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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2003, n. 33-8652

Esenzione dalla quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore severo di cui alla legge 12/2001. Modifica della Dgr n. 57-5740 del 3 aprile 2002

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio

La progressiva diffusione delle patologie tumorali, la loro valenza sociale, la necessità di garantire ai malati cure adeguate, nel rispetto della dignità del paziente, in particolare nella fase terminale della malattia, hanno indotto il legislatore ad emanare particolari normative a tutela di tale categoria di pazienti.

Tra le norme emanate sulla materia, la legge 8 febbraio 2001, n.12, concernente “Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”, si pone l’obiettivo di semplificare le procedure di accesso ai farmaci utilizzati nella terapia del dolore severo, non rispondente ai comuni trattamenti antalgici, così come dettano le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il controllo del dolore e degli altri sintomi sono una delle priorità dei programmi oncologici : nulla ha, infatti, maggiore impatto sulla qualità di vita di questi pazienti.

I medicinali che possono essere prescritti con la procedura semplificata di cui alla legge 12/2001 sono quelli che contengono i farmaci compresi nell’allegato III - bis del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope (Dpr 309/90), ovvero buprenorfina, codeina, didrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone.

Anche la Regione Piemonte, in coerenza con gli indirizzi assunti in ambito nazionale, ha già inteso tutelare i pazienti che utilizzano i farmaci di cui alla legge 12/2001. Il provvedimento di reintroduzione della compartecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica convenzionata regionale (Dgr 57-5740 del 3 aprile 2002) prevede, in proposito, una specifica deroga alla disposizione generale della corresponsione, da parte degli assistiti, della quota fissa di 2 Euro per ogni pezzo di farmaco prescritto.

Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo e per i quali è consentita, ai sensi della legge 12/2001, la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti per una terapia massima di trenta giorni, il ticket è, infatti, fissato in 1 Euro per ogni preparazione prescritta fino ad un massimo di 2 Euro per ricetta.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili è possibile quantificare la spesa sostenuta dal Servizio sanitario regionale per i farmaci analgesici di cui all’allegato III - bis del Dpr 309/90 nel corso dell’anno 2002 in circa 1,6 milioni di euro (pari allo 0,2% della spesa sanitaria regionale netta), con un introito annuo da ticket stimato in 36 mila euro.

Si tratta, pertanto, di un introito alquanto modesto per il Servizio sanitario regionale, ma che grava su ammalati che devono già sopportare, spesso insieme ai familiari, pesanti difficoltà finanziarie, emozionali, fisiche e sociali.

Ad oggi, infatti, l’oncologia è ormai una disciplina transmuraria, comprendente variegate attività diagnostico-terapeutiche, spesso attualizzate in ambito domiciliare (assistenza domiciliare programmata “ADP”, integrata “ADI”, palliativa, ospedalizzazione domiciliare), con minori valorizzazioni dei costi rispetto al tradizionale ricovero ospedaliero.

La politica sanitaria regionale, nel perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, deve, pertanto, riconoscere la particolare importanza dell’assistenza domiciliare per i pazienti con cancro avanzato e, a fronte dei minori costi globali, supportare parte degli oneri finanziari sostenuti dagli ammalati.

In questo contesto, l’erogazione dei farmaci della terapia del dolore a totale carico del Sistema sanitario regionale, con esclusione di qualunque forma di compartecipazione alla spesa per i pazienti in trattamento con gli stessi, si configura come intervento prioritario a fronte di una vera e propria emergenza sanitaria ed un’opportunità di risposta alle domande ed ai bisogni dei pazienti oncologici in fase terminale.

Il provvedimento di esenzione della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa per i farmaci della terapia del dolore sarà effettivamente operativo a far data dal 1° aprile 2003, per consentire i necessari adeguamenti tecnici da parte delle farmacie.

La Giunta Regionale;

vista la legge 12/2001;

vista la Dgr 57-5740 del 3 aprile 2002;

condividendo la proposta del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di porre a totale carico del servizio sanitario regionale dal 1° aprile 2003, i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 12/2001, esentando i pazienti dalla corresponsione, per detti farmaci, della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica, già prevista con Dgr 57-5740 del 3 aprile 2002;

- di modificare di conseguenza la Dgr 57-5740 del 3 aprile 2002 nella parte relativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)