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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 marzo 2003, n. 19

Modifica sostanziale dell’accordo di programma sottoscritto in data 21.07.2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi s.p.a. finalizzato alla realizzazione di una discarica di prima categoria in loc. Isoletta nel Comune di Strambino, nonche’ di una strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazze’ e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 21.07.2000 è stato sottoscritto l’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90, ora art. 34 D.lgs. 267/2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi, successivamente adottato con D.P.G.R. n. 100 del 18.09.2000;

il Collegio di Vigilanza nella seduta del 05.12.2002 ha preso atto dell’impossibilità di rispettare i termini previsti dall’accordo di programma per la realizzazione della strada provinciale, e ha conseguentemente rimesso gli atti agli Enti sottoscrittori per la predisposizione di una proposta di modifica sostanziale dell’accordo originario;

a seguito delle determinazioni del Collegio di Vigilanza, il Sindaco del Comune di Strambino, quale soggetto promotore dell’accordo, con nota prot. 400 del 17.01.2003, ha convocato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 30.01.2003, la Conferenza di Servizi finalizzata a verificare la possibilità di addivenire all’approvazione della modifica dell’accordo di programma;

la Conferenza di Servizi ha condiviso all’unanimità la proposta di modifica dell’accordo di programma che prevede:

per la PROVINCIA DI TORINO

- l’impegno a realizzare entro il 31.03.2003, la massicciata del II lotto della strada provinciale, in modo da consentire da tale data il transito dei mezzi di trasporto della Società Canavesana Servizi;

- l’impegno a completare l’intero tratto del II lotto della strada provinciale entro il 31.10.2003;

- l’impegno a declassificare e retrocedere ai Comuni i tratti viari dismessi entro il 30.06.2004;

per LA SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI

- l’impegno a versare il 20% del contributo di euro 309.874,14 dovuto alla Provincia di Torino, entro il 31.03.2003, ad avvenuta transitabilità della massicciata e a corrispondere la parte rimanente in proporzione all’avanzamento dei lavori,con scadenze coincidenti con l’avanzamento stesso;

- l’impegno a realizzare il tratto di raccordo viabile tra la discarica e la massicciata realizzata dalla Provincia di Torino, nei successivi 30 giorni dall’impegno della Provincia di Torino;

per il COMUNE DI STRAMBINO

- l’impegno a cessare di richiedere la maggiorazione di £ 10 / Kg sul contributo di impatto ambientale, ad avvenuto completamento del raccordo viario realizzato dalla Società Canavesana Servizi, con la nuova strada provinciale;

- l’impegno ad acquisire il tratto viario dismesso dalla Provincia entro il 30.06.2004;

per il COMUNE DI VISCHE

- l’impegno ad acquisire il tratto viario dismesso dalla Provincia entro il 30.06.2004;

sono fatti salvi gli ulteriori impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione dell’accordo di programma in data 21.07.2002 e della convenzione allo stesso allegata, non oggetto della presente modifica;

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13.02.2003 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo a cura del Responsabile del procedimento del Comune di Strambino;

con nota prot. 2362/19.7 del 20.02.2003, sono stati comunicati alla Giunta Regionale gli esiti della conferenza allegando lo schema della modifica all’accordo di programma approvato e quello della modifica alla convenzione;

il Consiglio comunale di Strambino, con deliberazione n. 16 del 18.02.2003, ha ratificato l’adesione del Sindaco alla modifica all’accordo;

il Consiglio comunale di Vische, con deliberazione n. 11 del 14.02.2003 ha ratificato l’adesione del Sindaco alla modifica all’accordo;

la Giunta Provinciale della Provincia di Torino, con verbale n. 6 del 18.02.2003, protocollo n. 123-45538/2003 ha approvato il testo della modifica all’accordo, rinviando l’approvazione, con successivo atto deliberativo da parte del Consiglio Provinciale, dell’atto integrativo della Convenzione regolante i rapporti negoziali tra gli Enti sottoscrittori dell’accordo, la cui stipula è prevista dalla presente modifica all’accordo di programma entro il 31.03.2003.

Visti:

l’art. 34, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97, art. 17”.

decreta

È approvata la modifica all’accordo di programma stipulato in data 21.07.2000 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische, e la Società Canavesana Servizi, per la realizzazione di una discarica di 1° categoria in loc. Isoletta nel Comune di Strambino, nonche’ di una strada di collegamento tra la SP.81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato di Crotte;

il testo della modifica all’accordo di programma e i relativi allegati, descritti a pag. 4 delle premesse del medesimo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato, unitamente al testo della modifica all’accordo di programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

p. Enzo Ghigo
Il Vicepresidente
William Casoni

Allegato

Modifica sostanziale all’accordo di programma sottoscritto in data 21 luglio 2000 ai sensi dell’art. 27 della legge 142 / 90 - ora art. 34 D.Lgs. 267/2000 - tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi s.p.a., finalizzato alla realizzazione di una discarica di 1^ categoria in loc. Isoletta del Comune di Strambino nonché di una strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte

Premesso :

1) Che in data 21 luglio 2000 veniva sottoscritto l’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 142/90 - ora art. 34 D.Lgs. 267/2000 - , tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Strambino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi s.p.a., finalizzato alla realizzazione di una discarica di 1^ categoria in loc. Isoletta del Comune di Strambino nonché di una strada di collegamento tra la S.P. 81 di Mazzè e la S.P. 56 di Strambino, in variante all’abitato della frazione Crotte

2) Che l’accordo suddetto è stato adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 18.09.2000

3) Che l’accordo suddetto prevedeva i seguenti impegni da parte degli Enti sottoscrittori:

La Regione Piemonte aderiva al contenuto dell’accordo di programma e si impegnava ad adottare l’accordo medesimo con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/90 assentendo le variazioni urbanistiche specificate al punto 3 dell’accordo stesso.

La Provincia di Torino si impegnava a realizzare la nuova arteria di collegamento tra la S.P. 56 e la S.P. 81 con la previsione della rettifica del tracciato del tratto di collegamento con la frazione Carrone e la realizzazione di un nuovo tronco con inserimento sulla S.P. n. 81, comprensivo dell’impianto di illuminazione dello svincolo con la S.P. 81, entro 26 mesi dal decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte

Si impegnava a finanziare l’opera di cui al punto precedente, così come approvato nel quadro economico inserito nella convenzione, per l’importo complessivo di Lire 2.800.000.000

Si impegnava a declassificare e retrocedere i tratti specificati nella convenzione di cui all’art. 6 ai Comuni di Vische e Strambino ad opera ultimata e comunque non oltre 32 mesi dal decreto di adozione dell’accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte;

Si impegnava a verificare l’opportunità di smantellare il reliquato stradale di accesso alla frazione Carrone, fatti salvi i diritti di accesso ai fondi limitrofi. Tale verifica sarebbe stata posta all’attenzione del collegio di vigilanza per la definizione della questione, che poteva prevedere l’eventuale acquisizione da parte del Comune di Strambino;

Il Comune di Strambino si impegnava a sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 giorni l’accordo di programma;

Si impegnava a garantire che al termine della coltivazione della cava il sito per la futura realizzazione della discarica sarebbe stato conforme al progetto autorizzato;

Si impegnava a conclusione della coltivazione della cava a cedere con atto pubblico le aree alla Società Canavesana Servizi per la realizzazione della discarica;

Si impegnava ad accollarsi le aree dimesse dalla Provincia di Torino della ex S.P. 81 dal km 11+750 fino al confine con il comune di Vische, provvedendo alla relativa classificazione nel repertorio delle strade comunali e alla relativa manutenzione;

Si impegnava a vigilare a conclusione dell’uso della discarica che il ripristino ambientale fosse eseguito con le modalità previste nelle autorizzazioni degli Enti competenti e che non creasse pregiudizio alcuno all’ambiente circostante;

Si impegnava a valutare la possibilità di acquisizione del reliquato in frazione Carrone, una volta sciolte le riserve della Provincia di Torino e d’intesa con la medesima;

Il Comune di Vische si impegnava a sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale entro 30 giorni l’accordo di programma;

Si impegnava ad accollarsi le aree dimesse dalla Provincia di Torino della ex S.P. 81 dal km 8+350 fino al confine con il comune di Strambino, provvedendo alla relativa classificazione nel repertorio delle strade comunali e alla relativa manutenzione;

Si impegnava ad assumersi l’onere della manutenzione dell’impianto e dei relativi consumi per la pubblica illuminazione ubicata nello svincolo di innesto sulla S.P. 81;

La Società Canavesana Servizi si impegnava ad acquisire le aree che il Comune Strambino avrebbe ceduto con atto pubblico alla Società medesima già predisposte alla realizzazione di una discarica per R.S.U. provvedendo, a compenso per i terreni ceduti e per l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione della discarica, a versare al Comune di Strambino Lire850.000.000 così suddivisi:

- Lire 250.000.000 all’ottenimento del parere favorevole della Regione Piemonte per la Cava (già versate nel mese di dicembre 1999)

- Lire 350.000.000 entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo

- Lire 250.000.000 alla data di inizio dei conferimenti

Si impegnava a realizzare la discarica di 1^ categoria in loc. Isoletta coerentemente con il cronoprogramma e compatibilmente con il cronoprogramma di realizzazione della strada provinciale e di renderla funzionante per il conferimento alla data di percorribilità della strada provinciale e all’avvenuto completamento della rete viaria di accesso;

Si impegnava con le modalità stabilite nella convenzione da stipularsi con la Provincia di Torino ed i Comuni di Strambino e Vische ad elargire alla Provincia di Torino il contributo di Lire600.000.000 entro 30 giorni dalla consegna dei lavori;

Si impegnava a realizzare la strada di accesso alla discarica coordinandosi con la Provincia per le modalità di innesto alla provinciale;

Si impegnava a conclusione dell’utilizzo della discarica a ripristinare lo stato dei luoghi così come da progetto autorizzato;

Si impegnava a contribuire annualmente ai costi dei consumi di energia elettrica inerente all’impianto di pubblica illuminazione dello svincolo in territorio di Vische, quantizzabili ad avvenuta definizione del progetto esecutivo da parte della Provincia ed alla conseguente stima dei costi stessi da parte della soc. SOLE , fino al perdurare della gestione post-mortem della discarica. La soluzione del predetto impegno sarebbe stata oggetto di determinazione del Collegio di Vigilanza;

4) che a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 sono stati smaltiti nella discarica di Torre-Bairo gestita dalla Società Canavesana Servizi grandi quantitativi di rifiuti che hanno saturato la discarica in esercizio prima del previsto;

5) che al fine di non creare un’emergenza rifiuti per il bacino di 57 Comuni serviti dalla Società Canavesana Servizi, in data 21 settembre 2001 si è resa necessaria l’attivazione anticipata della discarica in loc. Isoletta senza attendere il completamento della strada provinciale;

6) Che il Comune di Strambino al fine di evitare l’attraversamento da parte dei mezzi destinati alla discarica dell’abitato di Crotte ha provveduto alla realizzazione di una viabilità provvisoria, richiedendo alla Società Canavesana Servizi una maggiorazione di Lire 10/kg del contributo di impatto ambientale di cui all’art.41 della L.R. 59/1995;

7) Che in fase di progettazione definitiva del II lotto della strada provinciale di collegamento tra la S.P. 56 e la S.P. 81 si è reso necessario sottoporre il progetto alla fase di verifica di impatto ambientale, nonché al parere di compatibilità con il Piano Stralcio Fasce Fluviali;

8) Che il progetto definitivo del II lotto della strada provinciale, integrato con le opere di mitigazione ambientale, è stato approvato dalla Giunta Provinciale il 26.2.2002 nell’importo di Lire3.220.000.000 a fronte di un costo preventivato in sede di progettazione preliminare di Lire2.620.000.000;

9) che gli adempimenti di cui al punto 7, sommati all’imprevisto carico di lavoro gravato sugli uffici provinciali a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2000, hanno portato inevitabili ritardi nella progettazione ed appalto del II lotto della nuova arteria di collegamento tra la S.P. 56 e la S.P. 81, che non hanno consentito il rispetto del termine del 18 novembre 2002 fissato dall’accordo di programma per il completamento della strada;

10) Che il collegio di Vigilanza, riunitosi nelle sedute del 6 febbraio 2001 (della quale è stato redatto il verbale n. 1), dell’11 dicembre 2001 (della quale è stato redatto il verbale n. 2), del 21 marzo 2002 (della quale è stato redatto il verbale n. 3) ha tenuto costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione e da ultimo nella seduta del 5 dicembre 2002 (della quale è stato redatto il verbale n. 4) ha preso atto dell’impossibilità di rispettare i termini previsti nell’accordo di programma per la realizzazione della strada provinciale ed ha rimesso gli atti agli Enti sottoscrittori per l’approvazione di una modifica sostanziale all’accordo;

11) Che il Comune di Strambino con nota n.400 del 17.1.2003 ha promosso la modifica sostanziale all’accordo di programma di cui all’oggetto convocando ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 30 gennaio 2003;

12) Che in data 30 gennaio 2003 si è tenuta la conferenza di servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 della quale si è redatto il verbale n.1 nel quale i convenuti hanno condiviso all’unanimità definizione della bozza del presente accordo, costituente modifica sostanziale all’accordo di programma originario;

13) che la modifica all’accordo di programma prevede che entro il 31 marzo 2003 venga consentita la transitabilità ai mezzi della Società Canavesana Servizi del tracciato del secondo lotto della strada provinciale che dal bivio per Carrone prosegue fino all’innesto sulla S.P. 81 per Mazzè. Alla medesima data la Società Canavesana Servizi verserà il 20% del contributo dovuto alla Provincia di Torino e corrisponderà la parte rimanente in proporzione all’avanzamento dei lavori, con scadenze coincidenti con l’avanzamento degli stessi; inoltre cesserà di corrispondere la maggiorazione del contributo di impatto ambientale di 10 lire/kg, semprechè sia realizzato alla suddetta data il tratto della massicciata della nuova viabilità provinciale e il raccordo di collegamento alla discarica, da realizzarsi quest’ultimo da parte della Società Canavesana Servizi entro 1 mese dall’adempimento della Provincia. Il mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza dell’accordo di programma.

La modifica all’accordo prevede altresì la ridefinizione del nuovo termine temporale perentorio della realizzazione del 2° lotto della strada provinciale da parte della Provincia di Torino, nonché quello della successiva retrocessione ai Comuni dei tratti dimessi.

Comporta altresì l’integrazione della convenzione già approvata, per la parte che riguarda le modalità di pagamento del contributo della Società Canavesana Servizi alla Provincia di Torino. L’atto integrativo della convenzione dovrà essere stipulato entro il 31.03.2003.

14) che con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13.02.2003 è stata data comunicazione da parte del responsabile del Procedimento dell’avvio del procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27 artt.12 e 13.

15) che il testo del presente accordo e dell’integrazione alla convenzione sono stati approvati dai competenti organi dei soggetti sottoscrittori con atti deliberativi che vengono allegati al presente accordo.

16) che il presente accordo, ancorché promosso dal Comune di Strambino, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma e che il competente settore della Regione Piemonte ha comunicato alla Giunta Regionale le modalità dell’iniziativa.

Sono allegati al presente accordo:

- n. 4 verbali delle sedute del Collegio di Vigilanza di cui a paragrafo 10 delle premesse

- n. 1 verbale della conferenza di servizi di cui al paragrafo 12 delle premesse

- copia della pubblicazione sul BUR relativa alla comunicazione dell’avvio del procedimento

- comunicazione alla Giunta Regionale da parte del settore Accordi di Programma relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto del presente accordo

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 123 - 45538 del 18.02.2003, di approvazione del testo del presente accordo e della relativa integrazione alla convenzione

- deliberazione della Giunta Comunale di Strambino n. 16 del 18.02.2003, di approvazione del testo del presente accordo e della relativa integrazione alla convenzione

- deliberazione della Giunta Comunale di Vische n. 11 del 14.02.2003, di approvazione del testo del presente accordo e della relativa integrazione alla convenzione

- schema di convenzione integrativa tra Provincia di Torino, Comune di Strambino, Comune di Vische e Società Canavesana Servizi

Tutto ciò premesso si stabilisce che :

L’anno duemilatre addì 26 del mese di febbraio , alle ore 14.00 , presso la sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello 165, Torino,

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da William Casoni, in qualità di Vicepresidente della Regione Piemonte, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, in quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 1297 del 24.02.2003.

La Provincia di Torino, rappresentata dal Dott. Ing. Dario Masera, (omissis), che interviene con delega del Presidente della Provincia di Torino, domiciliato per la carica in Torino, Via Maria Vittoria, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n.1297 del 24.02.2003.

Il Comune di Strambino, rappresentato dal geom Matteo Garetto, (omissis), in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica in Strambino, Piazza Municipio 1, promotore dell’accordo

Il Comune di Vische, rappresentato dal Sig. Acotto Ilario, (omissis), in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica in Vische, Via Piazza Colonnello Amione 1, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 1297 del 24.03.2003.

La Società Canavesana Servizi, società per azioni con capitale interamente pubblico, rappresentata da Giovanni Vaccarono, (omissis), in qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Ivrea, Via Novara, che partecipa all’accordo in qualità organismo di gestione di pubblico servizio come previsto dal Capo VII art.22 lett.e) della legge 142/90, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Sindaco del Comune di Strambino, promotore dell’accordo, prot. n. 1297 del 24.03.2003

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

OGGETTO DELL’ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, è condiviso all’unanimità, dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Sindaco del Comune di Strambino, dal Sindaco del Comune di Vische e dal Presidente della Società Canavesana Servizi, il contenuto delle presenti modifiche sostanziali all’accordo di programma sottoscritto il 21 luglio 2000 avente per oggetto la coltivazione di cava in loc. Isoletta ed il conseguente utilizzo a discarica pubblica di 1^ categoria, nonché la realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 81 e la S.P. 56 in variante all’abitato di Crotte nel Comune di Strambino.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti modifiche all’accordo, unitamente agli atti amministrativi ad esso allegati.

ART.2

IMPEGNI

La Provincia di Torino si impegna a realizzare la massicciata del II lotto della strada provinciale entro il 31 marzo 2003 in modo da consentire da tale data il transito dei mezzi che trasportano i rifiuti destinati alla discarica

Si impegna a realizzare il II lotto della strada provinciale nel maggiore importo di euro 1.662.991,22 (pari a Lire 3.220.000.000) entro il 31 ottobre 2003.

Si impegna a declassificare e retrocedere ai Comuni i tratti viari dismessi entro il 30 giugno 2004

La Società Canavesana Servizi si impegna versare il 20% del contributo di euro 309.874,14 (pari a Lire 600.000.000) dovuto alla Provincia di Torino entro il 31 marzo 2003, ad avvenuta transitabilità della massicciata, e a corrispondere la parte rimanente in proporzione all’avanzamento dei lavori, con scadenze coincidenti con l’avanzamento stesso.

Si impegna altresì a realizzare, il tratto di raccordo viabile tra la discarica e la massicciata realizzata dalla Provincia di Torino entro il termine di cui sopra, nei successivi 30 giorni

Il Comune di Strambino si impegna a cessare di richiedere la maggiorazione di Lire 10/kg sul contributo di impatto ambientale ad avvenuto completamento del raccordo viario realizzato dalla Società Canavesana Servizi con la nuova strada provinciale.

Si impegna ad acquisire il tratto viario dimesso dalla Provinciale entro il 30 giugno 2004.

Il Comune di Vische si impegna ad acquisire il tratto viario dimesso dalla Provinciale entro il 30 giugno 2004.

La Regione Piemonte condivide le proposte del presente accordo e gli impegni dei soggetti precedentemente citati

Restano salvi gli ulteriori impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma in data 21 luglio 2000 e della convenzione allo stesso allegata.

ART.3

DECADENZA

Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2 comporta la decadenza dell’accordo e la remissione di ogni impegno sottoscritto dai soggetti firmatari dell’accordo di programma e della presente modifica.

ART.4

EFFICACIA DELL’ACCORDO

Le modifiche del presente accordo saranno approvate con specifico decreto del Presidente della Giunta Regionale e la loro efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del decreto medesimo.

Il presente atto è costituito in n. 7 pagine dattiloscritte e manoscritte, di cui il responsabile del procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte

Per il Presidente della Giunta Regionale

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Per la Provincia di Torino

Per Il Presidente

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Per il Comune di Strambino

Il Sindaco

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Per il Comune di Vische

Il Sindaco

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Per la Società Canavesana Servizi

Il Presidente

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