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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 25.3
D.D. 19 luglio 2002, n. 1031

Autorizzazione idraulica n. 44/02 per interventi di sistemazione ambientale lungo la sponda del Lago Grande di Avigliana, in un tratto compreso tra la località Baia Grande ed il Riservino Allais, in prossimità dell’ex dinamitificio Nobel. Ditta: Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di contenimento (palificate di sostegno), nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche;

3. il pietrame utilizzato ad imbottimento della sponda (lottoI) dovrà essere posizionato in modo da offrire garanzie di stabilità ed essere adeguatamente fondato;

4. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi entro il sedime del lago dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni nel lago o nelle sponde, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dal lago;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del lago;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno pertanto essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;

8. il committente dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in corrispondenza ed in prossimità dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantirne la funzionalità, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche a quanto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del lago o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del lago medesimo;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera