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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 2-8546

Integrazione dei criteri e delle modalità della Legge Regionale 30 aprile 1996, n.24 per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni obbligati all’adeguamento del PRG al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

A relazione dell’Assessore Botta

Premesso che:

la L.R.30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di “Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”, prevede all’art. 1, comma 1, l’assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall’approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n.18/2001, pubblicata sulla G.U.n.166 del 19.07.2001, è stato approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n.183 del 08.08.2001;

il PAI persegue il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la programmazione degli usi del suolo mediante l’adeguamento della strumentazione urbanistica;

Dato atto che:

l’adeguamento dei Piani Regolatori comunali conseguente all’approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rientra tra le finalità previste dall’art. 1, comma 2, lettera b) della L.R. 30.04.1996 n. 24 e può quindi essere finanziato dalla Regione;

le varianti di adeguamento alla normativa prevista dal PAI sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art.1, comma 2 lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziati ai sensi della suddetta legge;

l’urgenza dell’adeguamento dei Piani Regolatori Comunali è dettata sia dalla necessità di modificare le scelte urbanistiche nelle aree colpite da eventi calamitosi, sia dall’opportunità di prevenire e/o limitare le conseguenze di analoghi eventi calamitosi;

Considerato che:

la DGR n.2-5007 del 07.01.2002 finanzia le varianti di adeguamento alla normativa introdotta dal PAI escludendo dal contributo i Comuni che ai sensi dell’art.18, comma 1 delle Nda del PAI, sono stati esonerati con DGR n.31-3749 del 06.08.2001;

la DGR n.61-5677 del 25.03.2002 prevede, che, anche per i Comuni esonerati dalla deliberazione sopra citata, DGR 31-3749 del 06.08.2001, “il quadro del dissesto va aggiornato sia a seguito di ulteriori evoluzioni, sia per effetto di verifiche ed approfondimenti geomorfologici la cui necessità si è palesata anche a seguito della mosaicatura dei dissesti indicati dai Piani Regolatori a quella del PAI”;

la DGR n.45-6656 del 15.07.2002 ribadisce anche per i Comuni già esonerati la necessità di ulteriori approfondimenti del quadro del dissesto idrogeologico.

Rilevato che:

la Regione Piemonte, per i motivi sopra enunciati, ritiene di ammettere a finanziamento i Comuni, che, pur essendo stati esonerati, hanno l’effettiva necessità di redigere la variante di adeguamento al PAI a seguito del parere espresso dal Gruppo interdisciplinare, parere che dovrà essere allegato alla documentazione prevista dalla L.R. 24/96;

i Comuni già finanziati con DGR n.2-5007 del 07.01.2002 per le varianti di adeguamento al PAI potranno richiedere un contributo integrativo ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 24/96, per la parte urbanistica “esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dall’art.2, comma 1, e quello già assegnato”, se ulteriori approfondimenti, non preventivabili all’atto della richiesta originale, saranno richiesti dai tavoli tecnici,

La Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di individuare, con la presente deliberazione e per i motivi sopra illustrati, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come provvedimento che obbliga, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/96, i Comuni all’adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici e che tale deliberazione integra la deliberazione n.2-5007 del 07.01.2002;

- di ammettere a finanziamento anche i Comuni inseriti nella DGR n.31-3749 del 06.08.2001, dichiarati con tale deliberazione esonerati dalle verifiche previste dal PAI, poiché già dotati di strumenti urbanistici già adeguati, purché la necessità di redigere una variante di adeguamento alla normativa del PAI sia espressamente prevista dal parere condiviso espresso dal Gruppo Interdisciplinare;

- di precisare che le domande dovranno essere corredate oltre che con la documentazione richiesta dall’art. 3, comma 4, della L.R. 24/96 con la dichiarazione di avere espletato la verifica di compatibilità idraulica idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni contenute nell’art.18 delle Nda del PAI e dal parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare con il quale si segnala al Comune la necessità di redigere la variante di adeguamento al PAI;

- di ammettere a finanziamento i Comuni, già finanziati con DGR n.2-5007 del 07.01.2002 per le varianti di adeguamento al PAI, i quali potranno richiedere un contributo integrativo per la parte urbanistica ai sensi dell’art.4, comma 4, della L.R. 24/96, se ulteriori approfondimenti, non preventivabili all’atto della richiesta originale, saranno richiesti dai tavoli tecnici, “esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dall’art.2, comma 1, e quello già assegnato”;

- di richiedere per i Comuni già finanziati, oltre alla documentazione prevista dalla L.R. 24/96, il parere espresso dai tavoli tecnici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)