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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 17.1
D.D. 30 ottobre 2002, n. 354

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di realizzazione di centro commerciale presentato dalla Società Geomark S.r.l. per conto della Società Valdossola Shopping Center S.r.l., localizzato in località Bisate - Crevoladossola (VB) - Esclusione del progetto della Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale, presentato dalla Società Geomark S.r.l. per conto della Società Valdossola Shopping Center S.r.l., localizzato in località Bisate - Crevoladossola (VB), possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni di seguito elencate:

1. dovrà essere presentato un monitoraggio dell’impatto su viabilità e livelli sonori a 3 ed a 6 mesi dall’apertura del centro commerciale e le relative eventuali soluzioni progettuali riguardanti viabilità di tipo alternativo e/o altri interventi di mitigazione con l’assunzione dell’obbligo a carico della Società di eventuali interventi di miglioramento che potranno rendersi necessari; dall’analisi conseguente il monitoraggio si dovrà anche valutare l’eventuale necessità di realizzare il manto drenante fonoassorbente lungo la S.P. 166 a tutela dei ricettori più prossimi alla strada stessa, per uno sviluppo lineare da concordarsi con il Comune;

2. che siano realizzate le opere di viabilità come da progetto e che siano funzionanti e collaudate prima dell’attivazione del centro commerciale;

3. che sia realizzata, contestualmente agli interventi viabilistici, una pista ciclabile così come previsto dal Piano Provinciale delle Piste ciclopedonali;

4. che il proponente, durante la fase di cantierizzazione, si attenga agli accorgimenti operativi di mitigazione degli impatti contenuti nelle tabelle riportate a pagg. 74-75 dell’elaborato presentato;

5. che venga fornita all’ARPA la stima delle concentrazioni dei principali inquinanti in condizioni di ante operam e post operam (valutazione modellistica) e che l’opera venga caratterizzata dal punto di vista della capacità dispersiva degli inquinanti (situazione diffusiva locale - venti e stabilità atmosferica);

6. che vengano fornite all’ARPA le caratteristiche tecniche degli impianti di raffreddamento che verranno impiegati in particolare in riferimento ai valori di emissione acustica;

7. che vengano eseguite e fornite all’ARPA misure del rumore nei pressi dei recettori individuati dal proponente (ed utilizzati nel modello previsionale per caratterizzate la situazione post operam) al fine di validare la metodologia applicata;

8. che venga fornita all’ARPA un’adeguata valutazione quali-quantitativa dei materiali presenti sul terreno;

9. venga data comunicazione all’ARPA competente per territorio, sul completamento delle successive procedure autorizzative e della data di inizio lavori;

10. dovrà essere predisposta una vasca di accumulo dell’acqua potabile di dimensioni adeguate;

11. laddove viene previsto l’impiego di fasce arboree ed arbustive di nuovo impianto lungo i margini dell’area si suggerisce che queste vengano realizzate con l’esclusivo impiego di specie vegetali autoctone;

12. tutte le aree comunque interessate nel corso dei lavori e non occupate da nuove opere dovranno essere restituite alla loro originaria destinazione d’uso;

13. ai fini della massima riuscita delle operazioni di ripristino, la cotica erbosa e/o lo strato superficiale del terreno delle aree comunque coinvolte dagli interventi in oggetto che nel corso dei lavori possono essere interessati da asportazione e danneggiamento, anche parziale, debbono essere preventivamente accantonati e conservati al fine del mantenimento delle loro caratteristiche iniziali e reimpiegati per la formazione degli strati superficiali del terreno nelle operazioni di riporto, ricostituzione e rivegetazione delle superfici alterate durante i lavori;

14. in relazione alla componente energetica, fermo restando la tipologia di combustibile proposta o partendo da fonti rinnovabili, si invita il proponente ad individuare ed implementare in fase di progettazione definitiva le migliori soluzioni tecnologiche (quali ad esempio cogenerazione, pompe di calore, frigoriferi ad assorbimento) volte a massimizzare lo sfruttamento del contenuto energetico della fonte prevista, ottimizzando i flussi energetici del centro commerciale;

15. per quanto attiene al rumore generato in fase di costruzione si rammenta che il proponente dovrà acquisire, se necessario, l’apposita autorizzazione comunale per attività temporanee;

16. dovranno essere individuate, in fase di realizzazione dell’opera, soluzioni che utilizzano sistemi di accumulo delle acque di pioggia opportunamente dimensionati e dotati di separatore delle acque di prima pioggia che dovranno essere comunque convogliate alla fognatura comunale o in alternativa il riutilizzo di acque reflue depurate così come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 152/99 e s.m.i.; si dovrà valutare, in accordo con il Comune, la possibilità di scaricare le acque di seconda pioggia direttamente nel limitrofo corso d’acqua;

17. dovrà essere ottenuto il rilascio da parte di questa Direzione Regionale dell’autorizzazione ex art. 26 L.R. 56/77 che dovrà contenere sia le decisioni della Conferenza dei Servizi del 7.2.2002 ai sensi del D.Lgs. 144/98 sia quelle del presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni