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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-40982 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 66-40982 del 12.2.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di Utenti rappresentata da Renaldo Giuseppe la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Cantogno in Comune di Villafranca Piemonte in misura di mod. massimi 0.30 (l/sec. 30) e medi 0.12 (l/sec. 12) per irrigare ha 55.95.04 di terreni senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.1.2003:

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 30 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell’alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

(omissis)