Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 50-8410

Preaccordo Regionale per la Medicina Generale. Approvazione del documento e individuazione risorse per la copertura finanziaria dello stesso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare l’allegato Preaccordo Regionale, condividendone i contenuti;

* di dare mandato all’Assessore Regionale alla Sanità di stipulare l’Accordo Regionale per la Medicina Generale i cui contenuti sono descritti negli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di dare atto che gli oneri finanziari relativi all’applicazione dei presenti Accordi, per l’anno 2003 pari a complessivi Euro 23.056.229,20 di cui Euro 22.999.229,20 per l’Allegato A e Euro 57.000 per l’Allegato B, trovano copertura a valere sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione sull’impiego delle risorse disponibili assegnate a ciascuna ASL. Ad ogni trimestre viene monitorata la realizzazione dei risparmi attesi al fine di attivare le eventuali necessarie azioni correttive.

* di prevedere il monitoraggio dell’impatto economico dell’ Accordo sulla programmazione aziendale per un costante riscontro dell’attuazione degli Istituti previsti e dei risultati raggiunti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

ACCORDO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE 2003 - 2005

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Rapporto ottimale

Art. 3 - Forme associative

Art. 4 - Personale di studio

Art. 5 - Prestazioni informatiche

Art. 6 - Partecipazione a gruppi di lavoro

Art. 7 - Attività di prevenzione

Art. 8 - L’Assistenza domiciliare integrata

Art. 9 - Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza.

Art. 10 - Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso

Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A

Art. 12 - Il budget di Distretto

Art. 13 - Equipe di assistenza territoriale

Art. 14 - Attività dell’ Equipe di assistenza territoriale

Art. 15 - Medici di continuità assistenziale

Art. 16 - Attività territoriali programmate

Art. 17 - Commissione per la formazione

Art. 18 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.

Art. 19 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale

Art. 20 - Trattamento economico di animatori e docenti

Art. 21 - Previsione di spesa

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti determinati dal presente accordo suddivisi per singolo istituto.

Tabella

NORME FINALI

Norma Finale 2

DICHIARAZIONE A VERBALE


DICHIARAZIONE PRELIMINARE

La Regione Piemonte è fortemente determinata nel perseguire il migliore utilizzo delle risorse disponibili per garantire ai cittadini, nel presente e nel futuro, un’assistenza sanitaria qualitativamente e quantitativamente adeguata alle loro esigenze.

Ciò si è rivelato possibile solo attraverso una riforma strutturale del Servizio Sanitario Regionale che, partendo dal disposto del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e cogliendo le opportunità offerte dal Patto Stato Regioni e dall’aumento dell’autonomia regionale, persegua contemporaneamente la riorganizzazione della rete ospedaliera e la strutturazione di un’assistenza territoriale potenziata ed omogeneamente orientabile verso le specifiche esigenze del SSR.

A tale fine la Regione Piemonte sta predisponendo un nuovo Piano Sanitario Regionale che intende da un lato razionalizzare la rete ospedaliera, sia pubblica che privata, per qualificare l’offerta e migliorare l’accessibilità di prestazioni sanitarie di secondo livello, dall’altro potenziare le cure primarie, per ridurre il ricorso improprio alle strutture di secondo livello, creando nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali del cittadino.

Per quanto riguarda in particolare l’assistenza territoriale la Regione Piemonte ritiene fondamentali quattro obiettivi strategici:

1) una forte collaborazione fra tutti i professionisti operanti nell’assistenza territoriale che, attraverso il coordinamento nel Distretto, possano orientare parte della loro attività al perseguimento di obiettivi di assistenza prioritari e funzionali ai processi di razionalizzazione

2) la realizzazione in prospettiva di una reale continuità assistenziale che garantisca al cittadino la possibilità di ricevere assistenza coerente e appropriata durante l’intero arco della giornata ed evitare di doversi rivolgere al pronto soccorso o all’ospedale nei casi in cui non è strettamente necessario

3) l’aumento del livello di sicurezza dell’assistenza territoriale, in particolare nei casi di ADI e di Dimissione Protetta, grazie ad un sistema di tutela capillare ed efficiente in grado di intervenire tempestivamente e garantire una mobilità assistita fra territorio ed ospedale e fra diversi presidi ospedalieri

4) lo sviluppo di un sistema informativo tecnologicamente avanzato ed efficiente, non solo finalizzato al trattamento gestionale dei dati, ma orientato anche a supportare complessità organizzative maggiori e facilitare la comunicazione fra tutti gli operatori del SSR e fra questi ed il cittadino.

Questo Accordo rappresenta un passo fondamentale verso la migliore organizzazione dell’assistenza territoriale atta a ridurre il tasso di ospedalizzazione; ulteriori e significativi risultati scaturiranno dal continuo e costruttivo confronto tra le Istituzioni, gli operatori sanitari e le organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini.

Ulteriori accordi saranno stipulati dopo la pubblicazione del PSSR attualmente in discussione, per introdurre gli elementi necessari alla sua piena realizzazione anche in relazione ai risultati raggiunti dal presente Accordo.

Nell’ambito del territorio fondamentale importanza assume il ruolo del Medico di Medicina Generale, sia quale erogatore diretto di prestazioni, sia in qualità di primo soggetto di tutela in quanto agente di fiducia del cittadino ed ordinatore di spesa.

Il presente Accordo, coinvolgendo il Medico di Medicina Generale nel processo di razionalizzazione dell’assistenza e nella creazione di un flusso continuo di dati indispensabili alla sua realizzazione, intende fornire agli stessi strumenti ed opportunità di perfezionamento delle loro funzioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi del P.S.S.R., in integrazione ed attiva interazione con le altre strutture e figure professionali del S.S.N.

La Regione chiede a tutti i Medici di Medicina Generale uno specifico impegno nel settore dell’assistenza agli anziani, dell’educazione sanitaria, della prevenzione e delle cure domiciliari preventive ed alternative al ricovero ospedaliero.

La Regione Piemonte favorisce, in applicazione del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e del D.P.R. 270/00, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Medici di Medicina Generale alla razionalizzazione delle spesa ed al miglioramento della qualità dell’assistenza, creando le condizioni necessarie al miglior funzionamento degli Uffici distrettuali di coordinamento nell’ambito dei quali egli possa partecipare a pieno titolo per la determinazione dei programmi e dell’attività gestionale del Distretto.

La Regione Piemonte offre ai Medici di Medicina Generale le opportunità e gli incentivi ad un perfezionamento dell’organizzazione del loro lavoro, favorendo l’aggregazione dei medici in associazioni.

Il presente Accordo offre inoltre stimoli concreti all’acquisizione di tecnologie informatiche, sia per agevolare il lavoro routinario dei medici, sia per creare le basi di un sistema informativo che possa fornire nel prossimo futuro dati epidemiologici e gestionali utili alla Regione e al tempo stesso agevolare l’assistito con la possibilità di prenotazione degli esami clinici e delle visite specialistiche direttamente nello studio medico.

La Parte Pubblica ed i Sindacati firmatari concordano nell’opportunità di una stretta e continua collaborazione nell’applicazione del presente Accordo. Per tale motivo si impegnano ad una azione di sensibilizzazione e formazione congiunta dei Dirigenti Distrettuali e dei Medici di Medicina Generale, allo scopo di perseguire e valutare i risultati concreti delle innovazioni introdotte, riservandosi eventualmente di apportare i necessari perfezionamenti.

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Accordo regola - ai sensi del DPR 270/2000 Capo VI - il rapporto di lavoro esistente fra le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte ed i medici di medicina generale in esse operanti, per lo svolgimento dei compiti relativi a:

a) assistenza primaria

b) continuità assistenziale

c) medicina dei servizi

d) emergenza sanitaria territoriale

e) attività territoriali programmate

2. Del presente Accordo fanno parte integrante gli Accordi relativi all’emergenza territoriali di cui alla DGR n. 45-6042 del 13 maggio 2002 e alla Continuità Assistenziale di cui alla DGR 38-6649 del 15 luglio 2002 i cui effetti normativi ed economici si intendono pertanto efficaci senza interruzione fino a tutto il 2005 ed oltre in regime di prorogatio

3. Il presente Accordo entra in vigore il 1 marzo 2003 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2005 o fino alla stipula di nuovi accordi regionali.

Art. 2 - Rapporto ottimale

1. Ai sensi dell’art. 8, lettera h), decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale nella Regione Piemonte è disciplinato secondo i seguenti rapporti ottimali:

a) le carenze dell’anno 2004 saranno calcolate in modo che possa essere iscritto soltanto un medico per ogni 1100 residenti o frazione di 1100 superiore a 650, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre 2003.

b) le carenze dell’anno 2005 e successivi, salvo diversi accordi, saranno calcolate in modo tale che possa essere iscritto soltanto un medico per ogni 1200 residenti o frazione di 1200 superiore a 800, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 3 - Forme associative

1. L’associazionismo nasce dall’esigenza di:

- soddisfare tempestivamente bisogni assistenziali non differibili, causa preponderante degli accessi impropri al Pronto Soccorso e dei conseguenti ricoveri ospedalieri, anche in fasce orarie diverse da quelle dedicate da ciascun medico all’attività ambulatoriale;

- migliorare l’assistenza e, nel contempo, elevare il livello delle prestazioni, aumentando il numero delle ore in cui è possibile accedere agli studi medici;

- consentire l’utilizzo comune di strumenti e apparecchiature;

- elevare la possibilità di partecipare ad attività formative;

- fornire prestazioni sanitarie omogenee sul territorio

2. Le forme associative già previste dagli Accordi Regionali di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 sono riconosciute come equivalenti a quelle previste dall’art. 40 del DPR 270/2000 e dallo stesso regolamentate.

3. Ciascun medico presta la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dell’associazione. In particolare deve essere disponibile, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale, a svolgere nei confronti di detti assistiti le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili.

4. In particolare si considera la medicina in associazione che garantiva l’obiettivo n. 1 dell’art 2 di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 equivalente alla medicina in associazione di cui alla lettera A, comma 6, dell’art. 40, e la medicina in associazione che garantiva l’obiettivo n. 3 dell’art. 2 di cui alla DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996 equivalente alla medicina in rete di cui alla lettera B, comma 6 dell’art. 40.

In deroga temporanea al disposto dell’art. 40, comma 4 lettera e), per evitare disagi ai cittadini, è consentito fino ad esaurimento il riconoscimento anche delle forme associative che al momento della pubblicazione del presente Accordo risultano composte da soli due medici. Il Comitato Regionale, previo parere favorevole del Comitato Aziendale ex art.11 D.P.R. 270/2000, può superare il limite stabilito dall’art.40 comma 4 lettera c, relativo all’ambito territoriale sia per associazioni costituite sia per quelle nuove, fatta salva la città di Torino.

5. Le percentuali di riferimento di cui ai punti 1, 2 e 3, lettera B2 dell’art. 45, DPR 270/2000 sono concordate nella seguente misura:

Medicina in associazione: 70% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte

Medicina in rete: 20% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte

Medicina di gruppo: 20% dei medici di assistenza primaria operanti in Piemonte

Le parti si impegnano a rivedere periodicamente le precedenti percentuali, al fine di favorire nel tempo la medicina in rete e quella di gruppo, mediante Accordo Integrativo.

6. Il riconoscimento delle forme associative esistenti è immediato ed automatico e non richiede formalità alcuna da parte dei medici. Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale il numero delle forme associative esistenti distinte nelle 3 tipologie sopraindicate, nonché la composizione nominativa delle stesse. Il Comitato Regionale di cui all’art. 12 del DPR 270/2000 istituisce e cura un elenco di dette forme associative, distinto nelle tre tipologie, da aggiornarsi con cadenza trimestrale e verifica altresì il numero degli assistiti iscritti ai medici coinvolti nell’associazione.

7. I medici che intendono costituire una nuova forma associativa devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, a mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o l’impossibilità alla medesima. Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere, in qualsiasi momento successivamente all’inizio dell’operatività, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art.40 del D.P.R. 270/2000.

8. La forma associativa dovrà diventare operativa entro 90 giorni dal ricevimento del nulla-osta; i relativi benefici economici decorreranno dalla data di effettiva attivazione.

9. Ai sensi dell’art.40, comma 7, lett.b) del D.P.R. 270/2000 il nuovo orario di chiusura pomeridiana da parte di uno degli studi associati deve avvenire non prima delle ore 19.00. Per le associazioni costituite ai sensi dell’Accordo Regionale previgente, si concorda il termine di mesi due, a partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai fini del necessario adeguamento.

10. Per quanto riguarda la medicina in rete e quella di gruppo, dovranno essere garantiti i nuovi obiettivi previsti dall’art.40, comma 8 e 9, del D.P.R. 270/2000 concordando il termine di mesi tre, dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per il necessario adeguamento

11. Si ribadisce l’assoluta obbligatorietà che la popolazione assistita sia informata in modo chiaro ed esaustivo sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento delle forme associative, previa affissione, in ogni studio medico di apposita comunicazione, chiara e leggibile, da concordarsi nelle modalità e nei limiti con gli uffici competenti dell’ASL di appartenenza in modo che venga garantita ai cittadini la conoscenza dell’accessibilità a ciascun medico dell’associazione.

12. E’, inoltre, dovere del medico associato garantire la disponibilità di informazioni, mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata e tempestiva informazione. Il patto costitutivo delle forme associative deve avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del medico.

13. L’ASL è tenuta a verificare l’applicazione di quanto sopra e ad informare i nuovi iscritti in merito all’associazione cui appartiene il medico prescelto (orari di apertura degli altri studi, nominativi degli altri medici facenti parte dell’associazione, finalità, ecc.....).

14. In particolare, gli orari degli ambulatori di tutti i medici dell’associazione devono essere comunicati all’ASL ed esposti in tutti gli studi facenti parte dell’associazione oltreché esplicitati nel patto di costituzione della forma associativa.

Ogni variazione relativa all’orario dovrà essere tempestivamente comunicata agli assistiti e all’Azienda competente.

15. Eventuali inadempienze avverso il dettato sopra descritto, comporteranno l’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 16 in materia di responsabilità convenzionali.

16. Ciascuna associazione, entro 60 gg. dalla data di costituzione, è tenuta a redigere una Carta dei Servizi delle prestazioni rese da consegnare agli assistiti secondo un modello concordato a livello aziendale e da sottoporre, per le valutazioni deontologiche, al competente Ordine dei Medici.

17. Ogni modifica sostanziale dell’associazione ne comporta la rivalutazione del Comitato Regionale, acquisito il parere del Comitato Aziendale.

Art. 4 - Personale di studio

1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto alla lettera B4 e B5 dell’art. 45, DPR 270/2000, il Comitato Regionale di cui all’art. 12 del DPR 270/2000 istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore di studio professionale (B4) o un infermiere professionale (B5) tenendo distinte le due tipologie.

2. Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura:

Collaboratore di studio: 25% degli assistiti in ambito regionale

Personale infermieristico: 5% degli assistiti in ambito regionale

Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a revisionarle ed aumentarle, mediante Accordo Integrativo.

3. In tale elenco sono iscritti i medici che già utilizzano le sopra citate collaborazioni, per i quali decorre automaticamente dalla data di entrata in vigore del DPR 270/2000 o, se successiva, dalla data di assunzione, il riconoscimento delle relative indennità.

4. Ogni Azienda entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo comunica al Comitato Regionale l’elenco dei medici che utilizzano personale di studio, distinto nelle due tipologie sopra descritte.

Tale elenco verrà curato ed aggiornato dal Comitato Regionale ex art.12 D.P.R.270/2000 con cadenza semestrale.

5. I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione comunica, a mezzo telegramma, al medico interessato e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua utilizzazione od il superamento del limite.

Tale atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art.40, lett.B4 e B5, del D.P.R. 270/2000.

6. L’effettiva utilizzazione del personale deve avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del nulla-osta regionale.

7. Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorre dal momento della comunicazione del medico all’ASL o dal momento dell’effettivo inizio di attività del personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima.

8. E’ consentito il riconoscimento delle indennità per il collaboratore di studio in soprannumero al limite del 25% qualora tale percentuale sia stata già raggiunta e la richiesta sia formulata da medici impegnati nella teleprenotazione.

9. Il riconoscimento contemporaneo delle indennità di cui alle lettere B4 e B5 può essere riconosciuto solo nell’ambito di una delle forme associative.

10. Qualora il collaboratore di studio o l’infermiere professionale operi per una forma associativa, la relativa indennità è riconosciuta ad ogni medico facente parte dell’associazione a condizione che il collaboratore sia presente per almeno 16 ore settimanali nel caso di tre medici, 24 ore settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore a quattro.

L’infermiere professionale dovrà, invece, essere disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ASL competente procederà al conguaglio in modo che la somma totale delle indennità percepite nel corso dell’anno solare precedente non superi le spese effettive dimostrate, comprendenti la retribuzione lorda, i contributi sociali, gli onorari di eventuali consulenti del lavoro, il costo della formazione del personale ed il costo di eventuali polizze assicurative connesse all’impiego del personale.

11. L’assunzione può essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le forme associate, il contratto di assunzione potrà essere stipulato da un solo componente il gruppo, fermo restando l’erogazione degli incentivi a tutti i componenti qualora siano rispettate le condizioni previste al punto 10.

Art. 5 - Prestazioni informatiche

1. Al fine di incentivare l’informatizzazione degli studi medici e di favorire la comunicazione e la trasmissione di documentazione varia tra ASL e singoli medici, sono riconosciuti specifici compensi ai medici che garantiscono:

a) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse strutture del SSR.

b) la incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatizzate e/o la loro stampa.

c) le procedure burocratiche di teleprenotazione

2. Per quanto riguarda la prestazione di cui al punto a) i singoli medici comunicano all’ASL un recapito di posta elettronica (e-mail). A tal fine il medico potrà avvalersi di indirizzi di terzi. Dal momento della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del medico le AA.SS.LL. potranno omettere qualsiasi comunicazione scritta ed avvalersi unicamente della comunicazione telematica nei confronti dello stesso medico. Il diritto al compenso decorre dalla data di notifica all’ASL dell’indirizzo di posta elettronica da parte del medico. Il medico si impegna altresì a comunicare prontamente all’ASL ogni variazione di indirizzo. Trascorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo tutti i medici dovranno aver comunicato l’indirizzo di posta elettronica e potrà essere abolita la comunicazione cartacea.

3. Le prestazioni di cui ai precedenti punti b) e c) saranno facoltativamente fornite dal medico su richiesta del responsabile di distretto, d’intesa con l’Ufficio di Coordinamento Distrettuale e il Comitato d’Azienda; il diritto al compenso decorrerà dall’inizio delle attività in questione.

4. Qualora i servizi di cui ai precedenti commi, in regime di medicina in associazione o di medicina di gruppo, siano svolti da un collaboratore di studio, a ciascun medico associato, indipendentemente dalle percentuali previste dall’art. 4, viene riconosciuta l’indennità prevista al punto B4 dell’art. 45 del DPR 270/2000.

5. Per le prestazioni informatiche di cui al presente articolo viene riconosciuto un compenso forfetario, come indicato nella seguente tabella:

Prestazione

punto a) procedure di posta elettronica: Compenso mensile per medico Euro 74,00

punto b) incorporazione in cartelle informatizzate e/o stampa referti: Compenso annuo per assistibile Euro 0,50

punto c) teleprenotazione esami: Compenso annuo per assistibile Euro 1,55

Art. 6 - Partecipazione a gruppi di lavoro

1. Al fine di consentire la piena e produttiva partecipazione dei medici di medicina generale ai momenti di programmazione e gestione regionale, aziendale e distrettuale, come previsto al comma 1, art. 9, DPR 270/2000, a titolo di rimborso forfetario delle spese di viaggio e sostituzione è riconosciuta:

a) Una indennità di partecipazione di Euro 50 per un impegno inferiore o pari a 1/2 giornata

b) Una indennità di partecipazione di Euro 100,00 per un impegno superiore a 1/2 giornata

c) Una indennità di spostamento di Euro 25,00, in aggiunta alle precedenti di cui ai punti a) e b), per i medici la cui residenza dista più di 30 km dal luogo in cui si svolge la riunione.

Per la partecipazione ad ogni singolo incontro di lavoro di:

* Comitati regionali di cui all’articolo 12 del DPR 270/2000 a 2 componenti per ogni sigla sindacale firmataria del presente Accordo.

* Comitati aziendali di cui all’art. 11 del DPR 270/2000 ad un 1 componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente Accordo.

* Gruppi di lavoro regionali previsti dai presenti accordi e/o deliberati dalla Regione

* Gruppi di lavoro aziendali o distrettuali deliberati dalle AA.SS.LL.

* Commissione per l’appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse prevista al comma 4, art. 14 DPR 270/2000

* Osservatorio regionale per l’appropriatezza.

2. Ai medici di medicina generale eletti a far parte dell’Ufficio di coordinamento o di sue sottocommissioni ufficialmente istituite dal Responsabile di Distretto ed alla Commissione per l’appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse di cui al comma 4, art. 14 DPR 270/2000 sono riconosciute per le attività da esse derivanti:

* Euro 50 per i lavori direttamente connessi a ciascuna riunione.

* Indennità mensile lorda di 300 euro per i lavori connessi al funzionamento complessivo dell’istituto.

3. I compensi di cui al presente articolo sono a carico delle Aziende nell’ambito della quale operano i singoli medici, salvo la possibilità di rivalsa delle stesse per Commissioni deliberate da Aziende Ospedaliere. I compensi sono riconosciuti al medico nei tempi e con le modalità previste per i compensi di cui al DPR 270/2000.

4. Le attività previste dal presente articolo non comportano limitazioni del massimale.

Art. 7 - Attività di prevenzione

1. I medici di assistenza primaria collaborano alle attività di prevenzione dei tumori previste dai provvedimenti deliberativi regionali.

2. Il Comitato Regionale designa i rappresentanti dei medici di medicina generale in seno al Gruppo regionale per lo Screening in Oncologia ed ai Comitati tecnici dei Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori previsti dalla sopracitata D.G.R..

3. I medici di assistenza primaria sono tenuti a:

a) partecipare alla sessione di formazione specifica al progetto;

b) attenersi ai protocolli operativi stabiliti dal Comitato Tecnico in accordo con i loro rappresentanti;

c) fornire l’informazione necessaria alle persone da loro assistite al fine di rendere consapevole la decisione di aderire allo screening e contemporaneamente garantirne l’accesso;

d) selezionare dalle liste dei loro assistibili le persone eleggibili allo screening;

e) seguire i loro assistiti nelle fasi diagnostiche e terapeutiche, eventualmente conseguenti allo screening, secondo i protocolli definiti dai programmi.

4. Ai medici di medicina generale saranno fornite trimestralmente le liste degli assistiti non aderenti agli inviti ed i risultati dei test relativi agli aderenti.

5. Per le attività di prevenzione sopra indicate, per ogni soggetto che abbia effettuato il previsto test di screening dopo l’inizio della campagna di prevenzione, al medico è riconosciuto un compenso forfetario di Euro 2,58 (lire 5.000) per ogni singolo test. L’elenco sarà fornito dal medico all’Azienda con cadenza trimestrale. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste al punto 4) dell’allegato D) dell’Accordo Nazionale.

6. Nel caso di altri progetti previsti dalla Regione o dalle Aziende, anche di carattere sperimentale, relativi ad altre patologie, saranno applicati gli stessi obblighi operativi e relativi compensi.

Art. 8 - L’Assistenza domiciliare integrata

1. L’Assistenza Domiciliare Integrata e quella Programmata sono regolate dall’art. 39 e dagli allegati G ed H del DPR 270/2000

2. Sono riconosciuti al medico di medicina generale i seguenti compensi:

a) per le attività correlate all’apertura del caso, comprendenti la valutazione multidimensionale dello stato funzionale della persona attraverso gli strumenti di cui alla DGR n° 41-5952 del 7/5/02, la stesura del piano di assistenza e la presa incarico, al medico di assistenza primaria saranno corrisposti Euro 75,00 (lire 145.220)

b) In caso di dimissione protetta, comprendente l’attivazione secondo le modalità sopra esposte e la formulazione del piano assistenziale congiunto con il collega ospedaliero, al medico di assistenza primaria saranno corrisposte Euro 75,00 (lire 145.220).

3. Per ogni accesso programmato al domicilio del paziente per ADI al medico sono riconosciuti complessivi Euro 25,90 (lire 50.149) comprensive dell’importo previsto al comma 1, art. 5, Allegato H del DPR 270/2000.

4. Le prestazioni aggiuntive previste alla lettera A) e B) dell’allegato D del D.P.R. 270/2000, eseguite in corso di ADI sono retribuite in aggiunta al compenso previsto dall’art. 5 dell’allegato H. Ad integrazione delle suddette prestazioni, per ciascuna trasfusione di sangue intero o di suoi derivati di preparazione estemporanea eseguita in regime di ADI, al medico è corrisposto un compenso di Euro 50,00 (lire 96.814).

5. Per le altre attività vale quanto stabilito dall’Accordo Nazionale.

Art. 9 - Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza.

1. E’ istituito presso l’Assessorato alla Sanità l’Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza.

2. L’ Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza è composto dalla “Task force per l’assistenza territoriale”, operante presso l’Assessorato alla Sanità, e dai rappresentanti dalle OOSS firmatarie del presente Accordo.

3. Le osservazioni e le proposte dell’Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza saranno trasmesse alle Direzioni competenti dell’Assessorato, che assumeranno gli eventuali adeguati provvedimenti.

4. L’ Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza potrà avvalersi di altre figure professionali appartenenti ad altri settori dell’assistenza territoriale ed ospedaliera.

5. L’Osservatorio potrà individuare al proprio interno gruppi di lavoro cui affidare specifici incarichi.

6. All’Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza è affidato il monitoraggio su base regionale delle attività di assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera.

7. In particolare l’Osservatorio per l’appropriatezza dell’assistenza avrà il compito di formulare proposte finalizzate a coordinare le attività di Assistenza Domiciliare Integrata e Programmata e Residenziale di cui all’art. 39 del DPR 270/2000, ed a tal fine potrà:

a) monitorizzare l’attività di ADI, ADP e ADR delle AA.SS.LL., sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

b) proporre direttive relative all’organizzazione dei servizi ed alle prestazioni erogate in coerenza con quanto previsto dalla programmazione Regionale

c) indicare interventi di formazione per tutti i professionisti coinvolti

d) stilare una relazione annuale sull’andamento dei servizi e sui risultati raggiunti

8. Sono inoltre affidati all’Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza:

* L’elaborazione o la valutazione di proposte o progetti in ambito regionale a carattere sperimentale relativi all’assistenza sanitaria territoriale.

* La formulazione di proposte relative ad attività assistenziali di integrazione tra ospedale e territorio

* Le proposte di attività di formazione degli operatori sanitari e dei medici delle cure primarie

* Le valutazioni delle attività degli uffici di coordinamento distrettuale.

* L’individuazione di linee guida condivise per la realizzazione di “Ospedali di Distretto”

* La promozione del recupero e riconversione in “Ospedali di Distretto” di strutture ospedaliere minori, già individuate per la chiusura o la riconversione

9. Le indicazioni dell’Osservatorio regionale per l’appropriatezza dell’assistenza hanno carattere consultivo.

Art. 10 - Progetto regionale del medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso

1. Al fine di ridurre l’accesso improprio alle strutture di pronto soccorso, in attesa che ciò sia garantito da una adeguata organizzazione dell’assistenza territoriale, si condivide il progetto regionale di inserimento del medico di Medicina Generale nelle strutture di Pronto Soccorso.

Il progetto prevede la presenza attiva, in ambulatorio attrezzato attiguo al DEA o PS, di un medico di Medicina Generale, con lo scopo di identificare, trattare ed educare ad un ricorso appropriato alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale i pazienti che, non presentando alcuna sintomatologia con carattere di urgenza ed emergenza, devono essere ricondotti ad una sede di cura più appropriata, in grado di fornire adeguata risposta alle necessità espresse.

Devono comunque essere riferiti al DEA/PS, indipendentemente dalla gravità della patologia, tutti i casi in cui sia necessario una certificazione medico legale.

2. Al medico di Medicina Generale in Pronto Soccorso, che è autonomo ed opera in modo integrato sulla base di procedure concordate con i Direttori DEA/PS, saranno riferiti i pazienti selezionati da apposito “triage” precodificato, effettuato da un infermiere professionale, mirato a riconoscere le richieste non peculiari per una struttura d’urgenza che siano riconducibili ad una presa in carico da parte del medico di famiglia.

Art. 11 - Attività di assistenza agli ospiti in R.S.A., R.A.F e R.A

1. In attuazione dell’Accordo di cui alla lettera b dell’art. 39 DPR 270/2000, si prende atto della D.G.R. n° 47-26252 del 9/12/1998 e successive modifiche e integrazioni di cui alla DRG n° 46-27840 del 19/7/99, relative all’assistenza nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle Residenze Assistenziali Flessibili (RAF).

2. I Medici di Medicina Generale che, alla data di pubblicazione del presente Accordo, operino all’interno di strutture che diverranno RSA o RAF verranno confermati nell’incarico con l’obbligo di uniformarsi alle norme previste dal presente Accordo, purchè ancora operanti nella struttura al momento della trasformazione della stessa in RSA o RAF.

3. Dall’entrata in vigore del presente accordo l’inserimento di nuovi medici in tali strutture non deve ridurre a meno di 20 il numero di scelte dei medici già inseriti. Altresì al medico già inserito con numero di scelte inferiore a 20, dovrà essere prioritariamente garantito il raggiungimento del massimale di venti scelte.

4. L’assistenza sanitaria agli anziani ospiti delle R.A. è garantita dai medici di famiglia di ciascun anziano ospite, nell’ambito del rapporto fiduciario. Il Distretto, in aggiunta alla normale assistenza prevista dal DPR 270/2000, organizza, in forme concordate con le OOSS firmatarie del presente Accordo, l’attività dei medici curanti degli ospiti di ciascuna R.A. in forme di assistenza d’iniziativa tali da assicurare una presenza settimanale concordata di un medico di famiglia in ciascuna R.A. per rispondere alle esigenze assistenziali emergenti da parte di tutti gli ospiti presenti. Tale modalità organizzativa di assistenza sanitaria non comporterà oneri economici aggiuntivi a carico della Regione o delle AA.SS.LL.

Nel caso in cui l’ospite presenti caratteristiche di non autosufficienza saranno da intendersi operative le norme valide per le RSA e le RAF o dovrà essere attivabile l’Assistenza Domiciliare Integrata in R.A.

Art. 12 - Il budget di Distretto

1. Nell’ambito di quanto previsto dagli art. 14 e 15bis del DPR270/2000 e dall’allegato -"d" della Delibera della Giunta regionale n. 27-1912 del 7 gennaio 2001 e successive modificazioni, i medici di famiglia sono coinvolti e responsabilizzati nella formulazione e nella gestione del budget di distretto nei modi di seguito stabiliti.

A) La Commissione distrettuale per il budget

1. La Commissione distrettuale per il budget è costituita in ogni distretto dall’Ufficio di Coordinamento Distrettuale integrato dai medici di medicina generale e dal pediatra di libera scelta componenti della Commissione per l’appropriatezza delle cure e l’uso delle risorse prevista al comma 4, art. 14 del DPR 270/2000.

2. La Commissione è presieduta dal Direttore del Distretto

3. La Commissione si riunisce periodicamente in seduta plenaria e può dividersi in sottocommissioni secondo un’autonoma programmazione dei lavori.

4. La Commissione potrà convocare i referenti delle Equipes di Assistenza territoriale, individualmente o collettivamente, per programmare e verificare le attività da questi svolte nelle riunioni mensili e per coinvolgerli nell’esame e nella valutazione degli indicatori di attività e di spesa delle singole Equipes.

5. La Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il parere di chi la presiede. Il Direttore di Distretto ha comunque diritto di veto sulle delibere della Commissione.

6. In caso di conflitto fra i componenti si esprime il Comitato regionale di cui all’art. 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale.

B) Compiti della Commissione distrettuale per il budget

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

* partecipa alle attività di programmazione del Distretto, gestisce il budget annuale assegnato dall’Azienda e valuta trimestralmente l’andamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.)

* richiede all’Azienda i dati necessari e, se non disponibili, li raccoglie attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dell’opera dei medici generali convenzionati;

* analizza la spesa e la qualità dell’assistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza.

* definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto all’esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati riferiti all’ambito del distretto ed i criteri per valutare a consuntivo l’avvenuto rispetto degli stessi e l’eventuale razionalizzazione ottenuta. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spesa programmati tale da tenere conto delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione.

* coordina il coinvolgimento dei medici generali nel ciclo di budgeting più avanti descritto attraverso i rappresentanti delle Equipes di cui all’art. 14 del presente Accordo.

* valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia il valore della razionalizzazione ottenuta.

* amministra le risorse indicate al comma 3 dell’art. 14 del DPR 270/2000, anche ai fini del potenziamento delle prestazioni distrettuali. Le deliberazioni assunte a tal proposito dalla Commissione sono rese esecutive dal Direttore Generale, che è tenuto a recepirle, fatto salvo il diritto di veto motivato.

C) Il ciclo del budgeting

1. Il ciclo del budgeting è suddiviso in fasi logiche, ciascuna delle quali deve essere rispettata prima di procedere alla successiva:

a. sensibilizzazione e formazione alle nuove logiche e tecniche gestionali dei medici convenzionati e dei medici del Distretto coinvolti (fase propedeutica al vero e proprio processo di “budgeting”);

b. definizione del piano strategico del budget di Distretto, nel rispetto di quello definito dall’ASL. In questa fase devono essere individuati ed esplicitati i fenomeni su cui produrre il cambiamento, i vincoli organizzativi derivanti da leggi nazionali o regionali e dalle politiche aziendali di fondo, le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi; in tale momento possono essere negoziati anche obbiettivi che la Direzione Aziendale dovrebbe assegnare ad altri servizi (Ospedalieri, Specialistica Ambulatoriale, Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale,.....) al fine di superare criticità e vincoli per il raggiungimento degli obiettivi del budget di distretto.

c. predisposizione dei dati a consuntivo, per singolo medico e/o per gruppo di medici, dei fenomeni oggetto di controllo e/o della spesa indotta attraverso un sistema di reporting e di idonei indicatori;

d. consegna al singolo medico e/o al gruppo di medici del piano strategico, delle linee guida aziendali e dei report specifici dell’attività e dei costi;

e. formulazione, da parte del singolo medico e/o dal gruppo di medici, della proposta di una serie di obiettivi da raggiungere nel periodo, redatta sulla base delle linee guida aziendali e della realtà descritta dai report di attività. Gli obiettivi, che dovranno essere tradotti (nella più ampia misura possibile) in termini quantitativi o, perlomeno, in termini misurabili, potranno appartenere a diverse tipologie:

* strutturali, relativi ad esempio agli orari di apertura o alla dotazione strumentale o di personale dell’ambulatorio;

* di processo, come potrebbe essere il rispetto di determinati protocolli diagnostici o di linee guida prescrittive, oppure come la partecipazione a particolari programmi di screening; in questa fase può essere prevista la formulazione di accordi con gli ospedali di riferimento per l’adozione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi;

* di output o di prestazione, come, ad esempio, una determinata riduzione in termini percentuali del numero medio di prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche o di ricovero per una determinata categoria di pazienti;

* di outcome o di esito, come la riduzione dell’incidenza di date patologie o la modifica di tassi di ospedalizzazione per patologie affrontabili domiciliarmente;

f. svolgimento fase della negoziazione del “budget”, consistente nella contrattazione degli obiettivi ed. eventualmente, delle risorse aggiuntive assegnate, nella determinazione degli indicatori per la misurazione dei risultati (ovvero degli elementi su cui valutare effettivamente l’operato del medico e/o del gruppo di medici) e nella definizione del sistema di retribuzione di compiti eventualmente aggiunti. Questa fase deve essere conclusa da un accordo firmato dall’Azienda, dalle OOSS presenti nel Comitato aziendale di cui all’art. 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale;

g. monitoraggio sistematico degli indicatori-obiettivo da parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo e comunicazione dei risultati ai medici. In caso di scostamenti tra risultati attesi e dati osservati, se giustificati dall’accadere di fenomeni imprevedibili e incontrollabili dai medici, potrà essere effettuata una “ritaratura” degli obiettivi e/o delle risorse assegnate;

h. analisi dei risultati a consuntivo, analisi degli scostamenti e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e definizione del valore della razionalizzazione eventualmente raggiunta;

i. ripresa del processo di “budget” per il periodo successivo con la definizione di nuove linee guida.

D) Il Fondo per le attività distrettuali

1. In ogni Distretto, per consentire il finanziamento dei progetti di cui all’art.14 dell’A.C.N. DPR 270/2000, è costituito un apposito “Fondo per le attività distrettuali di razionalizzazione” finanziato per l’anno 2003 con una quota capitaria pari a Euro..0,85 (lire 1.646) per ciascun residente.

2. Per gli anni 2004 e 2005 tale finanziamento sarà definito dall’Assessorato alla Sanità, d’intesa con le OOSS firmatarie del presente Accordo, in relazione ai risultati raggiunti dalle attività di razionalizzazione realizzate nei singoli distretti, dell’ammontare delle risorse computabili in base a quanto disposto dal successivo comma 4 e ai risultati ottenuti su specifici indicatori regionali di anno in anno concordati. Per l’anno 2003 sono individuati nei seguenti: (elenco esemplificativo)

- Incidenza della spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria totale regionale

- Accessi impropri al PS

- Modificazione dei volumi relativi di principi attivi (antibiotici, antipertensivi, ecc)

- Riduzione di particolari DRG

- Riduzione degli accessi ai centri diabetologici

- Ecc.

3. Il Fondo di cui ai commi precedenti potrà essere impiegato per retribuire attività dei medici di famiglia concordate a livello distrettuale e finalizzate al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione. Ove non sia possibile certificare direttamente la quantità e/o la qualità dell’attività svolta dai singoli medici nel perseguimento degli obiettivi programmati, il compenso dovrà essere strutturato e ripartito sulla base di predefiniti indicatori di processo e di risultato. Nessun incentivo potrà essere riconosciuto al singolo medico a titolo di premio per gli eventuali risparmi ottenuti dalle razionalizzazioni realizzate.

4. Nel caso in cui le razionalizzazioni producano un risparmio, il 60% dello stesso dovrà essere reinvestito nel Fondo di cui al punto D) per finanziare ulteriori processi di miglioramento dell’assistenza distrettuale.

Art. 13 - Equipe di assistenza territoriale

1. L’ Equipe di assistenza territoriale costituisce l’aggregazione organizzativa dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta che assistono un bacino di popolazione omogeneo per collocazione geografica, accessibilità ai servizi sanitari ed esposizione a fattori di rischio ambientali. La costituzione dell’Equipe è finalizzata a:

a) valutare specifici bisogni di assistenza della popolazione assistita

b) realizzare progetti di razionalizzazione

c) verificare gli effetti degli stessi

d) facilitare, attraverso la figura del suo rappresentante, la comunicazione fra singoli medici e Ufficio di Coordinamento distrettuale per:

* il coinvolgimento dei medici nelle varie fasi del budgeting individuate all’art. 12 del presente Accordo

* la realizzazione di progetti concordati con obiettivi specifici di cui all’art.14 dell’A.C.N. DPR 270/2000

* la rilevazione di problemi emergenti nell’erogazione delle prestazioni di secondo livello

2. L’ Equipe di assistenza territoriale dovrà essere riferita ad una popolazione minima di 10.000 assistiti e massima di 30.000 e composta da un minimo di 10 medici di assistenza primaria ad un massimo di 20, potendo ricomprendere al proprio interno anche più ambiti territoriali di scelta, purché appartenenti allo stesso Distretto. Dimensioni diverse potranno essere individuate dall’Ufficio di Coordinamento distrettuale solo per evidenti esigenze oro-geografiche.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei presenti accordi i medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta, secondo criteri generali definiti dall’Ufficio di Coordinamento Distrettuale, provvedono autonomamente ad aggregarsi in Equipes di assistenza territoriale con un accordo interno che viene comunicato al Distretto di appartenenza. In mancanza di tale accordo tra i medici nei tempi sopra indicati, o qualora l’aggregazione realizzata non rispetti, a giudizio dell’Ufficio di Coordinamento distrettuale, i criteri precedentemente individuati, lo stesso può disporre con proprio atto la composizione delle Equipes di assistenza territoriale. L’aggregazione ad una Equipe costituisce per il medico obbligo convenzionale.

4. Ciascun medico componente l’Equipe di assistenza territoriale è impegnato a fornire la propria opera, con le modalità previste e per quanto attiene i compiti definiti dal DPR 270/2000, solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti, salvi gli obblighi assunti verso assistiti di altri medici associati a norma dell’art.40, comma 4, lettera g).

5. All’interno dell’Equipe di assistenza territoriale i medici nominano un referente con funzioni di raccordo e di collegamento organizzativo con l’Ufficio di Coordinamento distrettuale.

6. Al referente dell’Equipe di assistenza territoriale, per le funzioni previste dal presente Accordo, è attribuito un compenso mensile forfetario omnicomprensivo di 200 euro.

Art. 14 - Attività dell’Equipe di assistenza territoriale

1. Ciascuna Equipe di assistenza territoriale si riunisce entro il 15 di ogni mese.

2. Il giorno, l’ora ed il luogo della riunione sono stabiliti dal rappresentante dell’Equipe e comunicati ai colleghi attraverso il Distretto. E’ facoltà dei medici componenti dell’Equipe richiedere, attraverso il rappresentante dell’equipe stessa la disponibilità di un locale aziendale, individuato nell’ambito distrettuale per lo svolgimento della riunione.

3. Alla riunione mensile di ciascuna Equipe partecipa un gruppo di medici della Continuità Assistenziale operanti nel distretto. La partecipazione è definita dall’Ufficio di coordinamento distrettuale in modo che tutti i medici di Continuità Assistenziale partecipino nell’anno ad almeno sei riunioni di Equipe.

4. Almeno una delle riunioni di ogni semestre sarà allargata agli operatori socio - sanitari di riferimento dell’equipe di Assistenza Territoriale (Inf. Prof., O.T.A, ADEST, Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Medici di Distretto)

5. Il rappresentante dell’Equipe concorda semestralmente con l’Ufficio di coordinamento distrettuale gli argomenti di interesse prioritari del Distretto, che dovranno essere affrontati nel semestre successivo

6. Nel corso della riunione mensile potranno essere messi all’ordine del giorno:

a) discussione e definizione di protocolli o linee guida di riferimento per i componenti della Equipe, prevedendo anche l’eventuale coinvolgimento di medici specialisti convenzionati interni e/o di medici ospedalieri e/o farmacisti;

b) individuazione ed analisi dei punti critici dell’assistenza sanitaria del distretto e dei presidi ospedalieri di riferimento finalizzati al loro superamento

c) progettazione e monitoraggio di attività di razionalizzazione concordati con l’Ufficio di Coordinamento distrettuale e relativi alla gestione del budget di distretto

d) approfondimento ed elaborazione del modello territoriale piemontese che sarà definito dal PSSR

e) Segnalazione di particolari realtà e/o esigenze assistenziali relative a pazienti in forme organizzate di assistenza domiciliare e definizione- ove occorra- di linee comportamento professionale condivise.

7. Per le attività relative alla costituzione delle Equipes e per quanto previsto al presente articolo a ciascun medico di assistenza primaria è riconosciuta, per ciascun assistito in carico, la quota capitaria annua di 5,00 euro (9.681 lire), che sarà corrisposta mensilmente in dodicesimi a partire dal 1 marzo 2003.

8. Per ogni assenza non giustificata del medico alla riunione dell’Equipes di assistenza territoriale l’ASL provvederà a trattenere un dodicesimo del compenso previsto al punto 7 del presente articolo. In caso di sostituzione per malattia, ferie o impegno sindacale, alla riunione partecipa il sostituto.

9. In caso di mancata partecipazione alle attività dell’Equipe e di ingiustificata assenza in 3 consecutive riunioni mensili dell’Equipe, è prevista per il medico inadempiente l’applicazione delle procedure disciplinari di cui all’art. 16 del DPR 270/2000.

Art. 15 - Medici di continuità assistenziale

1. Al fine di coordinare ed armonizzare l’assistenza ai pazienti sul territorio per tutto l’arco della giornata e di favorire i contatti e la collaborazione tra le diverse figure mediche coinvolte, ciascun medico della Continuità assistenziale,su designazione del Direttore del Distretto, partecipa alle riunioni di lavoro mensili delle Equipes di assistenza territoriale, con rotazione semestrale nelle diverse Equipes.

2. Per la partecipazione a ciascuna riunione di lavoro ai medici di continuità assistenziale è riconosciuto un compenso di Euro 75,00 (lire 145.220)

3. In ogni Distretto il Direttore generale, su indicazione del Comitato Aziendale, può individuare un medico di continuità assistenziale, prioritariamente titolare, a cui conferire funzione di coordinamento dei medici di continuità assistenziale e che farà parte dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.

Art. 16 - Attività territoriali programmate

1. Per le attività programmate di cui all’art. 60 del DPR 270/2000, il compenso orario è stabilito in Euro 25 (lire 48.407) indipendentemente dall’anzianità di laurea.

2. Lo stesso compenso spetta ai medici che garantiscono le sostituzioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 9 del DPR 270/2000.

Art. 17 - Commissione per la formazione

1. La Commissione per la formazione è costituita dal Comitato regionale di cui all’art. 12 del DPR 270/2000 integrato da un funzionario regionale del Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Controllo Attività Sanitarie.

2. Alla Commissione per la formazione sono affidati i compiti di:

* Proporre modelli di formazione continua nell’area della Medicina Generale in sintonia con le regole dell’ECM

* Proporre modalità per l’individuazione dei bisogni formativi a livello distrettuale

* Proporre strategie per colmare i bisogni di formazione emersi

* Collaborare alla formazione dell’elenco dei docenti di medicina generale come previsto dal punto 14-d) dell’art.8 del DPR 270/2000

* Collaborare alla formazione dell’elenco degli animatori di formazione in medicina generale tenuto dall’Assessorato Regionale alla Sanità, come previsto dal punto 14-d) e 17 dell’art.8 del DPR 270/2000

* Stabilire annualmente il fabbisogno di animatori di formazione e di docenti di medicina generale, come previsto dal punto 14-d) dell’art.8 del DPR 270/2000

* Fissare i criteri di selezione per la formazione dell’elenco degli animatori e dei docenti

3. Le indicazioni della Commissione per la Formazione hanno carattere consultivo.

Art. 18 - Elenco regionale degli animatori di formazione in M.G.

1. In applicazione dell’art. 8 comma 14 punto c del DPR 270/2000 si costituisce l’elenco degli animatori di formazione in Medicina Generale.

2. L’elenco è tenuto dalla Commissione per la formazione di cui all’art. 17 del presente Accordo, che stabilisce annualmente il numero di animatori di formazione necessario per le attività formative, stabilisce i criteri di selezione dei medici di Medicina generale da inserire nell’ elenco regionale degli animatori di formazione ed opera sulla base dei criteri stabiliti la selezione.

3. I medici di medicina generale interessati presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità previste dal Commissione.

4. Gli Animatori di formazione già presenti negli elenchi regionali attuali vengono riconfermati nella loro attività, salvo loro espressa volontà contraria.

Art. 19 - Elenco regionale dei docenti in Medicina Generale

1. In applicazione dell’art. 8 comma 14 punto c del DPR 270/2000 si costituisce l’elenco regionale dei docenti in medicina generale.

2. L’elenco è tenuto dalla Commissione per la formazione di cui all’art. 17 del presente Accordo, che stabilisce annualmente il numero dei docenti in MG necessario per le attività formative, stabilisce i criteri di selezione dei medici di Medicina generale da inserire nell’ elenco regionale dei docenti in MG ed opera sulla base dei criteri stabiliti la selezione.

3. I medici di medicina generale interessati presentano i loro curricula nei termini e nelle modalità previste dalla Commissione.

Art. 20 - Trattamento economico di animatori e docenti

1. Gli animatori di formazione iscritti nell’elenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione di eventi formativi organizzati dalla Regione è riconosciuto un compenso forfetario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 360,00 IVA inclusa (lire 697.057) lorde.

2. I docenti in medicina generale iscritti nell’elenco regionale per la realizzazione di ciascuna sessione è riconosciuto un compenso forfetario, comprensivo del lavoro di preparazione, della sostituzione e delle spese di viaggio, pari a Euro 400,00 IVA inclusa (lire 774.508) lorde.

3. Ai medici di medicina generale che svolgono funzioni di tutor nei confronti dei tirocinanti di cui allo stesso DPR 386/2000 è riconosciuta un’indennità mensile di Euro 300,00.

Art. 21 - Previsione di spesa

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti determinati dal presente accordo suddivisi per singolo istituto.



















NORME FINALI

Norma Finale 1

I medici di famiglia potranno partecipare a sperimentazioni sull’utilizzo della telematica sanitaria nel proprio studio e sul territorio, sulla base di accordi fra Regione e OOSS firmatarie definiti di volta in volta per ciascuna tipologia di applicazione.

Norma Finale 2

Le AA.SS.LL. provvedono allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti negli ambulatori di tutti i medici di medicina generale , senza oneri a carico dei medici.

Norma Finale 3

Le cure palliative a domicilio devono essere svolte dai medici di assistenza primaria titolari delle scelte o dai loro sostituti o associati. Qualora le AA.SS.LL. per tali attività si avvalgano della collaborazioni di altri medici, questi non possono essere contemporaneamente titolari di rapporto convenzionale di assistenza primaria nella medesima ASL.

Norma Finale 4

Le indennità relative ai lavori connessi alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro in ambito aziendale, di cui all’art. 6 del presente Accordo, possono essere integrate in base a quanto previsto da accordi aziendali.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il presente Accordo, nella volontà delle parti, intende essere uno strumento a disposizione delle AA.SS.LL. della Regione Piemonte per modificare gradualmente, ma in modo strutturale, l’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale allo scopo di favorire l’uso razionale delle risorse di tutto il SSR, con effetti quali-quantitativi previsti sia sul consumo dei farmaci che sul ricorso al ricovero ospedaliero, senza compromettere, anzi migliorando, la qualità dell’assistenza stessa.

Naturalmente, in quanto strumento, perché possa produrre i suoi effetti deve essere correttamente “usato” da una parte dai diversi livelli di direzione del SSR, dall’Assessorato alla Sanità, ma soprattutto dalle AA.SS.LL. e i loro Distretti, dall’altra in modo coerente dai medici e dalle loro rappresentanze.

Pertanto le parti si impegnano affinché dall’applicazione del presente Accordo, oltre a un miglioramento della qualità dell’assistenza, si producano razionalizzazioni superiori agli investimenti previsti, tali da determinare recuperi di risorse che potranno essere utilizzate negli esercizi futuri per ulteriori investimenti di razionalizzazione e di progresso della qualità dell’assistenza.

Letto, Approvato e Sottoscritto

In originale firmato:

L’Assessore alla Sanità

FIMMG __________

SNAMI __________

SIMET __________

FIMP __________

Federazione Medici (CUMI-AISS ) __________

Torino, lì  __________

 Allegato B

Preaccordo regionale per la sorveglianza epidemiologica dell’influenza

Il sistema di sorveglianza sentinella dell’influenza basata su medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta è organizzato in seguito all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2000.

Il sistema si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici di Medicina Generale e di Pediatri di Libera scelta che segnalano i casi d’influenza osservati tra i loro assistiti e che collaborano alla raccolta di campioni biologici per l’identificazione dei virus circolanti.

L’attività è dettagliatamente descritta nel protocollo operativo per la sorveglianza epidemiologica e virologica che viene annualmente aggiornato dal Ministero della Salute.

I medici incaricati sono individuati in base:

- alla continuità operativa che è garanzia di un buon ivello di qualità delle segnalazioni

- all’esigenza di una distribuzione geografica che copra tutta la Regione

- alla disponibilità di connessione per la segnalazione automatica dei casi e alla disponibilità ad effettuare i prelievi campionari per la sorveglianza virologica

Ogni anno sarà determinato l’elenco dei medici partecipanti alla sorveglianza provvedendo alla sostituzione dei medici che abbiano abbandonato l’attività nel corso della stagione precedente.

Per la sostituzione, l’Assessorato alla Sanità esaminerà le proposte provenienti dalle rappresentanze sindacali per verificare il rispetto dei criteri d’incarico precedentemente indicati.

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 90 medici, di cui 10 pediatri.

Per la partecipazione all’attività è riconosciuto un compenso per stagione influenzale onnicomprensivo pari a euro 570,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmato:

L’Assessore alla Sanità __________

F.I.M.M.G.  __________

S.N.A.M.I.  __________

F.I.M.P.  __________

Torino, __________