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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 17.1
D.D. 20 novembre 2002, n. 438

L.R. n. 56/77 s.m.i. - art. 26 comma 7 e seguenti - Comune di Caselle Torinese (TO) - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Società M. Otto S.r.l. - Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rilasciare, ai sensi del comma 7 e seguenti dell’art. 26, L.R. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio delle Concessioni Edilizie per l’ampliamento dell’insediamento commerciale in oggetto, ubicato in Caselle Torinese (CN), Via Cottolengo Nuovo n. 2, alla Società M. Otto S.r.l.;

- di autorizzare il Sindaco di Caselle Torinese al rilascio delle Concessioni Edilizie relative all’insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

- al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell’art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i., oggetto di integrazione alla Bozza di Convenzione allegata al progetto di realizzazione di centro commerciale;

- al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità formulati dalla Società M. Otto S.r.l., e richiamati in premessa;

- al rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera di Conferenza dei servizi datata 5.6.2001 (prot. Regione Piemonte n. 10397/17.1) e richiamate in premessa;

- al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell’insediamento commerciale, in particolare:

- la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 6801,17

- la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 5.830, situata al piano terra e al primo piano dell’edificio, così suddivisa:

- complessivi mq. 3.500 destinati a n. 1 grande struttura di vendita con offerta extralimentare (G-SE1);

- complessivi mq. 2.255, destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE4);

- complessivi mq. 75 destinati a n. 1 esercizio di piccole dimensioni con superficie di vendita inferiore a mq. 250

- la superficie destinata a magazzino pari a complessivi mq. 151,34;

- la superficie destinata ad attività accessorie (servizi igienici, spogliatoi, area ingresso, casse, uffici, locali tecnici) pari a complessivi mq. 700,11

- la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1552;

- il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 938 per 358 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

- il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 5459,90 corrispondenti a n. 253 posti auto, tutti situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore all’80% della superficie lorda di pavimento e mai inferiore al 50% del fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie corrispondente a mq. 4654 pari a n. 179 posti auto, in funzione della superficie di vendita delle tipologie distributive previsto dall’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 (art. 21 comma 1 sub3) della l.r. n. 56/77 s.m.i.);

- il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 5363,66 corrispondente a 106 posti auto situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 4099,4 nel rispetto della L. 122/89;

- della superficie e del numero di posti auto di cui al precedente punto, n. 148 posti auto corrispondenti a 3848 mq. devono obbligatoriamente concorrere alla formazione del fabbisogno totale minimo di posti auto e di superficie di cui all’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999;

- la superficie destinata a verde pubblico pari a mq. 1832,96, aggiuntiva rispetto alla dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico;

- alla stipula di Convenzione in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto, i contenuti dello schema di Convenzione allegato al progetto di realizzazione di centro commerciale e inoltre:

- siano specificatamente definiti tutti gli elementi della viabilità ed accessibilità, anche con la definizione dei relativi costi di realizzazione, contenuti nel progetto e richiamati in premessa, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

- l’impegno da parte della Società della realizzazione e relativa funzionalità di tutte le opere relative alla viabilità contestualmente al’attività del centro commerciale;

- le prescrizioni contenute nella Delibera di Conferenza dei servizi datata 5.6.2001 (prot. Regione Piemonte n. 10397/17.1) e richiamate in premessa;

- l’obbligo che i singoli esercizi commerciali, le zone espositive, di servizio e i locali tecnici siano tra loro separati e distinti da pareti continue ancorate alla struttura e prive di connessioni;

- al rispetto delle piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Caselle Torinese;

- per le concessioni edilizie già rilasciate, alla piena legittimità e rispondenza delle norme di cui alla l.r. n. 56/77 s.m.i. e di ogni altra norma in materia urbanistica ed edilizia;

- al rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

- al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

- al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto Legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonchè la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della L.R. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell’autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l’annullamento o la modifica dell’autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio della concessione edilizia, nonchè della vigilanza sulla stessa e sulle opere di viabilità interna ed esterna all’insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Sindaco nel rispetto delle norme della L.R. n. 56/77 s.m.i. nonchè di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Caselle Torinese, dopo aver rilasciato le concessioni edilizie relative all’insediamento commerciale oggetto della presente, ed integrato la Convenzione secondo le modalità sopra indicate, è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte, Direzione commercio e Artigianato, Settore Programmazione ed Interventi dei settori commerciali, una copia conforme all’originale degli atti concessori e relativi allegati progettuali, una copia conforme all’originale della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e modificata secondo le prescrizioni del presente atto, entro 30 giorni dalla data del rilascio delle concessioni edilizie.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica datato 26.04.2002 prot. n. 5.373/02 n. 1892

- P.R.G.C. vigente:

- Estratto mappa catastale e relativa legenda

- Estratto N.T.A.

- Estratto schede normative

- Progetto dell’intervento:

- Tav. n. 1 - Tavola esplicativa parcheggi - scala 1:200

- Tav. n. 1/c - Adeguamento generale viabilità “di massima” - scala 1:500

- Tav. n. 2 - Tavola esplicativa superfici di vendita - scala 1:100

- Relazione tecnica di conformità

- Valutazione di impatto sulla viabilità datato novembre 2000

- Concessione edilizia n. 7306/7064 del 23.12.1998

- Tav. n. 1 - Estratti di P.R.G.C. - Estratti di mappa - Planimetrie - Conteggi planovolumetrici - scale varie

- Tav. n. 2 - Pianta disegni - scala 1:100

- Tav. n. 3 - Sezione disegni - scala 1:100

- Tav. n. 4 - Prospetti disegni - scala 1:100

- Tav. n. 5 - OO.UU. esistenti in progetto e allacciamenti - Planimetria - scala 1:500

- Tav. n. 6 - Elaborato grafico legge n. 13/89 - Planimetrie

- Concessione edilizia n. 7306/7302 del 11.10.1999:

- Tav. n. 1 - Planimetria P.R.G.C. - Planimetria catastale - Planimetrie - Conteggi planovolumetrici - scale varie

- Tavola n. 2 - Pianta piano terra - scala 1:100

- Tavola n. 3 - Pianta piano primo - scala 1:100

- Tavola n. 4 - Prospetti - scala 1:100

- Tavola n. 5 - Opere di urbanizzazione - scale 1:100/500

- Tavola n. 6 - Elaborato grafico legge n. 13/89 - Planimetrie - scala 1:200

- Nota del Comune di Caselle Torinese datata 21.8.2001 prot. n. 2150/00

- Bozza della Convenzione

- Parere di compatibilità per realizzazione di centro commerciale sotto ad elettrodotto esistente in Caselle T.se rilasciato dall’ARPA in data 20.06.2001 (prot. n. 9026).

- Nota Geom. Luca Trevisio datata 03/2001

- Nota del Comune di Caselle Torinese prot. n. 6818/02

- Relazione tecnica datata 20.04.2002

- Nullaosta della Provincia di Torino datato 6.06.2002 (prot. n. 127795/02)

- Deliberazione della Conferenza dei Servizi datata 05.06.2001 (prot. n. 10397/17.1).

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi alla ditta richiedente e al Comune di Caselle Torinese.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni