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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 17.3
D.D. 30 ottobre 2002, n. 355

L. 2.2.73 N. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 1.10.85 n. 539 - voltura del decreto prefettizio intestato alla Società Cuneo Gas di Ghio Luca & C. s.a.s. di Borgo S. Dalmazzo (CN), in favore della Società Cuneo Gas S.r.l. di Cuneo, per la distribuzione e la vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne in provincia di Cuneo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

La concessione prefettizia n. 1133/7.D.8 del 20.7.2000 e successivi provvedimenti modificativi, con la quale è concesso di esercire la distribuzione e la vendita di GPL in bombole e piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne nel territorio della provincia di Cuneo, intestata alla società Cuneo Gas S.r.l. con sede in Cuneo, Via Matteotti, 16.

La Società ha l’obbligo di immettere sul mercato ciascun recipiente accompagnato dalle istruzioni per l’uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi a norma dell’art. 6 della legge 1 ottobre 1985, n. 539.

La Società dovrà comunque disporre di propri tecnici qualificati per il pronto intervento laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere sulle installazioni presso l’utenza.

La Società è tenuta, sotto la propria responsabilità, ad istruire i propri distributori ed addetti sul corretto uso dei recipienti contenenti GPL e dei relativi annessi.

Nei vari punti di distribuzione e vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’imprese distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata.

Il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell’uso, ad apporre sui recipienti l’indicazione della propria società ed a sottoporre gli stessi a revisione secondo quanto previsto dall’art. 5 della L. 327/58.

La presente voltura della concessione, la cui scadenza è fissata alla data del 19/7/2005, non consente in alcun modo la costituzione di stoccaggi di GPL sfuso od in bombole in quantità superiore ai 500 kg di prodotto fatte comunque salve le misure di sicurezza e fiscali.

La concessionaria è tenuta inoltre all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla legge 21 marzo 1958, n. 327 ed alla legge 2 febbraio 1973, n. 7 modificata ed integrata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539 nonchè dalle norme dettate dal D.M. 23 dicembre 1985 citato nelle premesse.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco