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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 20.5
D.D. 6 dicembre 2002, n. 308

Legge 9.07.1908 n. 445 e s.s. m. e. i. L. 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitativo unifamiliare sito nel Comune di Costigliole D’Asti (AT) - loc. Fabbrica, compreso nel P.E.C. - C. 4.0. Istanza della Ditta Paglieri Bruno. Comune di Costigliole D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni:

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, nel corso degli stessi, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del DM 11.03.1988 n. 47. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2 - Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del DM 11.03.1988 n. 47. In particolare modo dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno. Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto. Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3 - Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse; nelle zone di deflusso occorrerà prevedere un idoneo sistema di raccolta delle acque mediante drenaggi e opere di antierosione superficiale.

4 - Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive contenute nella relazione geologica di fattibilità a firma della Dott.ssa Geol. Grazia Lignana del 30.07.2002 e nelle relazioni tecniche a firma dell’Arch. Duretto Luigi del 05.08.02 e del 14.10.02.

5 - Dovrà essere valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove costruzioni ed assumere idonei provvedimenti.

A lavori ultimati, dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Masoero Lorenzo