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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 20.1
D.D. 12 dicembre 2002, n. 327

Legge 64/74 art. 18 cat. A, Comune di Bibiana, per lavori di rifacimento ponti sui torrenti Rio Secco e Grana

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Bibiana, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 nº 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo