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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 2-8546
Integrazione dei criteri e delle modalità della Legge Regionale 30 aprile 1996, n.24 per lerogazione di finanziamenti ai Comuni obbligati alladeguamento del PRG al Piano Stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI)
A relazione dellAssessore Botta
Premesso che:
la L.R.30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di Sostegno finanziario ai Comuni per ladeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica, prevede allart. 1, comma 1, lassegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dallapprovazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;
il Piano stralcio per lAssetto Idrogeologico (PAI), adottato dallAutorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n.18/2001, pubblicata sulla G.U.n.166 del 19.07.2001, è stato approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n.183 del 08.08.2001;
il PAI persegue il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la programmazione degli usi del suolo mediante ladeguamento della strumentazione urbanistica;
Dato atto che:
ladeguamento dei Piani Regolatori comunali conseguente allapprovazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) rientra tra le finalità previste dallart. 1, comma 2, lettera b) della L.R. 30.04.1996 n. 24 e può quindi essere finanziato dalla Regione;
le varianti di adeguamento alla normativa prevista dal PAI sono riconducibili alla fattispecie di cui allart.1, comma 2 lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziati ai sensi della suddetta legge;
lurgenza delladeguamento dei Piani Regolatori Comunali è dettata sia dalla necessità di modificare le scelte urbanistiche nelle aree colpite da eventi calamitosi, sia dallopportunità di prevenire e/o limitare le conseguenze di analoghi eventi calamitosi;
Considerato che:
la DGR n.2-5007 del 07.01.2002 finanzia le varianti di adeguamento alla normativa introdotta dal PAI escludendo dal contributo i Comuni che ai sensi dellart.18, comma 1 delle Nda del PAI, sono stati esonerati con DGR n.31-3749 del 06.08.2001;
la DGR n.61-5677 del 25.03.2002 prevede, che, anche per i Comuni esonerati dalla deliberazione sopra citata, DGR 31-3749 del 06.08.2001, il quadro del dissesto va aggiornato sia a seguito di ulteriori evoluzioni, sia per effetto di verifiche ed approfondimenti geomorfologici la cui necessità si è palesata anche a seguito della mosaicatura dei dissesti indicati dai Piani Regolatori a quella del PAI;
la DGR n.45-6656 del 15.07.2002 ribadisce anche per i Comuni già esonerati la necessità di ulteriori approfondimenti del quadro del dissesto idrogeologico.
Rilevato che:
la Regione Piemonte, per i motivi sopra enunciati, ritiene di ammettere a finanziamento i Comuni, che, pur essendo stati esonerati, hanno leffettiva necessità di redigere la variante di adeguamento al PAI a seguito del parere espresso dal Gruppo interdisciplinare, parere che dovrà essere allegato alla documentazione prevista dalla L.R. 24/96;
i Comuni già finanziati con DGR n.2-5007 del 07.01.2002 per le varianti di adeguamento al PAI potranno richiedere un contributo integrativo ai sensi dellart. 4, comma 4 della L.R. 24/96, per la parte urbanistica esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dallart.2, comma 1, e quello già assegnato, se ulteriori approfondimenti, non preventivabili allatto della richiesta originale, saranno richiesti dai tavoli tecnici,
La Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
- di individuare, con la presente deliberazione e per i motivi sopra illustrati, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come provvedimento che obbliga, ai sensi dellart. 4 della L.R. 24/96, i Comuni alladeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici e che tale deliberazione integra la deliberazione n.2-5007 del 07.01.2002;
- di ammettere a finanziamento anche i Comuni inseriti nella DGR n.31-3749 del 06.08.2001, dichiarati con tale deliberazione esonerati dalle verifiche previste dal PAI, poiché già dotati di strumenti urbanistici già adeguati, purché la necessità di redigere una variante di adeguamento alla normativa del PAI sia espressamente prevista dal parere condiviso espresso dal Gruppo Interdisciplinare;
- di precisare che le domande dovranno essere corredate oltre che con la documentazione richiesta dallart. 3, comma 4, della L.R. 24/96 con la dichiarazione di avere espletato la verifica di compatibilità idraulica idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni contenute nellart.18 delle Nda del PAI e dal parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare con il quale si segnala al Comune la necessità di redigere la variante di adeguamento al PAI;
- di ammettere a finanziamento i Comuni, già finanziati con DGR n.2-5007 del 07.01.2002 per le varianti di adeguamento al PAI, i quali potranno richiedere un contributo integrativo per la parte urbanistica ai sensi dellart.4, comma 4, della L.R. 24/96, se ulteriori approfondimenti, non preventivabili allatto della richiesta originale, saranno richiesti dai tavoli tecnici, esclusivamente per la quota costituita dalla differenza tra il contributo previsto dallart.2, comma 1, e quello già assegnato;
- di richiedere per i Comuni già finanziati, oltre alla documentazione prevista dalla L.R. 24/96, il parere espresso dai tavoli tecnici.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)