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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-40991 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 67-40991 del 12.2.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti “Bealea del Poeta” la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Noce a mezzo della Bealera del Poeta con presa in Comune di Cantalupa in misura di moduli massimi e medi 0.035 (3.5 l/s) per irrigare Ha 3.51.14 di terreni dal 1 aprile al 30 settembre senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 28/10/1987 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 4/12/2002:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)