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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Beinasco (Torino)

Decreto n. 01/2003 - Acquisizione di immobili siti nel Comune di Beinasco necessari per Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Borgaretto - Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio

Il Dirigente

- Vista la deliberazione n. 154 del 19/6/2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di procedere alla espropriazione per pubblica utilità degli immobili in oggetto;

- Vista la deliberazione n. 258 del 6/11/2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si conferma la pubblica utilità dell’opera;

- Considerato che con delibera Giunta Comunale n. 64 in data 15/4/2002 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’opera di cui sopra;

- Considerato che dette approvazioni equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere suddette;

- Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Beinasco;

- Rilevato che l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di esproprio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 in data 18/4/2002;

- Accertato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni da parte dei Sigg. La Rosa Giuseppe, Barale Luigina, Barale Anna, Barale Carlo, Barale Giuseppe, Barale Michele, Barale Nello;

- Accertato che i terreni non sono ubicati all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente;

- Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande non sono classificabili come aree edificabili ai sensi del terzo comma dell’art. 5-bis della legge n. 359/1992;

- Richiamata la legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le integrazioni di cui all’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la legge 8 agosto 1992, n. 359 e s.m.i.;

- Richiamato l’art. 71 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, con il quale sono state delegate le funzioni amministrative concernenti l’espropriazione per pubblica utilità;

- Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

- Visti i valori agricoli medi determinati dalla Commissione Provinciale Espropri di Torino ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10,

decreta

Art. 1

L’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili in Comune di Beinasco necessari per la realizzazione di Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Borgaretto è indicata come di seguito:

Tabella

Art. 2

L’indennità di cui all’art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall’ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell’art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.

Art. 3

Il presente decreto verrà notificato agli espropriandi nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all’espropriante se intendono accettare l’indennità, con l’avvertenza che in caso di silenzio la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell’indennità provvisoria.

Art. 5

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Beinasco.

Il Dirigente
Francesco Gerbino