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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 20.1
D.D. 15 gennaio 2003, n. 2

Legge 64/74 art. 18 cat. A, Comune di Usseaux, per il prolungamento del ponte sul torrente Chisone, in località Fraise

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Usseaux, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 nº 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari