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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Codice 22.1
D.D. 28 novembre 2002, n. 513

L.R. 32/82 art. 12. Recupero aree degradate. Contributo per il recupero dell’area degradata in località Scarpata attigua alla piazza comunale sita nel Comune di Montemarzino (AL). Impegno di spesa di Euro 37.126,00 sul cap. 26940/2002 con D.G.R. n. 59-7440 del 21/10/2002 - Accantonamento 101510/A

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di accogliere la richiesta di contributo presentata dal Comune di Montemarzino relativa al recupero dell’area degradata in località Scarpata attigua alla piazza comunale;

2) di concedere al Comune di Montemarzino il contributo di Euro 37.126,00 pari al 90%, della spesa ritenuta ammissibile di Euro 41.251,50 impegnando in favore del medesimo la somma di Euro 37.126,00 sul cap. 26940 del bilancio 2002 (101510/A/2002) e fermo restando che la destinazione del contributo non può essere modificata;

3) di erogare al Comune di Montemarzino la somma di Euro 37.126,00 così ripartita:

- 50% alla presentazione da parte dell’Amministrazione, in duplice copia conforme all’originale, del contratto regolarmente stipulato con l’impresa appaltatrice dei lavori;

- saldo alla presentazione, in duplice copia conforme all’originale, del provvedimento Comunale nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati con la conseguente approvazione del quadro economico di spesa a consuntivo, degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, nonchè di una completa documentazione fotografica inerente le varie fasi di esecuzione dei lavori e lo stato finale dell’area ormai recuperata; questo saldo verrà calcolato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute a conclusione lavori, in modo che l’erogazione complessiva sia tale da corrispondere alla percentuale di contributo stabilita dalla presente determinazione.

L’ammontare complessivo dell’erogazione non può comunque superare quello del contributo stabilito dalla presente determinazione, neanche in caso di maggiori spese a seguito di perizie di variante adottate in corso d’opera o di qualsivoglia altra modifica delle previsioni progettuali;

4) di subordinare la concessione dell’intero contributo alle seguenti prescrizioni:

- stipulazione del contratto d’appalto entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l’avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un’eventuale limitata proroga del termine stesso;

- conclusione dei lavori entro tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l’avvenuta ammissione a contributo regionale; in caso di mancato rispetto del succitato termine per causa di comprovata forza maggiore, verificate le ragioni addotte, il Dirigente Responsabile può concedere un’eventuale limitata proroga del termine stesso;

- corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti in progetto e conseguimento delle finalità di recupero e di miglioramento della qualità ambientale dell’area;

5) di stabilire che il mancato rispetto anche solo di una delle prescrizioni di cui al punto 4) comporterà la revoca del contributo e la conseguente ripetizione alla Regione Piemonte delle somme eventualmente erogate;

6) di richiedere al Comune di Montemarzino di pubblicizzare mediante apposito cartello che i lavori sono stati eseguiti con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte.

Il presente atto non esime l’Amministrazione beneficiaria del contributo dall’acquisizione di eventuali provvedimenti autorizzativi necessari all’esecuzione dei lavori di recupero e non ricompresi nella presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino