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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2003, n. 30-8649

Reg. CE 1257/99 - Misura U intervento 3. Riapprovazione delle Linee Generali per l’apertura dei bandi 2003 e proroga al 31/05/2005 per termine lavori relativi a domande presentate nelle campagne precedenti

A relazione dell’Assessore Vaglio:

La D.G.R. n. 43-5135 del 21/1/2002 approvava le linee generali per il programma 2002 del Reg. CEE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 -Misura U -Intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e dei produttori” con vigneti colpiti da flavescenza dorata.

Considerata l’entità delle superfici interessate dalla malattia rilevate mediante il Piano di monitoraggio svolto nel 2002 è stato disposto, con la DGR n. 5-8215 del 20/1/2003, che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio provvedano, anche per il 2003, alla riapertura dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto sulla base linee generali di cui al punto precedente.

Si ritiene necessario apportare alle predette linee generali alcuni adeguamenti sulla scorta dell’esperienza maturata nell’anno precedente e tenuto conto che le domande presentate nel 2003 verranno finanziate mediante gli Aiuti di Stato aggiuntivi.

In particolare gli adeguamenti riguardano le più ampie possibilità per la cessione dei diritti di reimpianto recate dalla DGR n. 5-8215 del 20/01/2003, le modalità di accertamento nonché la ridefinizione delle scadenze.

A tale riguardo è stato approfondito il testo a livello tecnico con le Province interessate.

In considerazione delle problematiche fitosanitarie, di reperibilità del materiale di moltiplicazione e delle avverse condizioni climatiche e di organizzazione aziendale, si ritiene opportuno concedere proroghe fino al 31/05/2005 per il completamento dei lavori relativi alle pratiche presentate negli anni precedenti, salvo verifica della necessaria copertura di garanzia fidejussoria.

Il Comitato di cui all’art. 8 della L.R. 17/1999 è stato consultato con nota n° 2277/12.2 del 18/02/2003.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di riapprovare con i necessari adeguamenti le linee generali di cui all’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono quelle approvate dalla DGR n. 43-5135 del 21/1/2002 dal titolo: “Regolamento C.E. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte - Misura U - Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione - Intervento 3) Sostegno finanziario di conduttori e produttori. LINEE GENERALI”. Sulla base delle linee generali cosi’ riapprovate le Amministrazioni Provinciali competenti emaneranno i bandi per il 2003;

di modificare conseguentemente il punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 5-8215 del 20/1/2003, per quanto concerne il riferimento alle linee generali che saranno quelle qui approvate;

di concedere proroghe fino al 31/05/2005 per tutte le pratiche presentate nelle campagne precedenti, salvo verifica della necessaria garanzia fidejussoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE
- MISURA “U - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE”
Intervento 3) Sostegno finanziario di conduttori e produttori;

LINEE GENERALI

1 - CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

1.1 - BENEFICIARI

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-6179 del 27 maggio 2002 possono accedere ai contributi previsti dalle presenti linee generali coloro che hanno segnalato la presenza di piante con sintomi riferibili a Flavescenza dorata presentando, nei termini previsti, i moduli approvati con Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 68 del 6 giugno 2002.

Possono inoltre accedervi:

- coloro che hanno già beneficiato dei contributi per il solo estirpo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata, concessi ai sensi della Deliberazioni della Giunta Regionale n. 59-2188 del 5/2/2001 o n. 43-5135 del 21/1/2002, i quali intendono procedere al reimpianto degli stessi vigneti;

- coloro che hanno presentato:

- i moduli approvati dalla D.D. n. 70 del 3/7/2001 nei termini previsti dalla D.G.R. n. 24-3383 del 2/7/2001;

- la domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura), ovvero

- la “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, ovvero

- la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99.

I beneficiari dovranno inoltre essere compresi in una delle seguenti tipologie:

1. Conduttori a qualunque titolo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata e situati nelle aree viticole individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, mediante la Determinazione n. 119 del 6/8/2002 e successive integrazioni che verranno effettuate in relazione all’evoluzione della malattia sul territorio, come aree di presenza della malattia.

2. Cantine sociali o cooperative di conduzione con impegno di conferimento totale a una cantina sociale che conducono terreni di soci che hanno estirpato causa Flavescenza dorata e che rinunciano a livello di ditta individuale alla ricostituzione del proprio vigneto a favore della cooperativa.

3. Amministrazioni comunali limitatamente all’estirpo dei vigneti abbandonati situati nelle aree indicate al paragrafo precedente.

Per vigneti abbandonati si intendono le superfici vitate per le quali:

- non sia individuabile il conduttore;

- sia identificabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata oggetto della richiesta;

- risulti l’iscrizione all’anagrafe vitivinicola regionale ai sensi della L.R. 39/80.

I beneficiari inoltre devono:

1. possedere vigneti compresi nelle zone individuate ai sensi della presente misura ovvero, per le Amministrazioni comunali che ricadono nelle suddette zone, individuare nel territorio di propria competenza vigneti abbandonati;

2. impegnarsi a realizzare l’attività di profilassi stabilita dal Decreto di lotta obbligatoria 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” nonché dalla Determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 98 del 25/07/2000;

3. impegnarsi a seguire le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

solo per l’intervento 3.a

4. impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso;

5. impegnarsi a non reimpiantare utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni;

solo per l’intervento 3.b

6. nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99.

1.2 - CARATTERISTICHE DEI VIGNETI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento i vigneti situati nei comuni individuati dalle Determinazione del Settore Fitosanitario n. 119 del 6/8/2002 come zone focolaio o zone di insediamento. Lo stesso Settore Fitosanitario potrà con successivi provvedimenti aggiornare l’elenco dei comuni riportati nella predette Determinazioni.

Tali vigneti dovranno inoltre presentare una percentuale di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 30%.

Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione V.Q.P.R.D. il reimpanto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Nell’ambito dell’azienda o della cantina sociale o cooperativa di conduzione è possibile il cambio di appezzamento e/o varietà quando queste operazioni siano necessarie per meglio combattere la malattia in questione.

Gli interventi relativi a questa misura non possono comportare alcun aumento del potenziale di produzione viticolo.

Non è quindi consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza.

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE n. 1493/99.

Gli estirpi dovranno essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2003 ed il beneficiario dovrà inviare tempestivamente la notifica dell’estirpo all’Amministrazione provinciale competente.

Qualora non venga rispettata tale scadenza decadrà la domanda di contributo. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

Le operazioni di reimpianto del vigneto dovranno avvenire entro il 31 maggio 2005.

Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisti effettuati prima della presentazione domanda di contributo ai sensi della presente misura o di una delle seguenti istanze:

- pre-domanda approvata con le Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 70 del 3/7/2001 o n. 68 del 6 giugno 2002;

- domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura);

- “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000;

2 - PROCEDURA

2.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare (o inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento) domanda alla Provincia competente entro la scadenza fissata dalla Provincia stessa utilizzando la procedura informatica e la modulistica predisposte dalla Regione.

La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Qualora i vigneti per i quali viene fatta richiesta di contributi interessino più ambiti provinciali, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’intervento complessivo, alla Provincia in cui ricade la sede dell’azienda.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1 - i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30-6179 del 27 maggio 2002 e dalla D.D. n. 68 del 6giugno 2002;

ovvero

- i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 2/7/2001 e dalla D.D. n. 70 del 3/7/2001;

ovvero

- i verbali di accertamento di estirpi effettuati direttamente dal Settore Fitosanitario Regionale;

2 - la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo;

3 - la fotocopia autenticata della documentazione comprovante il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere agli aiuti previsti dalla misura U secondo la percentuale di piante infette in essa indicata.

2.2 - ISTRUTTORIA

Graduatoria

Le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole domande, sulla base dei seguenti criteri:

a. - Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 80 %: punti 50

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 60 % e fino al 80%: punti 45

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 40 % e fino al 60%: punti 40

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 30 % e fino al 40%: punti 35

b. - Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni: punti 15

Unità vitata età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni: punti 10

c. - Unità vitata in zona di insediamento della malattia: punti 7

d. - Beneficiario al di sotto dei 40 anni: punti 5

e. - Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4): punti 4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalle DD.DD. n. 68 del 6 giugno 2002 o n. 70 del 03/07/2001. Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata la percentuale di piante infette in essa indicata. Per gli estirpi già effettuati in annate precedenti si potrà fare riferimento ai dati riportati sui modelli presentati ai sensi della nota della Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20/9/2000 o da eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Le Province potranno effettuare accertamenti diretti in azienda a campione.

Entità contributo

Il contributo sarà stabilito dagli Uffici competenti dell’istruttoria sulla base dei seguenti importi:

Tabella

Altre condizioni

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fatture debitamente quietanzate.

E’ ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

Tuttavia la somma delle fatture quietanzate dovrà essere almeno pari alla quota coperta dal cofinanziamento comunitario (fondi FEAOG), che nel caso specifico rappresenta il 17% della spesa ammessa.

Le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali verranno descritte in maniera sintetica in apposita relazione da allegare alla richiesta di saldo.

Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

2.3 - ANTICIPI

E’ consentito concedere anticipi in misura massima a quella consentita dalla vigente normativa comunitaria presentando, a richiesta dell’ufficio responsabile dell’istruttoria, apposita fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Provincia competente, pari al 110% delle somme richieste.

In questo caso il reimpianto dei vigneti dovrà essere fatto entro il 31/5/2005 mentre non varia la scadenza del 15/5/2003 relativa all’esecuzione dell’estirpo.

Le province, sulla base di motivate richieste da parte dei beneficiari, potranno concedere eventuali proroghe per la realizzazione del reimpianto fino al 31/5/2006.

I soggetti che riceveranno gli anticipi e non realizzeranno, o realizzeranno in parte, o in modo non soddisfacente il reimpianto dei vigneti oggetto della domanda decadranno dagli aiuti ricevuti; pertanto l’Ente competente riscuoterà la fideiussione pari all’importo dell’aiuto erogato maggiorato degli interessi legali.

2.4 - SALDI

Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di saldo alla Provincia la quale, concludendo l’istruttoria, provvederà a determinare il contributo definitivo e stilerà l’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

2.5- ELENCHI LIQUIDAZIONE

Le pratiche inserite in graduatoria troveranno copertura finanziaria con gli Aiuti di Stato aggiuntivi che verranno erogati direttamente dalle Amministrazioni Provinciali competenti.

A tal fine le Province dovranno produrre degli elenchi di liquidazione, da trasmettere alla Regione unitamente alla richiesta di trasferimento dei fondi, fino all’esaurimento delle risorse assegnate sempre tenendo presente che, relativamente agli anticipi erogati, dovrà essere conservata la quota necessaria per il pagamento dei saldi.