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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10
Codice 16.4
D.D. 14 ottobre 2002, n. 157
L.R. 22 novembre 1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e ll.rr. 44/2000, 28/1990 e 65/1995. Autorizzazione al subingresso nella titolarità della coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località Brusa Vecchia del Comune di Isola SantAntonio (AL), esercita dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. a favore della Ditta CA.BAS. S.r.l. - Pos. M164A -
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La Ditta CA.BAS. S.r.l. con sede in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 26 è autorizzata al subingresso nella coltivazione della cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola SantAntonio (AL) ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale sino al 18 gennaio 2005.
2. La coltivazione e gli interventi di valorizzazione ambientale della cava devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute nellallegato A della determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 e nellallegato A della presente determina, che ne fa parte integrante, che costituisce lallegato B della determina regionale sopra citata e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle Norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o da eventuali regolamenti comunali; lallegato B relativo ai monitoraggi, contenuto nella determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 è integralmente sostituito dallallegato A che costituisce parte integrante del presente atto.
3. Limprenditore, almeno otto giorni prima dellinizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio allAmministrazione comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dallart. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) di cui allart. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti in modo continuativo addetti di più imprese il titolare dellautorizzazione è tenuto a predisporre il D.S.S. coordinato ai sensi dellart. 9 del D.lgs. 624/1996.
4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di Euro 1.949.624,79 (unmilione novecentoquarantanovemila seicentoventiquattro/79 euro) ai sensi dellart. 7 comma III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione comunale di Isola SantAntonio (AL) e allEnte di Gestione dellArea Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al precedente punto uno. La suddetta fidejussione non può essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dallart. 1957 del Codice Civile. Lattuazione fidejussione Ensign Union Pic n. D06230500258SPIc presentata dalla precedente Ditta esercente (S.A.F.I. S.r.l.) non può essere estinta a seguito della presentazione della fidejussione di cui sopra.
5. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la Ditta CA.BAS. S.r.l. è tenuta a sottoscrivere, per quanto di sua competenza, la convenzione stipulata dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. con lEnte di Gestione dellArea Protetta in data 26 maggio 2000.
6. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nellallegato A e alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 e relativo allegato A, costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978.
7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Isola SantAntonio (AL) e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto