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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 41-8401

Estensione dell’applicazione della D.G.R. 87-3804 del 6.8.2001 relativa a “Misure organizzative, procedurali e di adeguamento delle strutture riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Premesso che:

con D.G.R n. 14-23980 del 16.2.1998 la Giunta Regionale ha deliberato direttive e procedure che devono essere adottate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Piemonte, in materia di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94; più precisamente, tali direttive e procedure riguardavano tra l’altro i programmi di intervento sulle strutture sanitarie sotto il profilo della loro rispondenza alle norme di cui al D.Lgs. 626/94 e i provvedimenti da adottarsi da parte dell’Assessorato alla Sanità in caso di ammende comminate ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

con D.G.R. n.33-25079 del 20.7.1998 la Giunta Regionale ha apportato modifiche e specifiche applicative alla succitata D.G.R. n. 14 ed in particolare ha disposto l’istituzione di una Commissione di indagine composta dai Direttori delle Direzioni 27 “Sanità Pubblica”, 28 “Programmazione Sanitaria”, 29 “Controllo delle Attività Sanitarie” e da eventuali idonee figure professionali, con il compito di proporre alla Giunta Regionale l’adozione di provvedimenti con i quali si autorizza l’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera ad assumere in via definitiva l’onere del pagamento della sanzione amministrativa, con l’obbligo di rivalsa nei confronti del responsabile individuato;

con D.G.R n. 50-3034 del 21.5.2001 la Giunta Regionale ha revocato le sopraccitate deliberazioni n. 14 e n. 33, sia per l’evidente temporaneità e transitorietà delle stesse sia in relazione alla nuova situazione determinatasi con l’approvazione della D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000, inerente l’attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie regionali.

D’altra parte con la stessa, la Giunta deliberava di applicare le procedure previste dalla D.G.R n. 14-23980 del 16.2.1998 e dalla D.G.R. n.33-25079 del 20.7.1998 agli eventi verificatisi entro il 31.12.2000 e, a tal fine, la data dell’evento era individuata nella data di pagamento in sede amministrativa dell’ammenda che determinava, unitamente all’avvenuto adempimento della prescrizione, l’estinzione della contravvenzione;

con D.G.R. n. 87-3804 del 6.8.2001 la Giunta Regionale ha dato indicazioni sulle misure organizzative, procedurali e di adeguamento delle strutture riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori all’interno delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

in particolare, per violazioni collegate con carenze strutturali o impiantistiche la cui regolarizzazione richieda un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili, qualora:

a) le violazioni e le relative misure di regolarizzazione siano state individuate nel documento sulla valutazione dei rischi e siano contenute nel programma delle misure (crono-programma), secondo un ordine di priorità, avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base dell’effettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;

b) in attesa della regolarizzazione siano state adottate misure sostitutive atte a ridurre il rischio per quanto possibile;

c) siano state fatte richieste di finanziamento, per l’attuazione degli interventi di regolarizzazione, mirate e motivate e che tengano conto anche delle scelte che l’azienda sanitaria porrà in atto in relazione al processo di accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

il pagamento delle sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 può essere posto a carico delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere.

In attuazione della D.G.R n. 50-3034 del 21.5.2001 la Commissione individuata dalla D.G.R. n 33-25079, integrata da idonee figure professionali, si è più volte riunita per la disamina delle sanzioni amministrative comminate ai Direttori Generali delle ASL e ASO il cui iter procedurale ai sensi del D.Lgs. 758/94, secondo quanto dettato dalla D.G.R. n 33-25079, è stato concluso entro il 31/12/2000.

Considerato che:

le attività relative alla gestione di strutture sanitarie sono molto complesse, ed occorre considerare, altresì, che i Commissari ed i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere si sono trovati ad espletare le proprie funzioni in edifici con evidenti carenze strutturali e impiantistiche sicuramente non recenti e l’adeguamento di tali strutture ed impianti alla normativa vigente richiede l’avvio di procedimenti complessi e articolati;

le difformità di interpretazione della norma circa i contenuti e le modalità di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, documento peraltro non a disposizione della Commissione di indagine regionale, confermano le molteplici difficoltà che si incontrano nella effettiva attuazione del Documento stesso;

Visto

le forti differenze e le generiche enunciazioni presenti nelle relazioni predisposte dalle ASL e ASO a seguito della D.G.R n. 14-23980 con la quale si richiedeva, ai Direttori Generali delle ASL e ASO piemontesi, “una relazione in merito alle condizioni delle strutture e degli impianti delle Aziende ospedaliere, dei Presidi Ospedalieri e dei Servizi Sanitari”; relazioni caratterizzate, in massima parte, dai rilievi di fabbisogni poco specifici e spesso riguardanti intere strutture ospedaliere o reparti;

che dall’analisi della documentazione in possesso della Commissione e dalla relazione strutturale sopra citata non emerge un preciso collegato tra il fabbisogno rilevato nella relazione stessa e l’individuazione specifica della carenza strutturale o di altro genere presente nel disposto dei verbali sanzionatori;

l’impossibilità tecnica di definire dei criteri generali capaci di descrivere, comprendere e classificare, a qualsiasi livello, tutto il diverso articolato delle carenze strutturali e tutte le inadempienze alle norme vigenti;

Constatato

la difficoltà concreta per la Commissione di esprimersi in merito a inosservanze di norme che spesso determinano l’impossibilità oggettiva di controllare, nel minimo dettaglio, se l’atto sanzionatorio è riferito ad aspetti legati al modello organizzativo o a carenze strutturali;

che l’evidente incertezza nella ricerca di responsabilità precise e puntuali avrebbe potuto innescare un processo amministrativo di non facile soluzione, tenuto conto anche della complessità degli aspetti procedurali e tecnici connessi all’attuazione del D.Lgs. 626/94 stesso.

Tenuto conto che con D.G.R. n. 87-3804 del 6.8.2001, come già riportato, la Giunta Regionale ha dato indicazioni sulle misure organizzative e procedurali da adottare nel caso di sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 ai Direttori Generali delle ASL e ASO piemontesi.

La Giunta Regionale, unanime,

Sulla base di quanto sopra esposto e riportato

Visto il D.Lgs. 626/94

Visto il D. Lgs. n. 758 del 19.12.1994

Vista la D.G.R n. 14-23980 del 16.2.1998

Vista la D.G.R. n.33-25079 del 20.7.1998

Vista la D.G.R n. 50- 3034 del 21.5.2001

Vista la D.G.R. n. 87-3804 del 6.8.2001,

delibera

- di applicare anche alle ammende comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 ai Direttori Generali delle ASL e ASO piemontesi in data precedente al 31/12/2000 - per le quali era previsto un parere della Commissione Regionale - quanto previsto dalla D.G.R. n. 87-3804 del 6.8.2001, ovvero:

il pagamento delle sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. 758/94 può essere posto a carico delle Aziende Sanitarie o Ospedaliere per violazioni collegate con carenze strutturali o impiantistiche la cui regolarizzazione richieda un impegno finanziario non sostenibile dalle Aziende con risorse proprie disponibili qualora:

a) tali violazioni e le relative misure di regolarizzazione siano state individuate nel documento sulla valutazione dei rischi e siano contenute nel programma delle misure (crono-programma), secondo un ordine di priorità, avendo valutato per ciascuna di esse i tempi di adeguamento, sulla base dell’effettivo rischio potenziale per la salute dei lavoratori;

b) in attesa della regolarizzazione siano state adottate misure sostitutive atte a ridurre il rischio per quanto possibile;

c) siano state fatte richieste di finanziamento, per l’attuazione degli interventi di regolarizzazione, mirate e motivate e che tengano conto anche delle scelte che l’azienda sanitaria porrà in atto in relazione al processo di accreditamento di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

- che restano a carico del trasgressore sanzionato le violazioni a norme non comprese nell’allegato 1 del D.Lgs. 758/94, ovvero, se comprese, non gestite e/o sanate con la procedura prevista dal decreto stesso;

- che, qualora l’onere del pagamento della sanzione amministrativa comminata ai Direttori Generali delle ASL e ASO piemontesi sia posto a carico dell’azienda, il trasgressore espliciti le motivazioni in base alle quali, nel caso specifico, ritiene sia possibile applicare la D.G.R. n. 87-3804 del 6.8.2001;

- che la Commissione Regionale, tramite la propria segreteria, trasmetta gli atti ad essa pervenuti ai Direttori Generali delle ASL e ASO interessati affinché gli stessi provvedano ad applicare quanto sopra definito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)