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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

AVVISO DI RETTIFICA
Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.

Legge finanziaria per l’anno 2003.

Nella legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 10 - parte I - del 6 marzo 2003, all’articolo 22, comma 2, le parole “compresi i liquidi (percolato)” sono state inserite nel primo periodo dopo le parole “discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” anziché nel secondo periodo dopo le parole “impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi”.

Si ripubblica pertanto in modo corretto il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2:

2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell’entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'interno dell'art.5, comma 1 della legge regionale in oggetto, alla seconda riga il riferimento deve intendersi effettuato a "articolo 4" anziché a"articolo 2" come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale.