opera di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato dalla direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza del tratto interessato dai lavori, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno