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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n. 36-8396

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Cesana T.se e l’Agenzia Torino 2006 finalizzato all’avvio della procedura di Accordo di programma funzionale alla realizzazione degli interventi olimpici (biathlon, sci alpino) previsti sul territorio di Cesana T.se

A relazione del Presidente Ghigo e dell’Assessore Racchelli:

Premesso che:

in data 19.06.1999 il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Torino l’organizzazione delle XX Olimpiadi Invernali che si terranno nel 2006;

al fine di organizzare lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali è stato costituito il “Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006" (TOROC);

il 9.10.2000 il Senato della Repubblica ha approvato la legge n. 285 “Interventi per Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" che prevede, tra l’altro, che il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (TOROC) approvi il piano degli interventi delle opere necessarie per lo svolgimento della manifestazione e che l’Agenzia per lo Svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (Agenzia), istituita dalla stessa legge, realizzi il piano degli interventi svolgendo la funzione di stazione appaltante;

in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel Piano degli interventi, la realizzazione dell’impianto per il Biathlon in località San Sicario - Cesana T.se , zona “ex colonia Italsider”, e degli impianti di risalita (Seggiovia “Ski Lodge - Le Sellette”; cabinovia “Cesana-San Sicario; seggiovia ”Baby San Sicario) e dell’impianto di innevamento programmato sempre in località San Sicario - Cesana T.se.;

* per quanto concerne la realizzazione dell’impianto di Biatlhon lo studio di fattibilità, come approvato dal TOROC, prevede la realizzazione di gran parte della pista dell’impianto nel terreno di pertinenza del fabbricato “ex colonia Italsider” e prevede il totale recupero del fabbricato in questione sia in funzione olimpica (destinato ad ospitare la sala e la tribuna vip, gli uffici dei giudici di gara, i box e la foresteria degli atleti e gli staff tecnici), sia, con successivo intervento, in funzione post-olimpica (struttura sportiva/ricettiva);

il fabbricato e l’area di cui al punto precedente sono di proprietà della Compagnia Italiana Turismo S.p.A. (CIT) e lo stesso studio di fattibilità non prevede gli oneri per l’acquisizione del fabbricato in questione ritenendo praticabile tale proposta nel caso in cui il Comune di Cesana T.se acquisisca, a proprio carico, la proprietà del fabbricato, in quanto le risorse a disposizione del TOROC non consentono di acquisire la proprietà e di sostenere l’intervento proposto;

il Comune di Cesana ha fatto presente di non disporre della capacità economica per addivenire all’acquisizione della proprietà della struttura e che la possibilità di provvedere in tal senso non possa che trovare soluzione attraverso un confronto con la CIT S.p.A. per verificare le ipotesi alternative di acquisizione del fabbricato “ex colonia Italsider”;

tale confronto ha preso le mosse dalla proposta della CIT Spa - già avanzata nell’ambito di una rilevazione delle manifestazioni d’interesse da parte di soggetti privati interessati ad investimenti in campo turistico promossa dal Comune di Cesana - che prevede un programma di investimenti per l’adeguamento e l’ampliamento delle strutture del Gruppo CIT e per la realizzazione di un Polo Turistico Integrato nell’area di San Sicario adiacente il fabbricato ex Italsider (nella parte non interferente con l’impianto di biathlon);

sulla base di tale proposta e a seguito del confronto tra le parti che ne è scaturito si è giunti ad ipotizzare un percorso per pervenire all’acquisizione dell’immobile in questione che, passando attraverso l’approvazione di un Accordo di Programma tra i soggetti pubblici coinvolti - condizione preordinata all’approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione degli interventi privati - consentirà al Comune di incamerare, oltre al corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, anche il contributo straordinario derivante dalla valorizzazione fondiaria delle aree interessate dagli interventi; tali somme consentirebbero, almeno in parte, di coprire il costo di cessione della ex Colonia Italsider nonché, inoltre, è stata ipotizzata la concessione, per un congruo numero di anni, della gestione alberghiera dell’ex Colonia, adattata in base alle previsioni del TOROC a struttura ricettiva, alla stessa CIT ad esaurimento del corrispettivo di cessione (naturalmente tutte le valutazioni dovranno essere supportate da perizie indipendenti e dovranno essere tenute presenti le norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato alle imprese);

la predetta ipotesi è stata discussa tra il Comune di Cesana T.se e la Compagnia Italiana Turismo - che ha espresso un parere di massima favorevole - e in tal senso il Consiglio Comunale di Cesana, con deliberazione n. 27 del 2.08.2002, ha assunto quale atto di indirizzo la volontà di addivenire alla stipula di un protocollo di intesa con la Compagnia Italiana Turismo S.p.A. in relazione alla procedura per la cessione da parte della CIT S.p.A. al Comune di Cesana T.se del fabbricato “ex colonia italsider”, il cui schema è stato approvato successivamente con delibera di G.C. n. 59 del 3.08.2002;

* per quanto concerne invece la realizzazione degli impianti di risalita olimpici in località San Sicario Alto sopra citati questi interessano in misura rilevante le aree di proprietà della Società Sansicario Immobiliare S.p.a. (di seguito per brevità San Sicario), ricomprese in gran parte nella perimetrazione di Piano particolareggiato adottato dal Consiglio Comunale di Cesana T.se il 20/12/2002;

in relazione sia ai tempi e alle procedure di approvazione dello strumento urbanistico predetto, sia ai tempi necessari per la realizzazione delle strutture alberghiere ivi previste e degli impianti sportivi in relazione alla disponibilità delle aree in tempo utile per l’evento olimpico è stato inoltre ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi pubblici e di interesse pubblico in questione non possa che essere efficacemente perseguito, anche per quanto riguarda l’area di San Sicario Alto, attraverso l’applicazione dell’istituto dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che consente di coordinare le modalità attuative, temporali ed economico-finanziarie delle iniziative previste estendendone gli effetti anche ad eventuali soggetti privati, coinvolti nell’iniziativa, attraverso specifici atti di negoziazione separata (che, nel caso in questione risulta essere indispensabile per la realizzazione del programma di interventi così come sopra definito);

preso atto che il Comune di Cesana, per l’insieme di motivazioni sopra espresse, ha promosso l’iniziativa per la stipula di un Accordo di programma, da stipularsi ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 con la Regione Piemonte e l’Agenzia Torino 2006, allo scopo di realizzare l’insieme degli interventi sopra descritti e raggiungere, parimenti, i connessi obiettivi di pubblico interesse anche con il coinvolgimento dei soggetti privati (CIT e Sansicario SpA) attraverso atti di negoziazione separati i cui effetti devono risultare coerenti con le disposizioni del citato art.34 e con le direttive regionali in materia di Accordi di programma;

preso atto altresì che, a tal fine, è stato nominato dal Sindaco di Cesana quale Responsabile del procedimento di Accordo di programma il dott. Diego Joannas, segretario comunale/direttore del Comune di Cesana T.se;

considerato che è stato ritenuto opportuno stipulare preventivamente un Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Cesana T.se e l’Agenzia Torino 2006 per regolamentare i rapporti e gli impegni reciproci in ordine all’oggetto ed alla procedura dell’Accordo di programma in questione;

dato atto che lo schema di Protocollo di intesa, allegato e parte integrante della presente deliberazione, è stato predisposto dal responsabile del procedimento, con il supporto del Settore regionale Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica della Direzione Urbanistica e delle altre Direzioni regionali interessate;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, allegato e parte integrante della presente deliberazione, quale atto preliminare da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, il Comune di Cesana e l’Agenzia Torino 2006 per l’avvio della procedura di Accordo di programma nonché delle relative attività e verifiche - da stipularsi tra gli stessi soggetti ai sensi dell’art.34 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 - ai fini della realizzazione, secondo i tempi e le modalità previste, degli impianti olimpici previsti sul territorio di Cesana T.se. - Loc. San Sicario (biathlon, impianti di risalita, impianto di innevamento programmato) - e raggiungere, parimenti, i connessi obiettivi di pubblico interesse anche con il coinvolgimento dei soggetti privati interessati attraverso atti di negoziazione separati i cui effetti dovranno risultare coerenti con le disposizioni del citato art.34 e con le direttive regionali in materia di Accordi di programma;

di autorizzare l’Assessore regionale alle Olimpiadi 2006 Ettore Racchelli alla firma del suddetto Protocollo d’Intesa e ad apporre al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

la Regione Piemonte

l’Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Torino 2006

ed il Comune di Cesana Torinese.

(bozza - 7 febbraio 2003)

L’anno 2003 il giorno _____________ del mese di ________________ in Torino, presso ________________:

* la Regione Piemonte, rappresentata da_________, a ciò autorizzato con ___________ del__________di seguito per brevità citata come “Regione”;

* l’Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernale Torino 2006 rappresentata da________ a ciò autorizzato con _____________ del_____________ di seguito citata come “Agenzia”;

* il Comune di Cesana Torinese, soggetto promotore del protocollo d’intesa, rappresentato dal Sindaco, Sig. Roberto Serra, di seguito citato come “Comune”.

Premesso che:

* il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (“Toroc”) è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

* la legge 9 ottobre 2000 n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

* il Comune è interessato dalla manifestazione olimpica in quanto sono state localizzate sul suo territorio le discipline del biathlon, del bob, slittino e skeleton e dello sci alpino per le specialità femminili della discesa libera, della discesa libera valida per la combinata e del super G (a Cesana Torinese verrà assegnato il maggior numero di titoli olimpici dopo la Città di Torino);

* in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il TOROC ha inserito nel Piano degli Interventi (tra quelli che interessano il territorio comunale): -a) la realizzazione dell’impianto per il biathlon, in località San Sicario, zona “ex colonia Italsider”; -b) realizzazione degli impianti di risalita seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “Ski Lodge-Le Sellette”, cabinovia “Cesana-San Sicario”, seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Baby San Sicario”, pista di discesa libera femminile ed impianto di innevamento programmato “area San Sicario”;

considerato che:

* in località San Sicario zona “ex colonia Italsider” risulta edificato un fabbricato di circa 26.000 mc (ex colonia Italsider) ed una ampia area, idonea alla localizzazione della pista di biathlon, che per 24 Ha circa è di pertinenza del fabbricato predetto;

* il fabbricato e l’area di cui al punto precedente sono di proprietà della Compagnia Italiana Turismo S.p.A. (di seguito, per brevità, CIT);

* lo studio di fattibilità dell’intervento, così come approvato dal TOROC, prevede la realizzazione di gran parte della pista di biathlon sul terreno di pertinenza del fabbricato “ex colonia Italsider”, e prevede altresì il totale recupero del fabbricato in questione sia in funzione olimpica (destinato ad ospitare la sala e la tribuna vip, gli uffici dei giudici di gara, i box e la foresteria degli atleti e gli staff tecnici), sia - con successivo intervento - in funzione post-olimpica (struttura ricettiva);

* lo stesso studio di fattibilità non prevede alcun onere per l’acquisizione del fabbricato in questione, ed evidenzia di ritenere praticabile tale proposta solo nel caso in cui il Comune acquisisca, a proprio carico, la proprietà del fabbricato, in quanto le risorse a disposizione del TOROC non consentono di acquisire la proprietà e di sostenere l’intervento proposto;

* nei diversi incontri intervenuti con il TOROC in merito, il Comune ha fatto presente di non disporre della capacità economica per addivenire all’acquisizione della proprietà della strutture e che la possibilità di provvedere in tal senso non può che trovare soluzione, con il consenso delle parti, in compensazioni correlate alla volontà della proprietà di sviluppare un “polo turistico integrato” nell’area a margine della zona interessata dall’impianto per il biathlon (per una volumetria di circa 80.000 mc e per oltre 1.000 posti letto, dei quali circa 32.000 mc e 400 posti letto da realizzarsi prima dell’evento olimpico);

* il Comune ha sottoscritto un protocollo di intesa con la CIT, con il quale la stessa si è impegnata a pervenire alla cessione al Comune medesimo del fabbricato “ex colonia Italsider”, a condizione che venga stipulato un Accordo di Programma con la Regione Piemonte per la realizzazione del predetto polo turistico integrato. Il corrispettivo della cessione potrà essere computabile in conto oneri di urbanizzazione, contributo straordinario derivante dalla valorizzazione fondiaria delle aree interessate dagli interventi ed eventuale concessione della gestione alberghiera post-olimpica della Colonia (adattata, in base alle previsioni del TOROC, e previo coordinamento progettuale, a struttura ricettiva);

considerato altresì che:

* gli ulteriori impianti sportivi sopra citati (seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico “Ski Lodge-Le Sellette”; cabinovia “Cesana-San Sicario”; seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Baby San Sicario”; pista di discesa libera femminile; impianto di innevamento programmato “area San Sicario”) interessano in misura rilevante le aree di proprietà della Società Sansicario Immobiliare S.p.A. (di seguito, per brevità, Sansicario), ricomprese in gran parte nella perimetrazione del piano particolareggiato adottato dal Consiglio Comunale di Cesana T.se nella seduta del 20.12.2002;

* l’anzidetto piano particolareggiato prevede la realizzazione di una volumetria complessiva pari a circa 160.000 mc, di cui 50.000 mc a destinazione alberghiera (per circa 800 posti letto); e 110.000 mc a destinazione residenziale;

visto che:

* l’Agenzia ha rappresentato la necessità di disporre in tempi brevissimi del fabbricato e dell’area di pertinenza ex Italsider, nonché l’opportunità di disporre delle aree comprese nella perimetrazione del piano particolareggiato di proprietà della Sansicario al fine di poter realizzare celermente e nei ristretti tempi a disposizione degli impianti predetti, prevenendo - tra l’altro - ogni possibile contenzioso con le due proprietà (circostanza che potrebbe incidere in maniera assai negativa sui tempi di realizzazione degli interventi);

* il Comitato Olimpico Internazionale ha segnalato (ed il TOROC recepito), nell’ambito delle proprie competenze di vigilanza sull’organizzazione dei Giochi Olimpici, la forte carenza di posti letto ricettivi nelle aree olimpiche;

* il Comune ha evidenziato la necessità di realizzare posti letto ricettivi per consentire uno sviluppo socio-economico del territorio anche in visione post olimpica e quindi di sostenibilità degli impianti che verranno realizzati. In particolare, per la stazione di San Sicario alto, ha rilevato la necessità di completare la stazione sciistica secondo le previsioni insediative previste dal piano particolareggiato già adottato, e ciò al fine di raggiungere una “massa critica” che consenta non solo di rispondere alle esigenze insediative alberghiere sopra evidenziate, ma anche di superare i notevoli problemi connessi alla attuale inadeguata sistemazione urbanistica ed infrastrutturale di tutta l’area;

* le parti private hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le due convenzioni attuative dell’Accordo di Programma, anche in considerazione dell’indipendenza dei due scenari cui esse faranno capo, e hanno dichiarato di essere in grado di mettere a disposizione la documentazione progettuale necessaria per definire l’Accordo stesso; (questa è una premessa, logicamente, rispetto alla conclusione che poi si va a tirare circa la necessità di dare applicazione all’accordo di programma)

* la realizzazione di parte degli interventi del polo turistico integrato proposto dalla CIT e del piano particolareggiato consentirebbe di disporre di una rilevante quantità di materiale di scavo che potrebbe essere utilmente impiegato nella costruzione dell’impianto di bob, slittino e skeleton che presenta una deficienza di oltre 100.000 mc , con notevoli benefici economici ed ambientali diretti ed indiretti;

ritenuto che:

* il raggiungimento dei preminenti e primari obiettivi di pubblico interesse sopra menzionati, e precisamente:

* la disponibilità in tempi rapidi e certi degli immobili di proprietà della CIT e della Sansicario per la realizzazione degli impianti olimpici sopra citati, senza oneri a carico dell’Agenzia;

* la realizzazione di un rilevante numero di posti letto ricettivi per l’evento olimpico in rispondenza alle richieste del Comitato Olimpico Internazionale;

* la realizzazione di ulteriori posti letto ricettivi anche nel periodo post-olimpico, per consentire uno sviluppo socio-economico del territorio e per sostenere - con il conseguente flusso turistico - tutti gli impianti che verranno realizzati (tra i quali, particolarmente critici dal punto di vista gestionale sono quelli del bob, dello slittino-skeleton e del biathlon);

* il completamento della stazione turistica di San Sicario Alto, secondo le previsioni insediative già individuate nel piano particolareggiato adottato dal Comune il 20.12.2002 al fine di risolvere le problematiche in essere; anche in adeguamento delle ultime osservazioni della Regione- Settore idrogeologico;

* la disponibilità del materiale di scavo derivante dagli interventi della CIT e della Sansicario per la costruzione dell’impianto di bob, slittino e skeleton, con notevoli benefici economici ed ambientali, diretti ed indiretti;

non può che essere raggiunto attraverso l’applicazione dell’istituto dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che consente di coordinare le modalità attuative, temporali ed economico-finanziarie delle iniziative previste, estendendone gli effetti anche ad eventuali soggetti privati, coinvolti nell’iniziativa attraverso specifici atti di negoziazione separata (circostanza che, nel caso di specie, risulta indispensabile per la realizzazione del programma di interventi così come sopra definito);

si conviene e si stipula

quanto segue:

1) Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.

2) Il Comune si impegna ad assumere l’iniziativa per la stipula di un Accordo di Programma - ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 - allo scopo di realizzare gli interventi citati in premessa e raggiungere, contestualmente, i preminenti e connessi obiettivi di pubblico interesse, e ciò anche con il coinvolgimento dei soggetti privati CIT e Sansicario, con atti di negoziazione separati i cui effetti devono risultare coerenti con le disposizioni dell’art. 34 predetto e con le direttive regionali in materia di accordi di programma.

3) La Regione si impegna, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, a coordinare tutte le fasi di verifica e di definizione dell’Accordo di Programma, nonché ad approvare le variazioni urbanistiche localizzative riguardanti le iniziative oggetto dell’Accordo.

4) L’Agenzia si impegna a fornire tutto il sostegno necessario in ordine alla redazione ed alla predisposizione degli elaborati progettuali relativi agli impianti previsti nel Piano degli Interventi di cui alla legge 9.10.2000, n. 285, oggetto dell’Accordo di Programma.

5) Il Comune si impegna altresì, in funzione della stipula dell’Accordo di Programma, a mettere a disposizione dell’Agenzia sia l’immobile ex colonia Italsider, con la relativa area di pertinenza (al momento di proprietà CIT), sia gli immobili interessati dagli altri impianti indicati in premessa (al momento di proprietà della Sansicario), appena acquisita la titolarità della proprietà.

6) L’Accordo di Programma, promosso dal Comune in quanto soggetto avente la competenza primaria alla realizzazione degli interventi, dovrà definire:

- le procedure, gli atti e gli impegni tecnico-amministrativi che ogni ente dovrà assumere;

- il quadro finanziario degli investimenti necessari per l’attuazione delle iniziative comprese nell’accordo, verificando la sussistenza - per gli enti pubblici partecipanti - della effettiva copertura finanziaria delle opere previste;

- i progetti preliminari, pubblici e privati, attinenti alle opere, interventi o programmi d’intervento, oggetto dell’accordo di programma;

- le variazioni allo strumento urbanistico generale, conseguenti alla approvazione localizzativa dei progetti di cui al punto precedente, e - ove necessario - degli strumenti urbanistici esecutivi o equipollenti, comprensivi delle specifiche norme di attuazione degli stessi;

- la proprietà delle aree e degli immobili, quale presupposto necessario per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma;

- nella fase istruttoria e di formazione dell’accordo dovranno essere individuati i soggetti che dovranno esprimersi con pareri di competenza sulle iniziative contenute nell’Accordo di Programma;

- le convenzioni connesse ai piani urbanistici esecutivi, ove previsti, e gli ulteriori atti di negoziazione separata con i soggetti privati, sottoscritti prima della stipula dell’Accordo ed allegati al medesimo;

- la documentazione amministrativa e tecnica da allegare all’Accordo, costituente valenza giuridica e contrattuale;

- la composizione del Collegio di Vigilanza, con le specifiche attribuzioni ad esso assegnate, in materia di controllo sulla corretta attuazione ed interpretazione dell’Accordo di Programma;

- i termini per l’attuazione dell’Accordo di Programma ed eventuali modalità per la proroga;

- il cronoprogramma operativo degli interventi pubblici e di quelli privati concorrenti all’evento olimpico;

- le modalità surrogatorie e sanzionatorie nel caso di inadempienza dei soggetti coinvolti nell’attuazione dell’Accordo di Programma;

- le modalità per la risoluzione del contenzioso sulla interpretazione dei contenuti dell’Accordo di Programma.

7) Si dà atto che il Comune ha nominato con Decreto Sindacale n. 2 del 10.01.03, integrato con successivo provvedimento n. 3 del 7.02.03, responsabile del procedimento il segretario comunale/direttore, dott. Diego Joannas.

8) Ai fini dell’istruttoria tecnico-amministrativa è istituita una commissione così composta:

- per il Comune: il Responsabile del procedimento;

- per la Regione: ____________________;

- per l’Agenzia: _____________________.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i. ed all’art. 1 della tabella richiamata dal predetto articolo 7, il presente atto non è soggetto a registrazione.