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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2003, n. 34-8445

Regolamento CE n. 1257/99 - Misura E, azione 1 - Indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane. Provvedimenti di verifica e monitoraggio di attuazione della misura

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, che modifica ed abroga alcuni regolamenti e prevede una serie di misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000/2006, da attuarsi a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

visto il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 72-1340 del 31/07/2000, approvato dallla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2507 def. del 07/09/2000;

vista in particolare la Misura E, azione 1, del citato Piano che prevede la concessione di un’indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane;

vista la D.G.R. n. 33-2226 del 12 febbraio 2001 che approva le istruzioni per l’applicazione della Misura E, azione 1;

visto il regolamento (CE) n. 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99;

visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari;

considerato che l’art. 18 del regolamento (CE) n. 2419/01 stabilisce che il numero complessivo dei controlli in loco effettuati annualmente riguardi almeno il 5 % di tutti gli imprenditori che presentano domande di aiuto per superficie;

premesso che, come stabilito dalla sopra citata D.G.R. n. 33-2226 del 12 febbraio 2001, le istruttorie sulle domande presentate, compresi il 5% dei controlli in loco, siano effettuate dalle Comunità Montane territorialmente competenti;

preso atto che la Misura in esame, per numero di domande istruite, complessità delle stesse, rilevanza finanziaria e ricaduta socio-economica assume grande rilievo nell’ambito degli interventi sul territorio montano piemontese, per cui è interesse generale avere gli strumenti atti a valutare ulteriormente l’economicità e l’efficacia della stessa;

vista la regola generale istituita dal regolamento (CE) n. 2419/01, secondo la quale gli Enti attuatori sono tenuti ad adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare la corretta applicazione del medesimo regolamento, e ritenuto pertanto opportuno prevedere un campione aggiuntivo di domande da controllare direttamente;

tenuto conto che la Direzione Regionale 14 - Economia montana e Foreste è responsabile dell’attuazione della Misura E, azione 1, del Piano di Sviluppo regionale;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di prevedere ulteriori verifiche da attuarsi nell’osservanza di quanto disposto dagli artt. 60 e 61 del regolamento (CE) n. 445/2002, così da garantire la corretta ed efficace applicazione della Misura E, azione 1, del regolamento (CE) 1257/99;

2) di individuare la Direzione 14 - Economia montana e Foreste quale struttura regionale responsabile dell’ attivazione dei controlli;

3) di incaricare la medesima Direzione di emanare le disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative necessarie all’espletamento dell’ attività di controllo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)