Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 10

Codice 16.4
D.D. 14 ottobre 2002, n. 157

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 44/2000, 28/1990 e 65/1995. Autorizzazione al subingresso nella titolarità della coltivazione di cava di sabbia e ghiaia in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL), esercita dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. a favore della Ditta CA.BAS. S.r.l. - Pos. M164A -

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Ditta CA.BAS. S.r.l. con sede in Rovereto (TN), Via Fornaci n. 26 è autorizzata al subingresso nella coltivazione della cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL) ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale sino al 18 gennaio 2005.

2. La coltivazione e gli interventi di valorizzazione ambientale della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A della determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 e nell’allegato A della presente determina, che ne fa parte integrante, che costituisce l’allegato B della determina regionale sopra citata e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle Norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o da eventuali regolamenti comunali; l’allegato B relativo ai monitoraggi, contenuto nella determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 è integralmente sostituito dall’allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

3. L’imprenditore, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti in modo continuativo addetti di più imprese il titolare dell’autorizzazione è tenuto a predisporre il D.S.S. coordinato ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 624/1996.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 1.949.624,79 (unmilione novecentoquarantanovemila seicentoventiquattro/79 euro) ai sensi dell’art. 7 comma III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Isola Sant’Antonio (AL) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al precedente punto uno. La suddetta fidejussione non può essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile. L’attuazione fidejussione Ensign Union Pic n. D06230500258SPIc presentata dalla precedente Ditta esercente (S.A.F.I. S.r.l.) non può essere estinta a seguito della presentazione della fidejussione di cui sopra.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la Ditta CA.BAS. S.r.l. è tenuta a sottoscrivere, per quanto di sua competenza, la convenzione stipulata dalla Ditta S.A.F.I. S.r.l. con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta in data 26 maggio 2000.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nell’allegato A e alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 59 del 3 aprile 2000 e relativo allegato A, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978.

7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Isola Sant’Antonio (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto