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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 16.4
D.D. 28 novembre 2002, n. 186

Determinazione regionale per l’affidamento di beni facenti parte delle pertinenze della miniera “Nuova Fontane” in Comune di Praly e Salza di Pinerolo alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca a scopo di valorizzazione museale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca è affidata la gestione dei seguenti beni facenti parte delle pertinenze della concessione “Nuova Fontane”, per i quali non è previsto alcun utilizzo da parte della Luzenac Val Chisone, per un periodo di 20 (venti) anni alle condizioni previste nei successivi articoli. Con riferimento alle planimetrie allegate che fanno parte integrante della presente determinazione.

b. Gallerie

La galleria Gianna, sita nei Comuni di Prali e Salza di Pinerolo, nella concessione mineraria “Nuova Fontane” per il tratto imbocco Prali - imbocco Salza di Pinerolo, evidenziato nella planimetria allegata alla presente determina.

b. Fabbricati ed Aree Esterne

b1 - silo per inerti sito a monte della galleria Paola e relativo terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Prali, foglio 14, mappale 17;

b2 - terreno prospiciente l’imbocco della galleria Gianna sul versante di Salza di Pinerolo distinto al Catasto Terreni di Salza di Pinerolo, foglio 17, mappale 113;

b3 - edificio “ex casa operai galleria Paola” e relativi terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Salza di Pinerolo, foglio 17, mappali 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152 e 153;

b4 - terreni e fabbricato su cui insiste l’imbocco della galleria “Gianna” versante di Prali distinti al foglio 14 mappali 303, 366 ex 347/b, 365 ex 347/a, 320, al catasto fabbricati edificio distinto al foglio 14 n. 345 sub 2, 348, 349, 351.

Art. 2. E’ approvata la bozza di convenzione, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, tra Luzenac Val Chisone S.p.A., Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e Società di gestione “La Tuno” con la quale si formalizzano i rapporti tra i soggetti.

Art. 3. L’affidamento di tali beni è finalizzato esclusivamente alla valorizzazione del patrimonio minerario della valle a fini turistico-culturali, con divieto di attuare lavori che possano in qualsiasi modo impedire il futuro riutilizzo dei beni stessi a fini estrattivi.

Art. 4. La Comunità Montana dovrà osservare tutte le disposizioni e prescrizioni di polizia mineraria, ivi comprese tutte le prescrizioni emanate dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive.

Art. 5. La Comunità Montana si impegna a consentire alla Luzenac Val Chisone S.p.A. di utilizzare i detti beni ove tale utilizzo non sia incompatibile con l’attività turistico-culturale e museale ivi attuata.

Art. 6. Nel caso in cui si ravvisassero interessi pubblici prevalenti per un riutilizzo di detti beni in tutto o in parte a fini estrattivi, l’Amministrazione competente potrà comunque revocare, dopo 20 anni dalla data della presente determinazione, dandone preavviso alla Comunità Montana tre anni prima e quindi dopo 17 anni.

Art. 7. La Comunità Montana è autorizzata, per la gestione turistico-museale, a far subentrare a sè altra Società o Ente, come indicato nella convenzione approvata.

Art. 8. A chiarimento delle posizioni della Luzenac Val Chisone S.p.A. e Comunità Montana, le due parti formalizzeranno i rispettivi impegni con atto nel quale sono previste le seguenti condizioni liberamente accettate:

a. l’affidamento potrà essere prorogato al massimo sino all’anno 2032, anno di scadenza della concessione mineraria della Luzenac Val Chisone S.p.A.;

b. nel caso in cui la Società concessionaria Luzenac Val Chisone S.p.A., per i motivi indicati in premessa, intenda alienare i beni oggetto di affidamento in concessione sopra elencati, previa autorizzazione di questa Amministrazione Regionale, concede il diritto di prelazione all’acquisto alla Comunità Montana nei termini indicati nella premessa stessa. Le parti concordano che dal prezzo della cessione verrà dedotto l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute dalla comunità Montana e/o dalla Società di gestione dell’attività turistico-culturale.

Art. 9. La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto