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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65.40945 del 12.2.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 65.40945 del 12.2.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al “Consorzio Gora Ravadera” - la concessione di derivazione d’acqua dal T. Pellice tramite il Canale del Molino di Santa Margherita a mezzo della “Gora Ravadera” nel territorio del Comune di Torre Pellice, in misura di mod. max e medi 0.20 - l/sec. 20, ad uso igienico e assimilati (innaffiamento orti e giardini e frutteti, antincendio) e piscicolo (irrigazione di attrezzature sportive);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 9.7.2001 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Molino di Santa Margherita;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.1.2003:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alla restituzione ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

(omissis)